Finanziaria 2001 e agevolazioni fiscali: prima circolare
Con notevole tempismo la neonata Agenzia per le Entrate, del Ministero delle Finanze, ha emanato il 3 gennaio la Circolare (la numero 1) dedicata a fornire le prime indicazioni operative sulla Finanziaria 2001.
In quella norma, come già abbiamo scritto, sono contenute anche disposizioni di carattere tributario (afferenti quindi al Ministero delle Finanze) di interesse per le persone con disabilità e cioè le nuove formule di detrazione delle spese sostenute per l’eliminazione di barriere architettoniche, e l’estensione delle agevolazioni sui mezzi di trasporto anche alle persone con disabilità psichica o intellettiva.
Barriere architettoniche
La Circolare aggiunge poco o nulla a quanto già precisato dalla Finanziaria 2001. Gli oneri per l’eliminazione di barriere architettoniche sono detraibili in ragione del 36% della spesa sostenuta a patto che abbiano ad oggetto ascensori e montacarichi, o la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità. Attenzione però: gli aventi diritto sono solo le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Agevolazione sui veicoli
Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate a proposito di queste nuove agevolazioni sono molto frettolose, imprecise e contrarie allo spirito che invece emerge dalla Legge Finanziaria. Ci sia augura che in sede di ulteriori elaborazioni il Ministero sia più dettagliato e soprattutto più in linea con quanto approvato dal Parlamento.
Il comma 7 dell’articolo 30 della Finanziaria estende le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con handicap motorio anche a chi ha una disabilità intellettiva o psichica. Si tratta di una misura dovuta, dopo che il “collegato fiscale” aveva già esteso di quegli stessi benefici anche ai non vedenti e ai sordomuti. Secondo quel comma l’IVA agevolata, la detraibilità della spesa, l’esenzione dal pagamento del bollo auto, interesseranno quindi anche “i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo”.
Nessun adattamento quindi viene previsto come obbligatorio (com’è logico che sia) per le persone con disabilità intellettiva.
Al contrario, la Circolare n. 1, al punto 2.3.5, che riguarda appunto i veicoli destinati a questa categoria di disabili afferma: “Si ritiene che i veicoli destinati a facilitarne la locomozione non sempre necessitano di particolari specifici adattamenti, potendo essere sufficienti anche accessori di serie, qualora questi siano prescritti dalla competente commissione medica.”
In sostanza ciò che il Legislatore ha voluto chiarissimamente escludere, e cioè l’obbligatorietà dell’adattamento, anche di serie, viene reintrodotto da una scorretta lettura della norma. Questa affermazione che non è poi nemmeno realistica poiché la persona con disabilità mentale e psichica, non necessità di alcun adattamento al trasporto, come non ne necessità il non vedente o il sordomuto per i quali infatti il Ministero delle Finanze ha già precisato che: “non è richiesto che i veicoli siano dotati di specifici adattamenti” (Circolari 74/2000 e 207/2000).
Vi sono poi altri delicati aspetti sottaciuti dalla Circolare n. 1. Il più delicato è quello che riguarda l’individuazione, ai fini dei nuovi benefici fiscali, delle persone con “con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni”. Per tali soggetti, per ora, non vengono precisate né condizioni né modalità di accesso né documentazione da esibire.
6 gennaio 2001
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