È stato approvato il testo di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che reca disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 ed in materia di università e ricerca.
Il DL. era già stato analizzato e pubblicato sul nostro sito nella parte relativa solo al capo II relativamente alle disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
In atto di conversione sono state apportate delle modifiche emendative introducendo inoltre ulteriori commi ed articoli al testo precedente.
Andiamo ad analizzare le novità.
L’articolo 6 che prevede, in via straordinaria e transitoria, norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, non è cambiato se non in alcune locuzioni ed aggiunte.
Ad ogni buon conto, ricordiamo che per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, interviene introducendo, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all’offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE e dedicata, in base al comma 2, a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
Per l’attivazione di tali percorsi si prevede che il Ministro dell’istruzione e del merito definisca, con proprio decreto, il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi, l’esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice.
Si stabilisce infine che il Ministero dell’istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità.
L’articolo 7 è stato modificato in sede referente e prevede la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, per coloro che:
a) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno superato, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità;
b) hanno pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento.
L’iscrizione è subordinata alla contestuale rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
Si dispone poi che, con il superamento di tali percorsi di formazione, si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
Novità nel comma 2-bis, (aggiunto in sede referente) che dispone che la rinuncia all’istanza di riconoscimento non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista per aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento in una graduatoria provinciale per le supplenze e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo.
Viene previsto che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi su sostegno didattico agli alunni con disabilità e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi di cui all’articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione.
Tale decreto definisce altresì le ulteriori modalità di attuazione dei suddetti percorsi.
E’ stato aggiunto poi un nuovo articolo 7-bis.
Esso prevede il riordino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
In particolare, si ridefiniscono le funzioni svolte da INDIRE.
Si dispone inoltre che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, sentito il Ministro dell’università e della ricerca, sia nominato un commissario straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito, di adottare, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell’INDIRE.
Inoltre vengono coordinate le nuove disposizioni introdotte con quelle, già vigenti, che disciplinano le funzioni dell’INDIRE in materia di sistema nazionale di valutazione e di gestione del programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+).
L’articolo 8 individua misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli alunni con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa. In particolare, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi di supplenza, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico.
A tal fine, il comma 2, anch’esso modificato durante l’esame in sede referente, stabilisce che le modalità di attuazione delle misure di cui all’articolo in esame sono definite con il regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze annuali e temporanee.
Nelle more dell’adozione del regolamento, per l’anno scolastico 2025/2026, le modalità di attuazione delle misure di cui all’articolo in esame sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.
Inserito inoltre il nuovo articolo 8-bis.
Qui si interviene in materia di accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia, disponendo, con norma transitoria, che continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe L-19 (senza indirizzo specifico), e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (senza il corso di specializzazione integrativo), classe LM-85 bis, purché conseguite entro l’anno accademico 2018/2019.
Inoltre viene previsto che continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 65 del 2017, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019.
Modifica anche per l’art. 9, che al comma 1, indica quali siano i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione della durata di dodici mesi, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal recente decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di disabilità.
Si prevede in particolare che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, realizzi le attività di sperimentazione avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, con l’utilizzo di Formez PA e stipulando protocolli di intesa e convenzioni con i soggetti destinatari delle attività formative.
Il comma 3, prevede che gli incarichi attribuiti ai suddetti esperti, cessino il 31 dicembre 2024 (potendo essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025) e che possano essere attribuiti incarichi di esperti anche a titolo gratuito (nell’ambito del numero massimo di 30 esperti).
Gli incarichi non a titolo gratuito invece, sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l’anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’Amministrazione.
Viene disposto poi che, con riferimento alle attività formative relative all’anno 2024, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli, si occupi di erogare concretamente la formazione e di svolgere tutte le attività organizzative ad essa accessorie.
Secondo il comma 6, per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate e le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative entro il limite di spesa di 1 milione di euro nel 2024. I
Il comma 7, poi prevede che, per l’attuazione delle disposizioni sia autorizzata la spesa di euro 5,54 milioni per l’anno 2024, disponendo la relativa copertura finanziaria.
Interessante poi il comma 7-bis, che è stato introdotto dalla Commissione di merito.
Esso prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano individuati i criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 ed alla sclerosi multipla tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei princìpi e criteri dettati dall’art. 12 del D.LGS 62/2024 riguardo all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell’adozione delle classificazioni ICD e ICF.
Nuovo anche il comma 7-ter, introdotto che differisce al 30 novembre 2025 il termine per adottare il regolamento che provvede all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile.
Ed anche il comma 7-quater, di nuova introduzione, reca alcune modifiche all’articolo 31, comma 2 (in materia di Fondo per l’implementazione dei progetti di vita) e all’articolo 33, commi 3 e 4 (in materia di fase di sperimentazione della valutazione) del decreto legislativo n. 62 del 2024.
Il nuovo articolo 9-bis, incrementa il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, previsto dall’art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024).
Vengono introdotte poi alcune modifiche all’art. 1, commi 213 e 214, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024).
In particolare, all’art. 1, comma 213, viene aggiunta la lettera a-bis), la quale introduce, tra le finalità da finanziare con il Fondo istituito dal comma 210, il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado.
All’art. 1, comma 214, si precisa altresì che l’utilizzo del Fondo per la finalità di cui al comma 213, lettera a-bis), è disposto a decorrere dal 2025 tenendo conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
Si stabilisce, infine, che ai nuovi oneri si provvede:
a) mediante riduzione del Fondo volto a garantire la formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell’elaborazione del progetto di vita, di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, per coprire l’incremento di 14,46 milioni di euro previsto nell’anno 2024;
b) mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per il 2022), per gli incrementi di 213.462.224 euro nell’anno 2025, di 158.427.884 euro nell’anno 2026 e 108.427.884 euro annui a decorrere dal 2027.
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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