Nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025 è stata pubblicata la legge 24 aprile 2025, n. 60, testo di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante: “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”.

Questa legge, oltre a confermare le previsioni del decreto-legge che va a convertire, relative ai supporti e alle tutele per i clienti vulnerabili, ne introduce di ulteriori.

Prima di tutto, è opportuno ricordare che rientrano nella categoria dei “clienti vulnerabili”, secondo l’articolo 11 del d.lgs. n. 210/2021: coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate; coloro che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell’articolo 1, comma 75, L. n. 124/2017; coloro che hanno il riconoscimento della propria condizione di disabilità ex art. 3 della legge 104 del 1992; le persone over 75 anni; i titolari di utenze che si trovano nelle isole minori non interconnesse o ubicate in strutture abitative di emergenza, in ragione di calamità naturali.

Novità per i “clienti vulnerabili”

  • La recente normativa stabilisce che, per il 2025, venga riconosciuto un contributo straordinario di 200 euro, volto a coprire le spese di fornitura di energia elettrica, destinato a chi ha un ISEE pari o inferiore a 25.000 euro.
    A tale contributo si provvede nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantirne la copertura, a qualsiasi titolo, sul bilancio della Cassa per i servizi energetici ambientali.
    È importante evidenziare che il suddetto contributo si aggiunge a quelli già esistenti nel nostro ordinamento, ovvero i “bonus sociali elettrico e gas”, che non vengono modificati.
  • Ancora, all’art. 2, la nuova legge conferma quanto già sancito dal decreto-legge 19/2025, relativamente al permanere dei clienti vulnerabili nel mercato tutelato. Essi potranno infatti evitare il passaggio obbligatorio al mercato libero fino al 31 marzo 2027.
    La norma, in aggiunta, introduce un regime transitorio per i clienti vulnerabili che non abbiano selezionato un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali, prevedendo che tali clienti continuino a essere riforniti attraverso il servizio di maggior tutela.
  • Il nuovo comma 2 dell’art. 2 stabilisce che non è pignorabile l’abitazione di proprietà di una persona che ha acquisito la qualifica di cliente vulnerabile, qualora il suo debito, derivante dal mancato pagamento delle bollette elettriche condominiali, non superi i 5.000 euro.
    L’immobile, per essere non pignorabile in questa circostanza, deve essere l’unico posseduto dal debitore, deve essere il suo luogo di residenza e non deve rientrare nella categoria delle abitazioni di lusso.
  • Lo stesso articolo, al comma 3, sancisce che coloro che dovessero diventare clienti vulnerabili e che al momento ricevono l’energia elettrica da servizi di fornitura a tutela graduale, continuano a ricevere tale prestazione energetica fino alla fine della sua durata, precedentemente stabilita.
  • All’articolo 4, la legge 60/2025 introduce disposizioni in favore delle famiglie e microimprese vulnerabili, per far fronte all’emergenza dell’aumento dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale del gas.
    Nello specifico, viene previsto che i soldi derivanti dall’aumento dell’IVA, causato dall’incremento del prezzo del gas, siano destinati a misure di sostegno per le famiglie e le microimprese vulnerabili, al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica.
    Le suddette somme saranno inserite in un apposito Fondo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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