Il 10 dicembre 2025 il TAR del Lazio, con sede a Roma, si è pronunciato sul ricorso presentato dalla F.I.O.T.O. (Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche), avente ad oggetto la richiesta di annullamento del Decreto Tariffe relativo all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.
Secondo la F.I.O.T.O., nella determinazione delle tariffe relative alle prestazioni ortopediche sarebbe stato adottato un criterio di tipo forfettario e astratto.
In particolare, la Federazione ha sostenuto nel proprio ricorso che la Pubblica Amministrazione, nel calcolare le tariffe, ossia il compenso riconosciuto agli operatori ortopedici per la maggior parte dei prodotti di loro competenza inseriti nel Nomenclatore Tariffario recentemente aggiornato, non avrebbe tenuto conto dei costi reali e concreti necessari per la realizzazione e la produzione di tali dispositivi.
La F.I.O.T.O. ha quindi evidenziato una violazione del decreto legislativo n. 502/1992. In base all’art. 8-sexies di tale decreto, infatti, per la fornitura o la riparazione di tutori, ortesi e protesi agli utenti, il soggetto che li produce o li ripara dovrebbe essere remunerato sulla base di una tariffa determinata tenendo conto dei costi effettivi di produzione e realizzazione.
Principi da tenere in mente
Le singole tariffe rappresentano i prezzi standard massimi per ciascuna prestazione protesica e ortopedica e devono essere calcolate tenendo conto sia delle risorse disponibili e dei principi di efficienza e di contenimento della spesa pubblica, sia dei costi di realizzazione sostenuti dalle società ortopediche.
Questo è quanto emerge da un’interpretazione della norma di riferimento, ossia l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, letta alla luce dei principi costituzionali.
Partendo proprio da questa interpretazione, il TAR Lazio ha chiarito che, sebbene la norma indichi diversi criteri che la Pubblica Amministrazione può utilizzare per determinare le tariffe ortopediche, lasciandole un certo margine di discrezionalità nella scelta di uno o più di essi, l’attività di fissazione delle tariffe non può prescindere da un’adeguata indagine, o istruttoria. Tale istruttoria deve essere logica e dettagliata e deve consentire una remunerazione delle prestazioni assistenziali specialistiche che tenga conto dei costi dei fattori di produzione sostenuti dagli operatori.
I giudici amministrativi hanno precisato che il problema dell’istruttoria svolta dalla Pubblica Amministrazione non consiste nel fatto che sono stati utilizzati e confrontati i tariffari regionali con le tariffe contenute nel Nomenclatore 2023, né nel fatto che le nuove tariffe risultano inferiori rispetto a quelle del 2012. La criticità risiede piuttosto nel fatto che l’Amministrazione non ha verificato il metodo utilizzato dalle Regioni per la determinazione delle loro tariffe, né si è accertata che esse fossero state stabilite tenendo conto dei costi standard relativi ai materiali, al lavoro e alle attività necessarie per la produzione di ciascuna prestazione e di ciascun prodotto ortopedico o protesico.
Inoltre, la Corte ha osservato come risulti difficile comprendere come, per alcune prestazioni, siano state previste tariffe inferiori del 25% rispetto a quelle stabilite nel 2012, considerando che le tariffe regionali utilizzate come parametro di ricalcolo erano superiori a queste ultime.
In conclusione, la Corte ha ricordato che un errore analogo era già stato commesso dalla Pubblica Amministrazione nell’istruttoria relativa a decreto ministeriale, determinandone anche in quel caso l’annullamento.
Pertanto, il TAR ha disposto l’annullamento del Decreto Tariffe relativo all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, stabilendo tuttavia il differimento degli effetti della propria decisione. All’Amministrazione pubblica sono stati concessi 365 giorni dal deposito della sentenza per procedere a una nuova determinazione delle tariffe, utilizzando i dati corretti richiesti dalla normativa vigente.
News a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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