Congedi retribuiti ai fratelli e alle sorelle: circolare INPS

La Corte Costituzionale, con sentenza del 8 giugno 2005, n. 233, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo retribuito di due anni, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.

In precedenza i congedi retribuiti di due anni potevano essere concessi ai fratelli o alle sorelle solo nel caso in cui i genitori fossero entrambi defunti. La Corte sancisce, al contrario, che quei congedi possano essere concessi ai fratelli anche nel caso in cui i genitori siano totalmente inabili. Una definizione comunque piuttosto restrittiva.

Con circolare 107 del 29 settembre 2005 l’INPS ha recepito l’indicazione della Corte, sottolineando che i fratelli e le sorelle devono comunque essere conviventi con il disabile.

L’inabilità dei genitori deve essere comprovata da specifica documentazione da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale (sia essa civile, di guerra, per lavoro, servizio di pensioni di invalidità INPS o analoghe).

Non sono ammesse al beneficio invalidità inferiori indipendentemente dall’età dei genitori.

30 settembre 2005

 

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