Il primo dei provvedimenti annunciati durante il Consiglio dei Ministri del 1 maggio 2023 in tema di lavoro, inclusione sociale ed accessibilità (un Decreto legge, un Disegno di Legge ed un Decreto legislativo) è entrato in vigore il 5 maggio 2023 (D.L. n. 48/2023), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 maggio.
Il D.L. molto corposo (45 articoli), ha al suo interno molte nuove misure, alcune immediate ed altre che saranno applicabili dal 2024.
Andiamo ad analizzare le principali novità che interessano, in particolare, le famiglie e le persone con disabilità.
L’assegno per l’inclusione.
L’art. 1 individua il nuovo assegno per l’inclusione; una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
Sarà una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
I beneficiari, individuati dall’art. 2 saranno coloro che all’interno del loro nucleo familiare avranno una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne.
Occorreranno inoltre il possesso dei requisiti di cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, di residenza in Italia.
Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore dell’indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 9.360,00; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE é calcolato ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5 dicembre 2023 n. 159 e cioè ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui. Se il nucleo familiare é composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare é fissata in € 7.560,00 annui. Dal reddito familiare, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.
Inoltre, vi sono altri parametri per cui sono fissate delle condizioni per l’accesso all’assegno; ad esempio il nucleo familiare dovrà trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui é prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
Chi beneficerà dell’Assegno di inclusione, non dovrà essere stato sottoposto la mancata a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o anche di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
Da ultimo non avranno diritto i nuclei familiari i cui componenti/e, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Vi sarà inoltre una scala di equivalenza, corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo familiare. Tale scala é pari a 1 ed é incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:
- di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
- di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;
- di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico.
Nel valore dei trattamenti assistenziali, non rileveranno inoltre:
- le erogazioni relative all’assegno unico e universale;
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell’Assegno di inclusione, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;
- le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell’Assegno di inclusione;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
L’Art. 3 individua il beneficio economico quale integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare é composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza; inoltre esso sarà composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare é composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileverà ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.
Esso sarà erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi é sempre prevista la sospensione di un mese. Sarà inoltre esente dal pagamento dell’IRPEF e non potrà essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui.
Cosa molto importante: in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorrerà alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.
Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorrerà alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non é recepito nell’ISEE per l’intera annualità. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente é desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio é sospesa fintanto che tale obbligo non é ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività decorsi i quali la prestazione decade. L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, dovrà essere comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati é corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l’interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all’aggiornamento della misura da parte di INPS.
L’art. 4 individua le modalità di richiesta dell’Assegno. Il primo step verrà effettuato tramite l’inserimento di tutti i dati richiesti all’interno di una piattaforma mentre successivamente, i beneficiari dovranno presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, saranno tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione.
In caso di mancata presentazione, il beneficio economico sarà sospeso.
I servizi sociali effettueranno una valutazione multidimensionale (ulteriormente analizzata nell’art. 6) dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, verranno avviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato sarà sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti verranno avviati al centro per l’impiego e successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari saranno tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico sarà sospeso. Il beneficio economico sarà erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione».
Per consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati e per percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell’Assegno di inclusione, sarà istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL, realizzato dall’INPS ed individuato dall’art. 5 del D.L in esame. Ovviamente vi saranno dei controlli ispettivi (art. 7) che saranno svolti dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, dal personale ispettivo dell’INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell’ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria.
Le sanzioni saranno penali e comporteranno la reclusione da un minimo di due ad un massimo di 6 anni, a seconda delle violazioni (art. 8).
Gli incentivi per i datori di lavoro.
Vi saranno degli incentivi per le assunzioni individuati dall’art. 10.
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione è riconosciuto un incentivo per un periodo pari a:
- 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a 8.000 euro;
- al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro.
Inoltre, ai datori di lavoro privati sarà riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:
- non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
- non lavorino nè siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
L’incentivo sarà cumulabile con lo sgravio giovani, anche nella sua misura prevista fino al 31 dicembre 2023, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto. L’incentivo sarà corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.
Gli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità.
L’art. 28 individua incentivi specifici per l’assunzione delle persone con disabilità con l’istituzione di un apposito FONDO finalizzato per valorizzare ed incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali. Il FONDO sarà finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Esso sarà alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l’anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all’articolo 104, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato.
Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità ed i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo, saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024. Mentre per le operazioni relative alla gestione del fondo ed all’erogazione dei contributi, l’amministrazione interessata procederà alla stipula di apposite convenzioni con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.
La riduzione del cuneo fiscale ed il “fringe benefit”.
Il decreto inoltre innalza, in misura pari al 4 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione aumenta fino al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. Inoltre viene confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per: i lavoratori dipendenti con figli a carico, incluse le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Ulteriori misure.
Il decreto Lavoro prevede inoltre:
- le misure per il rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative;
- la sottoposizione alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori domestici;
- l’incremento del Fondo nuove competenze nel periodo di programmazione 2021-2027;
- delle specifiche misure per il settore dell’autotrasporto e il lavoro marittimo;
- il rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale;
- la cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione.