Il 23 settembre si celebrano tre anni dell’adozione della Direttiva UE 2016/2102 sull’accessibilità di siti web e app mobile. Per celebrare tale ricorrenza, abbiamo realizzato un approfondimento per raccontare come è nata questa direttiva e quali novità ha introdotto.
La nascita della direttiva
La proposta della Commissione Europea
Era il 3 dicembre 2012, giornata dedicata a livello mondiale ai diritti delle persone con disabilità, quando la Commissione Europea lanciava la proposta di una direttiva volta a garantire alle persone con disabilità una migliore accessibilità ai siti Web degli enti pubblici. La proposta aveva un unico obiettivo: rendere più semplice per oltre 100 milioni di cittadini dell’Unione Europea il ricorso a servizi pubblici online utili a sbrigare pratiche quotidiane – dal cercare lavoro, all’immatricolare i propri autoveicoli o chiedere il rilascio del passaporto o della patente di guida. Dall’ultimo rapporto europeo stilato nel 2011, si era infatti appreso che solo un terzo dei 761.000 siti degli enti pubblici nell’Unione Europea erano accessibili. Con questa proposta, si prevedeva pertanto, a partire dalla fine del 2015, l’introduzione di elementi di accessibilità obbligatori e uniformati a livello comunitario per vari tipi di siti Internet. Una iniziativa all’epoca accolta dal commissario UE per l’Agenda digitale, Neelie Kroes, secondo cui la proposta ben poteva contribuire a concretizzare il diritto universale ad un accesso su base equa ai servizi pubblici online, e quindi “a creare migliori condizioni di mercato, più posti di lavoro e a ridurre i costi sostenuti dalle amministrazioni per rendere accessibili i propri siti”.
La Direttiva finale approvata
L’iter legislativo prendeva dunque inizio e culminava con l’emanazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio della Direttiva 2016/2102 del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
Entrata in vigore dal 22 dicembre 2016, prevedeva un meccanismo di recepimento da parte dei singoli Stati Membri modulato nel seguente modo:
- Siti web pubblicati dal 23 settembre 2018: applicazione della Direttiva a decorrere dal 23 Settembre 2019
- Siti web esistenti prima del 23 settembre 2018: applicazione della Direttiva dal 23 Settembre 2020 (quindi i “vecchi” siti avranno un anno in più rispetto ai nuovi per aggiornarsi)
- Mobile app: applicazione della Direttiva a partire dal 23 Giugno 2021.
Alla Direttiva si accompagnava inoltre la norma tecnica che disciplinava nel dettaglio i requisiti da rispettare per poter garantire l’accessibilità (nello specifico, la norma europea EN 301 549 V1.1.2)
Quali novità ha introdotto
La Direttiva ha dunque raggiunto gli obiettivi inizialmente posti, garantendo una legislazione armonizzata all’interno del territorio dell’UE e disponendo che i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici – amministrazioni, tribunali, dipartimenti di polizia, ospedali pubblici, università, biblioteche, etc – dovessero soddisfare gli standard comuni di accessibilità.
L’Italia era all’epoca già dotata di una normativa specifica sul tema: la legge 4/2004 (nota anche come “legge Stanca”), che aveva introdotto l’obbligo di rispettare standard minimi di accessibilità per i siti web delle pubbliche amministrazioni.
Quali sono state dunque le principali novità e criticità della nuova Direttiva?
- Definizione di accessibilità: la direttiva da per la prima volta in una normativa europea la definizione di “accessibilità”, quale “capacità dei sistemi informatici nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assist/ve o configurazioni particolari”.
- Definizione di “strumenti informatici”: la direttiva introduce una definizione precisa di “sistemi informatici”, includendo in tale concetto sia i siti web che per la prima volta le app mobile.
- Il limite dell’ “onere sproporzionato”: la direttiva specifica il concetto di “onere sproporzionato” quale limite all’applicazione degli obblighi di accessibilità digitale. In particolare, si dispone che i “soggetti erogatori” applichino le prescrizioni in materia di accessibilità salvo che ciò non imponga loro un onere sproporzionato, dove per tale deve intendersi “un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori, ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità”.
- La pubblicazione della “dichiarazione di accessibilità”: la direttiva introduce per gli enti pubblici destinatari l’obbligo di fornire e aggiornare regolarmente una “dichiarazione di accessibilità particolareggiata” sulla conformità alla direttiva dei loro siti web e applicazioni mobili, includendo una spiegazione su quelle parti di contenuto non accessibili e motivandone le ragioni dell’inaccessibilità. L’obbligo di pubblicare tale dichiarazione viene introdotto sia per i siti web che per le “app mobili”.
- La procedura di reclamo interna denominata “meccanismo di feedback”: la direttiva introduce una serie di obblighi relativamente alla procedura che i cittadini possono seguire per segnalare eventuali casi di inaccessibilità. Si prevede pertanto l’attivazione in capo ai soggetti destinatari degli obblighi di un “meccanismo di feedback”, per consentire agli utenti di segnalare problemi sulla conformità e per richiedere informazioni specifiche sul contenuto inaccessibile. Si prevede inoltre che, una volta ricevuta una segnalazione, gli enti debbano fornire una risposta adeguata alla notifica o alla richiesta “entro un periodo di tempo ragionevole”, accompagnandola ad un link che permetta ai cittadini di fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente al feedback o alla richiesta on-demand.
- Il ricorso al difensore civico digitale: la direttiva prevede che, nei casi in cui l’attivazione del meccanismo di feedback non dia i risultati sperati, ci sia la possibilità di ricorso ad un’autorità nazionale competente – nel caso italiano, il difensore civico digitale – al fine di assicurare un efficace trattamento delle notifiche e delle richieste ricevute permettendo al tempo stesso di evitare il ricorso sistematico a procedimenti giudiziari.
- L’obbligo di monitoraggio e reportistica alla Commissione Europea: tra le altre novità, la direttiva ha previsto: (i) l’obbligo di pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, con cui ogni ente fornisca un’analisi delle caratteristiche di accessibilità soddisfatte, compilando un’opportuna scheda che viene analizzata dall’autorità nazionale di competenza (nel caso italiano dall’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale); e (ii) l’obbligo per tale autorità nazionale di svolgere attività di monitoraggio e reportistica sull’applicazione dei requisiti della Direttiva dandone notizia alla Commissione Europea. Dal 2021 pertanto, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri pubblicano e presentano alla Commissione una relazione sui risultati del monitoraggio e dell’uso dell’applicazione.
Attuazione della direttiva sull’accessibilità del web
Nel 2018 la Commissione europea ha adottato due ulteriori decisioni di esecuzione volte a garantire condizioni uniformi per l’attuazione della direttiva:
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione, che stabilisce un modello di dichiarazione di accessibilità; e
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione, che stabilisce una metodologia di monitoraggio e le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri.
Una terza decisione di esecuzione relativa alla norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili che prevede la presunzione di conformità alla direttiva è stata aggiornata sin dalla prima adozione nel 2018. L’attuale norma armonizzata è la norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), che è in linea con le più recenti linee guida sull’accessibilità dei contenuti web: WCAG 2.1.
Il recepimento a livello nazionale in Italia è invece avvenuto con il D.Lgs. 106/2018, che ha modificato la già esistente Legge n. 4/2004.