Startup vocazione sociale – incentivi per l’assunzione di personale con disturbi dello spettro autistico

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157) Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301). Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 29/12/2022 Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale.

Lo scorso ottobre è stato firmato il Decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del beneficio fiscale e contributivo previsto in favore dei lavoratori con disturbi dello spettro autistico assunti da startup a vocazione sociale.

Le imprese, residenti in Italia e costituite da non più di sessanta mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate start-up a vocazione sociale.

La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up a vocazione sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla start-up, non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.

Qualora il lavoratore sia percettore dell’assegno o della pensione di invalidità (prestazioni assistenziali soggetti ai limiti di reddito) tale prestazione è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale. Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente all’INPS la variazione della propria situazione reddituale, in modo da attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio assistenziale ed il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite.

Terminato il periodo di assunzione, su comunicazione dell’interessato, L’INPS accerterà la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l’assegno o la pensione di invalidità, ridefinendone in tal modo il beneficio, provvedendo ad erogarlo a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione.

Per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 percento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Gli utili di esercizio derivanti dall’ attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività.

 

News a cura del  Centro Studi Giuridici @Handylex.org di FISH Onlus

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