Con l’ordinanza n. 23185, pubblicata il 12 agosto 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che il lavoratore beneficiario dei permessi 104 per prestare assistenza alla persona con disabilità non commette alcuna violazione della norma se, durante il loro godimento, non svolge tale assistenza in un orario corrispondente o rientrante nell’orario del suo turno lavorativo.

La Corte, infatti, ha sottolineato come il diritto del dipendente di usufruire dei permessi ex l. 104/1993 non sia un diritto a cui la legge attribuisce una limitazione temporale. L’importante è che il supporto e il sostegno necessario alla persona con disabilità vengano effettivamente forniti dall’utilizzatore dei permessi. I giudici di legittimità hanno quindi chiarito che il godimento degli stessi è possibile anche quando e se, l’assistenza alla persona con disabilità viene svolta durante le ore serali o notturne. In aggiunta, l’ordinanza ricorda come l’onere di provare che il proprio dipendente ha utilizzato i suddetti permessi per attività personali, e non per assistere il proprio caro con disabilità, spetti al suo datore di lavoro.

IL FATTO

La Corte, attraverso questo suo atto, ha respinto il ricorso presentato dalla parte attoriale contro la decisione della Corte di Appello barese di annullare il licenziamento di un suo dipendente, stabilendone l’immediata reintegrazione con versamento dell’indennità commisurata alla retribuzione totale dalla data del licenziamento. Il dipendente era stato licenziato perché, stando a quanto riportato da un investigatore assunto dal suo titolare, egli non aveva assistito la persona con disabilità nei giorni richiesti come permessi 104. Delle foto provavano che, in due dei tre giorni di permesso, aveva trascorso un paio d’ore al mattino passeggiando sulla spiaggia con il figlio. Secondo la Corte di Appello di Bari, le attività d’indagine svolte dall’investigatore si sono concentrate solamente sugli spostamenti giornalieri dell’indagato, senza verificare se questi avesse o meno prestato assistenza alla persona con disabilità durante le ore serali e/o notturne.

La Corte territoriale ha valutato che il dipendente è riuscito a dimostrare che proprio nel corso della sera e della notte egli ha assistito il proprio familiare con disabilità, essendo quello il lasso di tempo in cui l’azione di cura era necessaria, a causa dei particolari bisogni medici e assistenziali di quest’ultimo, sancendo così l’illegittimità del licenziamento avvenuto.

Dopodiché, come sopra detto, il datore di lavoro ha presentato ricorso di fronte alla Cassazione, che ha confermato la sentenza di secondo grado e affermato l’utilizzo legittimo dei permessi anche in caso di assistenza notturna/serale del familiare e l’assenza di vincoli temporali in capo a chi richiede e utilizza i permessi 104 per assistenza a una persona con disabilità.

 

News a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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