Agevolazioni auto: pluriamputati

Come si ricorderà l’art. 30, comma 7, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ha esteso le agevolazioni fiscali sui veicoli “ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.”.

Per tutti questi soggetti, peraltro, non è prevista l’obbligatorietà dell’adattamento dei veicolo, condizione invece richiesta per i disabili motori senza gravi limitazioni alla deambulazione e per i titolari di patenze speciale (con obbligo di particolari dispositivi di guida).

Con la recente risoluzione n. 8 del 25 gennaio 2007, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti relativi alle persone affette da pluriamputazioni e, in particolare, sulla documentazione sanitaria che questi soggetti devono presentare per accedere ai benefici fiscali in parola.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 46/2001 lasciava intendere che le persone affette da pluriamputazioni dovessero disporre del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, Legge 104/1992) che precisasse appunto la presenza di più amputazioni.

La risoluzione n. 8 del 25 gennaio 2007, precisa, invece, che possono essere accettati anche certificati diversi da quello di handicap grave, purché rilasciati da Commissioni pubbliche preposte all’accertamento degli stati invalidanti, e purchè indichino esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti superiori. Da notare: l’Agenzia delle entrate si riferisce solo agli arti superiori, non agli arti inferiori. Viene ribadito che tali soggetti non sono tenuti, in forza della Legge 388/2000 citata, ad adattare il veicolo.

Pertanto, nel caso di amputati bilaterali degli arti superiori, possono essere accettate, indifferentemente, le seguenti certificazioni rilasciate da commissioni pubbliche:

  • certificato di handicap (L. 104/1992) in cui sia indicata esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti;
  • certificato di invalidità (civile, lavoro, di guerra, di servizio, di inabilità lavorativa) in cui sia esplicitamente indicata la perdita anatomica di entrambi gli arti).

Non vengono invece ritenute valide, per rientrare in questa categoria di beneficiari, le certificazioni che riportino una perdita funzionale degli arti superiori (cioè non c’è amputazione) o che si prestino a dubbi (cioè che non precisino se la perdita è funzionale o, come richiesto, anatomica).

Questi ultimi soggetti possono rientrare nella categoria delle persone con disabilità motoria, oppure con gravi limitazione della capacità della deambulazione, applicando quindi le condizioni già previste, quindi senza le eccezioni previste dalla risoluzione.

Nulla cambia per le persone con grave limitazione della capacità deambulazione che continuano a dover presentare esclusivamente il certificato di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992) con la esplicita indicazione, appunto, della grave limitazione della capacità deambulazione.

Nel loro caso, l’Agenzia delle Entrate non ha previsto alcuna equiparazione, ad esempio, con il certificato di invalidità civile nemmeno quando rechi espressamente la dizione “Invalido totale non in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore”.

2 febbraio 2007

 

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