Una interessantissima sentenza (n° 15710/22) del 24 novembre 2022 della seconda sezione del TAR Lazio, ha annullato un recente Regolamento di Roma Capitale nella parte in cui si limitava ad erogare fondi per l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità delle sole scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione comunali e statali, escludendo quindi quelle paritarie, per le quali è previsto solo un contributo economico per il pagamento di queste figure (art. 1 comma 4 del Regolamento impugnato).
Il ricorso è stato promosso dall’Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione ed Istruzione (A.N.I.N.S.E.I.).
Il TAR ha accolto le censure di parte ricorrente basandosi sul dato normativo che regola l’obbligo di assistenza per l’autonomia e la comunicazione gravante sui Comuni di residenza degli alunni con disabilità, a partire dal DPR n° 616/77, artt. 42 e 45, confermato dall’art. 139 del D.Lgs. n° 112/98, è infine presente pure nella L.R. del Lazio n° 29/92.
Il TAR precisa che in nessuna di tali norme si prevede una distinzione tra le scuole statali e paritarie, siano esse pubbliche, come quelle comunali, o private.
Inoltre viene precisato che il Comune di residenza degli alunni con disabilità è tenuto ad erogare il servizio di assistenza scolastica anche ai propri alunni frequentanti scuole statali e paritarie site anche in Comuni diversi da quello di residenza.
La sentenza si fonda sull’applicazione della L.R. del Lazio n° 29/92 che reca le “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” ed è rivolta esplicitamente sia agli alunni delle scuole statali con quelli delle paritarie.
Tanto è vero che la Regione Lazio prevede già da anni la garanzia dell’assistenza scolastica agli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado paritarie che sono di propria competenza.
Ma partendo da tale principio, tutti i Comuni, anche quelli le cui Regioni non abbiano approvato una legge regionale simile, a nostro sommesso avviso, sono tenuti ugualmente a garantire tale servizio di assistenza (come pure il trasporto scolastico sempre di competenza degli enti locali), direttamente con proprio personale o tramite appalti con soggetti del Terzo settore, in forza del principio citato dal comma 4 dell’art. 34 della Costituzione che stabilisce che lo Stato riconosce e promuove la parità scolastica e delle altre norme nazionali correttamente citate nella sentenza del TAR Lazio.
Infatti, se così non fosse, la L. n° 62/00 sulla parità scolastica avrebbe uno scarso valore, continuando a rimanere erroneamente equiparate le scuole private paritarie a quelle private senza la parità; mentre e paritarie, proprio in base a questa legge, fanno parte a tutti gli effetti del Sistema Nazionale d’Istruzione.
È inoltre molto interessante l’affermazione della sentenza secondo la quale il Comune di residenza degli alunni con disabilità è tenuto ad erogare il servizio di assistenza anche ai propri cittadini frequentanti scuole site in altri Comuni.
È da ritenere che tale affermazione, ormai frequente in molte sentenze di altri TAR, derivi dalla corretta applicazione dell’art. 6 della L. n° 328/00.
Tale principio, contenuto in questa decisione, è peraltro lo stesso già prospettato per il trasporto nelle scuole secondarie di secondo grado dalla Sentenza del Consiglio di Stato n° 809/18.
Questo orientamento evita disagi delle famiglie che hanno in precedenza dovuto affrontare cause, con dispendio di denaro e di tempo, per i ritardi con i quali poi, all’esito delle cause, gli alunni ricevevano l’assistenza.
Quello che invece occorrerebbe evitare da parte dei Comuni (e delle Regioni per le scuole secondarie di secondo grado), anche senza la necessità di condanne giurisdizionali, è il fatto che spesso i bandi per i soggetti del Terzo Settore (di solito cooperative) cui vengono usualmente appaltati tali servizi, vengono emanati molto tardi, talora addirittura ad anno scolastico iniziato; ciò determina ovviamente un gravissimo ritardo nella prestazione del servizio di assistenza scolastica.
Sarebbe opportuno, pertanto, che con legge nazionale si stabilisca la inderogabilità di tempestività di avvio della procedura per garantire l’assistenza scolastica, dal momento che questo criterio dovrebbe considerarsi un LEP (Livello Essenziale delle Prestazioni), secondo il principio contenuto nell’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, che riserva allo Stato le norme in materia delle “prestazioni attinenti ai diritti civili e sociali”, quale certamente è il diritto allo studio degli alunni, specie quelli con disabilità, come ormai riconosciuto da una costante Giurisprudenza costituzionale.
Approfondimento a cura di AIPD in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex
© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione