Con la sentenza C‑489/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito il diritto dei cittadini a ricevere cure mediche in uno Stato membro diverso da quello di residenza e la possibilità di ottenere la copertura dei relativi costi.
Sebbene la vicenda riguardi un cittadino rumeno e una norma del suo paese, i principi espressi tutelano il diritto di tutti i cittadini europei a ricevere cure in un altro Stato membro rispetto a quello di residenza.
Normativa di riferimento
Questo regolamento coordina i sistemi di sicurezza sociale nazionali, prevedendo un sistema standard di autorizzazione per le cure ricevute in un altro Stato membro. Il cittadino deve chiedere al proprio ente nazionale un’autorizzazione preventiva; se concessa, l’ente copre tutti i costi delle cure secondo le tariffe dello Stato in cui si svolge il trattamento.
Il regolamento prevede inoltre che le spese possano essere interamente rimborsate anche senza autorizzazione preventiva in casi particolari, ad esempio: rifiuto ingiustificato dell’autorizzazione, urgenza delle cure o condizioni di salute che non consentono di richiedere l’autorizzazione. Questo regolamento implementa il diritto alla sicurezza sociale previsto dall’articolo 48 TFUE.
Direttiva 2011/24/UE
La direttiva garantisce la libera circolazione dei pazienti all’interno dell’UE. Si applica ai cittadini che si recano autonomamente in un altro Stato membro, anche presso strutture sanitarie private, anticipando le spese e richiedendo successivamente il rimborso. Il rimborso, quando concesso, è calcolato in base ai costi delle stesse prestazioni nello Stato di residenza.
Gli Stati membri possono prevedere limitazioni al rimborso, ma tali vincoli devono essere ragionevoli, proporzionati e non discriminatori, in linea con l’articolo 56 TFUE, che disciplina la libera prestazione dei servizi nel mercato interno.
Scelta del regime normativo
Il cittadino che intende ricevere cure in un altro Stato membro può scegliere:
- richiedere l’autorizzazione preventiva secondo il Regolamento CE 883/2004; oppure
- anticipare le spese e chiedere il rimborso secondo la Direttiva 2011/24/UE.
Elementi di fatto
Il caso riguarda un cittadino rumeno (AF) al quale è stata negata l’autorizzazione preventiva per un’operazione necessaria alla rimozione di un tumore, da eseguire con robot chirurgico in Germania. Successivamente, l’ente di assicurazione rumeno ha rifiutato il rimborso delle spese sostenute da AF in Germania.
AF, pur potendo sottoporsi all’intervento in Romania, ha scelto la Germania per ridurre i tempi di attesa. Ha quindi pagato personalmente l’operazione e ha chiesto il rimborso secondo la Direttiva 2011/24/UE. Il tribunale di primo grado rumeno ha confermato il diniego, basandosi sulla mancanza di autorizzazione preventiva e sulla possibilità per gli Stati membri di fissare limitazioni ragionevoli alla mobilità delle cure.
Il giudice d’appello rumeno ha chiesto alla Corte UE di verificare se la condizione della preventiva richiesta di ricovero da parte di un medico del Servizio Sanitario Nazionale fosse compatibile con la Direttiva 2011/24/UE.
Decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La Corte ha stabilito che:
- La richiesta di ricovero preventiva da parte di un medico del sistema pubblico non costituisce discriminazione, perché è richiesta anche per le stesse cure effettuate in Romania.
- Tuttavia, tale regime nazionale costituisce una limitazione significativa della libertà di accesso alle cure transfrontaliere.
- Una limitazione può essere compatibile con il diritto UE solo se:
- Persegue un obiettivo legittimo (es. tutela della salute pubblica o efficienza del sistema sanitario);
- È proporzionata;
- Non costituisce barriera nascosta alla libera prestazione dei servizi.
Nel caso specifico, la normativa rumena non soddisfa questi criteri, imponendo un ostacolo eccessivo alla mobilità delle cure.
Conclusione
La sentenza chiarisce che gli Stati membri possono prevedere limiti al rimborso delle cure ricevute all’estero, ma non possono rendere troppo gravosa o ostacolata la possibilità per i cittadini di ricevere trattamenti in un altro paese UE. L’obbligo richiesta di ricovero preventiva da parte di un medico pubblico senza adeguate garanzie di proporzionalità, è incompatibile con il diritto dell’Unione.
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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