Agevolazioni fiscali sui veicoli: nuova circolare delle Finanze
L’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, il giorno 11 maggio scorso, ha emanato una circolare (la n. 46) con la quale finalmente scioglie alcuni nodi irrisolti riguardo alle agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità.
In particolare viene chiarito quale debba essere la documentazione che le persone con disabilità psichica e mentale e quelle con grave difficoltà di deambulazione debbano produrre per accedere ai benefici fiscali.
Di seguito proponiamo la sintesi complessiva che scaturisce dalla lettura delle ultime norme (Collegato fiscale 2000 e Finanziaria 2001) e della stessa circolare 46.
Le agevolazioni
I disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo possono contare su quattro benefici: l’IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.
- L’IVA agevolata (4%) è applicata all’acquisto di veicoli, nuovi o usati, con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo o specifico, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico. Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della scadenza del quadriennio.
- La detrazione IRPEF, che può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi, è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’eventuale adattamento del mezzo di trasporto. Questa cifra va sottratta dall’imposta lorda che, per quell’anno, si deve all’erario e può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo. La spesa ammissibile alla detrazione è di 35 milioni di lire (al 19%). Questo significa che se si acquista un veicolo che costa 40 milioni, si potrà detrarre solo il 19% di 35 milioni.
La detrazione spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 35 milioni, il relativo rimborso assicurativo.
Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione; sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli interventi dovuti a normale usura del mezzo come pure i costi di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
Le tipologie di veicoli ammessi alla detrazione sono i medesimi previsti per l’agevolazione IVA, con una aggiunta introdotta dalla Legge Finanziaria 2001 (L. 388/2000): gli autocaravan che però potranno essere detratti solo a partire dalla denuncia del 2002. Per le detrazioni IRPEF non è previsto alcun limite di cilindrata. La circolare 46/2001 precisa che questa agevolazione sui caravan deve intendersi estesa anche ai disabili sensoriali oltre che ai disabili psichici e a quelli motori. Quei disabili motori per i quali vige l’obbligo di adattamento dovranno allestire conseguentemente il mezzo.
- L’esenzione dal pagamento del bollo auto, può essere richiesta presentando una specifica domanda agli uffici periferici del Ministero delle finanze, allegando la documentazione prevista. L’esenzione può essere concessa su un solo veicolo per volta. Non è necessario presentare ogni anno una nuova richiesta. La circolare 46/2001 sottolinea che sui caravan non è ammessa l’esenzione dal pagamento del bollo auto.
- L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET ecc.) spetta sia in occasione dell’acquisto di un veicolo nuovo che di un veicolo usato.
Quali veicoli
Ferme restando le limitazioni di cilindrata (2000 centimetri cubici se con motore a benzina, 2800 centimetri cubici se il motore è un diesel) previste per l’IVA agevolata, solo alcune tipologie di veicoli sono ammesse ai benefici fiscali e tributari.
Possono fruirne le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici. Per i disabili psichici, mentali o motori è possibile inoltre accedere alle agevolazioni anche se i veicoli sono motocarrozzette a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici.
Infine le spese sostenute a partire dal 2001 per l’acquisto di caravan, potranno essere detratte in sede di denuncia dei redditi sempre nella misura del 19% e nel limite dei 35 milioni; sugli stessi veicoli si continua – come già detto – a pagare l’IVA al 20% e il bollo auto.
Chi ne ha diritto
Le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità o ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico.
E’ importante spiegare che il disabile può essere considerato “fiscalmente a carico” quando non percepisce un reddito annuo superiore ai 5.500.000 di lire e convive con il familiare che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie. Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.
Nel caso in cui un disabile non sia fiscalmente a carico di nessuno, le agevolazioni gli spettano direttamente: fattura e veicolo gli devono essere intestate direttamente.
A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare.
Le tipologie di disabilità sono le seguenti: disabilità motorie, disabilità psichiche o mentali, disabilità sensoriali (non vedenti e sordomuti)
Vediamo in sintesi agevolazioni, condizioni e documentazione richiesta.
Disabili motori
Ai fini delle agevolazioni fiscali rientrano nella categoria dei disabili motori:
- i disabili titolari di patenti speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l’obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida;
- i disabili che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida;
- i disabili motori che per la natura della loro menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente di guida speciale e che quindi devono essere trasportati e accompagnati da terzi.
La circolare 46/2001 ha precisato che nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da una pluriamputazione, gli interessati, o i familiari che li abbiano in carico fiscale, devono obbligatoriamente adattare il mezzo al trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali. Nel caso invece che la disabilià derivi da una grave limitazione delle capacità di deambulare o da una pluriamputazione non è più obbligatorio adattare il veicolo.
I veicoli destinati al trasporto di disabili, per essere considerati tali, devono essere opportunamente allestiti con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero delle Finanze e cioè:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole – girevole simultaneamente;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
- portiera scorrevole.
Il Ministro dei Trasporti ha confermato che gli allestimenti al trasporto debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, ma ha anche affermato che questi devono essere tali da comportare effettivi adattamenti: quindi non possono essere semplici aggiunte di normali “optionals”, ovvero consistere nella applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi, in alternativa, a richiesta.
Per i veicoli adattati alla guida possono invece essere considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie (ad esempio il cambio automatico), purché tali dispositivi siano riportati come prescrizione nella patente di guida o nel cosiddetto foglio rosa.
Documentazione
Per l’IVA
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all’ufficio doganale:
- Fotocopia della patente speciale, o richiesta avanzata per l’ottenimento della stessa; nel caso del disabile “trasportato” tale documento non è richiesto.
- Certificazione attestante l’invalidità o l’handicap di carattere motorio rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dell’applicazione dell’IVA agevolata.
- Nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.
Attenzione: una regola particolare vige per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, che devono invece presentare il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
L’IVA agevolata deve essere applicata anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, e alle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli.
La documentazione necessaria per accedere a quest’ultima agevolazione è una autodichiarazione in cui l’acquirente specifica che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico.
Per l’IRPEF
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:
- Certificato di handicap rilasciato (ex art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) oppure altra certificazione rilasciata da una Commissione pubblica da cui risulti la ridotta capacità motoria. Tale documentazione, qualora non se ne disponga già, può essere richiesta alla Commissione per l’accertamento dell’handicap (ex Legge 104/1992) presso l’ASL di competenza.
Attenzione: una regola particolare vige per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, che devono invece presentare il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
- Fattura del veicolo e dell’eventuale adattamento alla guida o al trasporto ove sia condizione per accedere all’agevolazione.
Per l’esenzione dal bollo auto
Per accedere a questi benefici è necessario presentare la richiesta ai competente Uffici delle Entrate. Questi tuttavia non sono stati ancora istituiti in tutte le città; in questi casi bisogna rivolgersi alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia. I riferimenti si possono trovare consultando l’elenco telefonico alla voce “Uffici Finanziari”.
Bisogna allegare alla domanda la seguente documentazione:
- Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente speciale) i dispositivi di guida applicati al veicolo; nel caso di grave limitazione della deambulazione o di pluriamputazione l’obbligo di adattamento non sussiste.
- Copia della patente speciale (non richiesta se il mezzo è adattato al trasporto o è destinato al trasporto di una persona con grave limitazione della deambulazione o di pluriamputazione).
- Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.
- Copia del certificato di invalidità o di handicap, rilasciato da una Commissione pubblica, ove sia indicato o si possa evincere che la disabilità comporta “ridotte capacità motorie permanenti”.
Attenzione: una regola particolare vige per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, che devono invece presentare il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Disabili intellettivi
Le persone con disabilità mentale e psichica sono state ammesse solo di recente alle agevolazioni fiscali sui veicoli. In questi casi i benefici vengono concessi senza l’obbligo di adattamento del veicolo.
Vi è tuttavia un’altra condizione: il disabile deve essere un invalido civile titolare di indennità di accompagnamento. Sono esclusi quindi, ad esempio, i disabili intellettivi titolari di indennità di frequenza.
Documentazione
Per l’IVA
Chi acquista o importa un veicolo deve consegnare a chi vende il veicolo o all’ufficio doganale:
- Certificazione attestante l’invalidità rilasciata dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell’indennità di accompagnamento. E’ inoltre richiesto verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (comma 3, dell’art. 3, legge n. 104 del 1992) derivate da disabilità psichica.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall’applicazione dell’IVA agevolata.
- Nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.
Per l’IRPEF
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:
- Certificazione attestante l’invalidità rilasciata dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell’indennità di accompagnamento. E’ inoltre richiesto verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (comma 3, dell’art. 3, legge n. 104 del 1992) derivate da disabilità psichica.
- Fattura del veicolo.
Va precisato che l’agevolazione IRPEF per le persone con disabilità psichica o mentale iniziano a partire dall’anno 2001. Le relative spese saranno quindi detraibili a partire dalla denuncia dei redditi presentata dal 2002.
Per l’esenzione dal bollo auto
Per ottenere questo beneficio è necessario presentare la richiesta ai competenti Uffici delle Entrate. Questi tuttavia non sono stati ancora istituiti in tutte le città; in questi casi bisogna rivolgersi alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia. I riferimenti si possono trovare consultando l’elenco telefonico alla voce “Uffici Finanziari”.
In assenza di indicazioni, riteniamo che la documentazione debba essere la seguente.
- Certificazione attestante l’invalidità rilasciata dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell’indennità di accompagnamento. E’ inoltre richiesto verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (comma 3, dell’art. 3, legge n. 104 del 1992) derivate da disabilità psichica.
- Atto attestante che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare il titolare del mezzo (es. fotocopia della prima pagina dell’ultimo Modello 730 o Unico).
Disabili sensoriali
I non vedenti e i sordomuti possono godere delle agevolazioni legate all’acquisto e al possesso di veicoli anche se non adattati al trasporto.
I non vedenti e i sordomuti possono accedere ai benefici solo in caso di acquisto di autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici. Non è concessa quindi nessuna agevolazione relativamente ai motoveicoli.
Non è prevista, inoltre, per questa categoria di disabili, l’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Documentazione
Per l’IVA
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all’ufficio doganale:
- Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall’applicazione dell’IVA agevolata.
- Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.
Per l’IRPEF
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:
- Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- Fattura del veicolo.
La detraibilità delle spese sostenute da non vedenti e sordomuti per l’acquisto di veicoli è stata introdotta dalla Finanziaria per il 2000, pertanto già dalla denuncia dei redditi di quest’anno questi disabili potranno operare la detrazione nel caso, ovviamente, abbiamo acquistato un veicolo nel 2000.
Per l’esenzione dal bollo auto
Per accedere a questo beneficio è necessario presentare la richiesta ai competenti Uffici delle Entrate. Questi tuttavia non sono stati ancora istituiti in tutte le città; in questi casi bisogna rivolgersi alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia. I riferimenti si possono trovare consultando l’elenco telefonico alla voce “Uffici Finanziari”.
In assenza di indicazioni operative da parte del Ministero delle Finanze, riteniamo che la documentazione debba essere la seguente.
- Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.
Prestazioni rese dalle delle officine e parti staccate
La circolare 46/2001 offre alcune precisazioni in merito alle prestazioni rese dalla officine per adattare i veicoli destinati al trasporto o alla guida delle persone con disabilità. Si chiarisce che l’applicazione dell’IVA agevolata si applica anche a quelle prestazioni (e ai pezzi staccati) che siano effettuate su veicoli che superano i limiti di cilindrata previsti appunto per l’applicazione dell’IVA agevolata. Per esemplificare: si paga l’IVA agevolata anche sull’adattamento di un veicolo a benzina con cilindrata superiore ai 2000 centimetri cubici, oppure con motore diesel sopra i 2800 centimetri cubici.
Altro chiarimento riguarda i “pezzi staccati”: solo quelli effettivamente destinati all’adattamento, alla guida o al trasporto, possono godere dell’IVA agevolata. Altre riparazioni e sostituzioni di componenti non specificamente relative agli adattamenti al trasporto o alla guida pagano l’IVA ordinaria (20%).
14 maggio 2001
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