Agenzia delle Entrate: confermati i requisiti per le agevolazioni sui veicoli
Con la risoluzione del 16 agosto 2002, n. 284 l’Agenzia delle Entrate ha confermato alcuni particolari già espressi dalla precedente circolare n. 46 dell’11 maggio 2001 relativamente ai requisiti sanitari richiesti per le persone con disabilità. La risoluzione è la risposta ad un interpello posto da un contribuente.
La circolare 46/2001 aveva operato una distinzione fra le condizioni e i documenti richiesti per i disabili psichici (indennità di accompagnamento ed handicap grave) e quelli previsti per i disabili motori che abbiano una grave difficoltà di deambulazione. La circolare 46/2001 prevedeva che questi ultimi dovessero dimostrare la loro condizione esibendo un certificato di handicap grave (ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) da cui risultasse anche la loro grave difficoltà di deambulazione. Gli stessi, diversamente dagli invalidi psichici, non devono affatto dimostrare di essere titolari di indennità di accompagnamento.
Nell’interpello esaminato dall’Agenzia delle entrate, il contribuente aveva prodotto sì un certificato di handicap grave, ma non risultava la limitazione della deambulazione. L’Agenzia ribadisce quindi che tale dizione è necessaria.
Per i disabili psichici e mentali – la risoluzione, non a caso, non ne tratta – continuano ad essere richieste la documentazioni citata sopra.
20 agosto 2002
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