Una importante decisione che ribadisce ancora una volta, come vi debba essere uniformità su tutto il territorio nazionale.

La settima Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n° 4473 pubblicata il 3 maggio 2023, ha rigettato il ricorso in appello del Comune di Torino avverso sentenza del TAR Lazio ad esso sfavorevole.

IL FATTO.

Un alunno con disabilità era stato iscritto ad una scuola per l’infanzia comunale e il Gruppo di lavoro operativo, che è, come sappiamo, l’organo collegiale che procede alla stesura ed all’approvazione del PEI, aveva richiesto un certo numero di ore di sostegno.
Il Comune valutata la richiesta da parte di un proprio organo amministrativo istituito a tal fine,  aveva ridotto il numero di ore richieste.

La famiglia cosi si è rivolta al Tribunale Amministrativo del Lazio, che ha competenza esclusiva per le cause di carattere generale.

Il Tar ha accolto le richieste della famiglia ed il Comune ha proposto appello in Consiglio di Stato, il quale però ha confermato integralmente la sentenza del TAR Lazio.

Le motivazioni del CdS sono assai interessanti, perché stabiliscono che, trattandosi di normativa concernente l’inclusione scolastica, essa deve avere uniformità su tutto il territorio nazionale.

Pertanto il Comune, che si appellava all’autonomia organizzativa degli Enti locali garantita dalla Costituzione, non poteva invocare tale autonomia organizzativa, perché, in questa specifica materia, si applicano le norme generali e quindi unico organo competente a formulare le richieste sul numero di ore di risorse per l’inclusione scolastica (sostegno e assistenza) è il GLO, Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, previsto fin dalla prima stesura dalla l. n° 104/92 e da ultimo istituito formalmente dal comma 10 del nuovo art. 15, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n° 66/17, come integrato dal D.Lgs. n° 96/19.

Tale formulazione individua quindi il GLO come “livello essenziale” delle prestazioni attinenti diritti della persona, di cui all’art. 117, comma 2, lettere m) e n) della Costituzione.

CONSIDERAZIONI

La pronuncia è interessante perché è forse la prima volta che questa questione viene affrontata con riguardo alle scuole paritarie, di cui alla l. n. 62/2000 (essendo le scuole dell’infanzia comunali scuole pubbliche ma paritarie).

Infatti, data la novità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di compensare le spese, non addebitandole tutte alla parte soccombente, cioè il Comune.

Questa decisione arricchisce ulteriormente la tutela giuridica dei GLO come organismi fondamentali per la richiesta delle risorse necessarie all’inclusione scolastica.

Infatti già lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n° 2023/17 aveva stabilito che il numero di ore di sostegno indicate nel PEI (Piano Educativo Individualizzato), formulato dal GLO, non può essere ridotto né dalla scuola, né dall’Ufficio Scolastico Regionale, poiché nel GLO sono presenti soggetti che, come la famiglia e i docenti della classe, conoscono molto meglio di qualunque altro, i bisogni educativi dell’alunno e quindi possono razionalmente formulare la richiesta delle risorse più adeguate a soddisfare tali bisogni.

Rimane invece ancora impregiudicata la natura giuridica dei GLO e cioè se trattasi di “organi collegiali” o altro.

Infatti questa qualifica giuridica era contenuta nella bozza del D.I. n° 182/20, concernente i nuovi modelli di PEI.

Purtroppo un Parere del Consiglio Nazionale dell’Istruzione aveva indotto il Governo ha cancellare dal testo definitivo tale qualifica; pertanto si è creato un contrasto in dottrina circa la natura di questi importanti organismi.

Ad ogni buon conto, è dai più ritenuto che i GLO debbano considerarsi organi collegiali, per il semplice fatto che, qualora vi siano divergenze tra scuola e famiglia, ad es. circa il numero di ore di sostegno o di assistenza da richiedere, il conflitto non si può superare se non con una votazione, come negli organi collegiali.

Anche la terminologia adottata nel D.I. n° 182/20 e nel suo correttivo D.I. n° 153/23, lascia indurre a questa impostazione.

Infatti ancora rimangono nel testo termini come “la famiglia partecipa a pieno titolo” e come “l’esperto partecipa non a pieno titolo” sinonimi di un esercizio o meno di un diritto di voto.

A supporto di questa tesi, occorre evidenziare che anche nel recente rinnovo del CCNL del comparto scuola, all’art. 44, i GLO rientrano tra le attività che i tutti i docenti (curricolari e di sostegno) sono tenuti a svolgere nelle 40 ore aggiuntive che sono pagate per le attività funzionali all’insegnamento, al pari della partecipazione ai consigli di classe e i collegi docenti che sono organi collegiali.

 

Approfondimento a cura di AIPD in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex

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