Il T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, con sentenza n. 3324/2025 depositata il 22 aprile 2025, ha confermato e precisato l’orientamento giurisprudenziale dell’adita corte, già reso con pronuncia T.A.R. Campania Napoli, Sez. II sentenza, n. 2133 del 14 marzo 2025 (con le medesime motivazioni della sentenza in esame), con la fondamentale pronuncia T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 02/12/2019, n. 5668 attribuzione da parte del dirigente scolastico di un numero di ore di sostegno corrispondente a quello oggetto della singola proposta del G.L.O., dalla quale non è possibile discostarsi a pena di ricorso giurisdizionale, normalmente scrutinato in senso positivo, con l’effetto, tuttavia, di legittimare un sistema nel quale solo coloro che si rivolgono al giudice ottengono una pronuncia che ordina all’Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.O. o anche nel PEI, alla cui tempestiva redazione l’Istituto scolastico viene, parimenti, obbligato; e ancora T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 23/01/2020, n. 330  che sanciva l’illegittimità di qualsiasi provvedimento con il quale l’Amministrazione scolastica assegni all’alunno con disabilità l’insegnante di sostegno per un monte di ore inferiore a quanto indicato nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) nel quale vengono proposti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno con disabilità, con indicazione non solo del programma che l’alunno deve svolgere nell’anno scolastico di riferimento ma anche delle figure professionali che devono supportarlo, senza dimenticare la pronuncia del T.A.R. Lazio sentenza n. 3076 del 12.3.2021, che ha evidenziato come le ore andassero quantificate dal PEI sulla base della proposta del GLO, in base a quanto stabilito dal co. 10 dell’art. 9 del d.lgs. 66 del 2017 e ss.mm., rendendo così illegittimi i PEI che quantificassero le ore senza il relativo supporto tecnico e la correlata motivazione.

La pronuncia n. 3324/2025 è di particolare interesse poiché il Tribunale amministrativo ben argomenta la decisione in applicazione della normativa di cui al D. Lgs.  62/2024, di cui ben argomenta la portata innovativa, e delle censure di violazione di legge anche sub specie di violazione dei principi costituzionali e di leggi internazionali ratificate nel nostro ordinamento, oltre che a varie censure di eccesso di potere sotto diversi profili.

Il Fatto

Il Tribunale adito, avente giurisdizione esclusiva nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., si è pronunciato in data 22.04.2025 su ricorso, proposto dalla famiglia di un alunno con disabilità accertata e riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3, per l’annullamento di una nota del Dirigente Scolastico delle Direzione Scolastica Regionale con la quale veniva attestato che per l’anno in corso, su 40 ore di frequenza settimanali, venissero assegnate n. 12 ore e 30 minuti di sostegno al minore alunno con disabilità, nonché per l’accertamento del diritto dell’alunno con disabilità all’assegnazione dell’insegnante specializzato di sostegno per l’intero monte ore di frequenza in quanto unica misura adeguata alla sua patologia, e, per gli effetti, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti dalla mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno nella misura necessaria alla sua effettiva integrazione scolastica. La famiglia ha dedotto inoltre la mancata redazione del PEI per l’anno scolastico in corso.

L’amministrazione scolastica regionale, costituitasi, ha dedotto che l’assegnazione delle ore di sostegno fosse in dipendenza dalle risorse in organico e garantite all’istituzione scolastica, affermando che il monte ore di 12,5, fosse il massimo di numero di ore che la scuola può richiedere.

Argomenti di diritto e giurisprudenza corte costituzionale

Il Tribunale amministrativo ha definito il provvedimento impugnato, anche alla luce dell’assenza del PEI, avente connotato di indubbia lesività della normativa a tutela delle persone con disabilità come aggiornata dalla recente riforma. Precisa, infatti, il TAR Campania come l’art. 3 comma 1 del d.lgs. 3 maggio 2024 n. 62 (decreto attuativo della legge delega 227/2021) abbia modificato l’art. 3 della legge 104/1992 con la nuova rubrica di nuova rubrica “Persona con disabilità avente diritto ai sostegni” ribadendone la portata programmatica e precettiva. Rileva l’organo giudicante che la normativa in vigore “mette in correlazione il fatto oggettivo della disabilità “certificata” con l’obbligo dello Stato di mettere a disposizione e fornire i servizi pubblici e gli strumenti necessari per consentire la piena integrazione della persona con disabilità in ogni contesto della vita pubblica e privata” con una precisa corrispondenza tra diritto della persona con disabilità (come pure qualificata alla lettera b) del citato articolo 2 D. Lgs.  62/2024) ed obbligo dello Stato, ovvero tra necessità e prestazione. Commenta infatti come questi termini siano in rapporto di coordinamento, tanto da esprimere un concetto unitario e, in particolare, come l’art. 2 comma 1 lettera h) del D. Lgs.  62/2024 abbia ben qualificato l’endiade di necessità-diritto/prestazione-obbligo nel termine “sostegno”. Recita testualmente l’articolo alla lettera h): «sostegni»: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell’accertamento della condizione di disabilità e nel progetto di vita per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione, nonché per contrastare la restrizione nella sua partecipazione sociale, graduati in «sostegno» e «sostegno intensivo», in ragione della frequenza, della durata e della continuità del sostegno, così esplicitando i principi ispiratori del disposto dell’art. 3 della legge 104/1992, quale portato dei principi costituzionali sanciti negli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost.

Nella pronuncia in esame si argomenta inoltre come la stessa giurisprudenza costituzionale abbia costantemente evidenziato l’importanza dell’integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell’istruzione scolastica, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione” (ex multis Corte Cost. 08/06/1987 n. 215).

Ribadisce il Tribunale Amministrativo come, fatte salve le prestazioni di tipo sanitario, la materia dell’integrazione scolastica rappresenti la più importante modalità di erogazione delle prestazioni garantite dallo Stati ai minori con disabilità, avendo particolare rilievo la previsione di personale docente specializzato (Corte Cost. 15/02/2000 n. 52) chiamato ad adempiere alle “ineliminabili forme di integrazione e di sostegno” costituzionalmente garantite a favore degli alunni con disabilità, con conseguente obbligo per l’amministrazione di provvedersi degli insegnanti di sostegno forniti di idonei titoli di specializzazione.

Per effetto della fondamentale sentenza della Corte Costit. 22 febbraio 2010 n. 80, caposaldo a tutela dei diritti degli alunni con disabilità, il sistema è stato ricostruito in modo tale da consentire la deroga all’organico predeterminato per legge, ritenendosi incostituzionali le disposizioni che invece avevano fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno o avevano escluso la possibilità di assumere insegnanti di sostegno con contratti a tempo determinato, in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito per legge, tenendo conto del caso concreto.

Essendo il diritto all’ assegnazione delle ore di sostegno attribuite all’alunno con disabilità un diritto costituzionalmente garantito, la mancata assegnazione, anche determinata da motivazioni di tipo finanziario, di carenze di organico o di mancato adeguamento degli organici di diritto alle esigenze di fatto, non è in alcun modo giustificabile. Gli istituti scolastici devono dunque garantire agli alunni con disabilità il sostegno, di base o intensivo, del quale essi necessitano, non potendo a ciò ostare né il co. 2 dell’art. 8 del d.lgs. 66 del 2017 (“Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili”) né tantomeno il dettato del comma 2-bis dell’art. 7 del d.lgs. 66 del 2017, in forza del quale “la realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell’organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell’attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l’adeguamento dell’organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto”.

All’attuazione concreta di tali principi l’art.  12, comma 5, della L. 104 del 1992 (come riformato dal D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 di cui alla Legge 107/2015 e dal D. Lgs. 62/2024, che hanno ammodernato il già previsto Profilo Dinamico-Funzionale PDF) che stabilisce la necessaria redazione di un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), nonché ai fini della formulazione del progetto individuale, all’interno del quale il PEI va integrato, quale presupposto per la formulazione del PEI ovvero dello strumento principale per l’inclusione scolastica, contenendo ogni intervento di piena realizzazione del diritto all’istruzione, all’educazione ed all’integrazione dello studente con disabilità e, in particolare, esplicita le modalità di sostegno didattico, compreso la proposta per il numero di ore di sostegno alla classe.

La definizione del profilo di funzionamento, della proposta del GLO e la stesura-verifica-integrazione del P.E.I. convergono ad approntare il sistema di tutela dell’alunno con disabilità: la mancanza o l’incompletezza anche di uno solo di questi elementi, determina di fatto l’impossibilità dell’Amministrazione di provvedere alla tutela degli alunni con disabilità.

La mancanza o l’incompletezza dell’uno o dell’altro, determinano di fatto l’impossibilità dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità e costituiscono una parte imprescindibile del sistema apprestato dal legislatore per pervenire all’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità.

P.Q.M.

  • dichiarata l’illegittimità del provvedimento impugnato, con condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza provvedendo entro giorni quindici dalla sua notificazione alla redazione del PEI ed all’attribuzione di un insegnante per il un numero di ore di sostegno che coprano l’intero orario scolastico, in attesa della redazione del PEI;
  • ai sensi dell’art. 34 co. 1 lett. e c.p.a. prevista l’adozione di misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato con la nomina di un commissario ad acta al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale
  • non trattata la domanda di risarcimento danni, laddove, in mancanza del PEI, non risulta accertato il numero di ore di sostegno scolastico cui il minore ha diritto
  • spese commissariali e legali a carico dell’Amministrazione

Conclusioni

La decisione ribadisce che il diritto al sostegno scolastico è fondamentale e non può essere limitato da motivazioni organizzative o finanziarie, dovendo l’Amministrazione garantire i diritti degli alunni con disabilità, in conformità con quanto stabilito dal PEI e con il supporto di insegnanti adeguatamente specializzati e formati da destinare al sostegno per il tempo individuato nel PEI, secondo valutazioni individuali e soggettive, nel pieno riconoscimento del diritto costituzionale allo studio che non può essere ridimensionato da problematiche di carattere organizzativo né finanziario.

La pronuncia del TAR Campania, nella sua parte motiva, definisce con chiarezza il quadro normativo, come riformato, ben precisando la normativa in vigore ed i principi definiti sul tema da consolidata giurisprudenza.​

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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