DOMANDA: L’amministratore di sostegno può richiedere il che il suo incarico sia retribuito?

RISPOSTA: No. L’art. 411 c.c. estende all’amministratore di sostegno l’applicabilità dell’art. 379 c.c., che statuisce il principio della gratuità dell’incarico. L’amministratore di sostegno non può, quindi, percepire alcun compenso per l’incarico, e può solo essergli riconosciuto un rimborso per le spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell’incarico stesso. Il medesimo art. 379 del c.c., tuttavia, prevede, in casi di particolare complessità nella gestione dell’amministrazione e in relazione all’entità del patrimonio del beneficiario, la possibilità per il Giudice Tutelare di assegnare all’amministratore di sostegno un equo indennizzo.

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