La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025 n. 199 – testo pubblicato in G.U., Supplemento ordinario) include un insieme di disposizioni che, a vario titolo, interessano le persone con disabilità e i loro nuclei familiari. Alcune misure sono esplicitamente dedicate: ad esempio l’istituzione di un Fondo collegato alle politiche sul caregiver familiare, la previsione di un impianto volto a definire un LEP per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione nel percorso scolastico, e un Fondo per la mobilità delle persone con disabilità e a ridotta mobilità.
Accanto a queste, la manovra interviene su aspetti organizzativi e procedurali che possono incidere sull’attuazione concreta dei diritti: dalla riorganizzazione delle strutture competenti in materia di disabilità, alle regole e ai flussi informativi relativi ai permessi ex art. 33 della L. 104/1992, fino al vincolo di risorse per l’aggiornamento delle tariffe massime che includono l’assistenza protesica.
Infine, sono presenti disposizioni di carattere trasversale, come quelle che incidono sul calcolo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE e sulle modalità di adeguamento degli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate. Pur non essendo misure “disabilità-specifiche”, tali regole possono riflettersi sull’accesso e sulla quantificazione di interventi e servizi territoriali utilizzati anche da persone con disabilità, rendendo rilevante il monitoraggio della fase applicativa e degli atti attuativi previsti
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ISEE ed accesso alle prestazioni agevolate
Le regole relative all’ISEE, incidono in modo concreto sull’accesso a servizi e benefici che, nella pratica, riguardano spesso persone con disabilità e loro famiglie: si pensi ad esempio a agevolazioni socio-assistenziali, servizi territoriali, interventi scolastici extra-sostegno, misure comunali/regionali ed altro.
La Legge di Bilancio 2026 interviene sul computo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE, prevedendo un trattamento specifico per titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale (entro una soglia complessiva indicata dalla norma).
Perché rileva? Perchè molte prestazioni “collegate” (o di fatto condizionate) all’ISEE possono cambiare platea o importi in base a come l’indicatore viene calcolato.
La legge modifica le regole di conteggio di alcune attività finanziarie nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE con un effetto potenziale variazione dell’ISEE e quindi dell’accesso/quantificazione di prestazioni agevolate spesso utilizzate anche da persone con disabilità. Nel testo compaiono anche disposizioni che incidono su aspetti del calcolo ISEE e delle modalità dichiarative/gestionali (DSU), con interventi che mirano a rendere più strutturato il flusso informativo e la determinazione dell’indicatore. Essi sono concentrati nei commi 32, 33 e 34 dell’articolo 1.
Il comma 32 modifica l’articolo 5, comma 1, del D.L. 201/2011, chiarendo che il patrimonio mobiliare rilevante (anche se detenuto all’estero) è “comprensivo” di: giacenze in valuta all’estero, criptovalute e rimesse in denaro. Questo è il comma “di principio”: cioè amplia e precisa le componenti considerate nel perimetro del patrimonio mobiliare ISEE includendo esplicitamente le fattispecie indicate. Il comma 33 stabilisce che un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF, adotti le misure per dare attuazione al comma 32, senza nuovi o maggiori oneri.
Esso prevede delle modifiche al regolamento ISEE (DPCM 5 dicembre 2013, n. 159), “sentita la Conferenza unificata”, per inserire all’articolo 5 del DPCM 159/2013 (tra le componenti del patrimonio mobiliare) le giacenze in valute, giacenze in criptovalute e rimesse in denaro all’estero, anche tramite money transfer o invio all’estero di denaro contante non accompagnato. In pratica, “l’aggancio” operativo alle regole ISEE/DSU passa da qui: la legge impone che la disciplina venga resa operativa tramite decreto e tramite modifica del DPCM ISEE. Il comma 34 dispone che gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate (cioè amministrazioni/enti che regolano accesso e condizioni delle prestazioni legate all’ISEE) debbano adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (comma 33) gli atti necessari (anche normativi) per erogare le prestazioni “in conformità” alle nuove regole (commi 32 e 33) e debbano farlo nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri.
E, cosa importante, prevede una clausola di continuità: restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate già in corso sulla base delle disposizioni previgenti. E’ chiaro che l’impatto è soprattutto indiretto: le regole sono generali, ma possono incidere su condizioni di accesso a interventi territoriali (comunali/regionali) che spesso intercettano bisogni legati alla disabilità.
Caregiver familiare: Fondo per iniziative legislative (comma 227)
La Legge istituisce nello stato di previsione del MEF, un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, con una dotazione fissata dalla norma: euro 1,15 milioni per il 2026 e euro 207 milioni annui a decorrere dal 2027.
È un passaggio rilevante perché colloca risorse in un contenitore “dedicato” alla copertura finanziaria di interventi normativi sul caregiver familiare. Purtuttavia, non si elencano quali saranno, in concreto, le “iniziative legislative”: si istituisce un Fondo destinato a coprire finanziariamente interventi legislativi, ma non “quali” essi saranno.
Governance e capacità amministrativa: Dipartimento disabilità e Segreteria tecnica (commi 284-285)
Accanto alle misure “di spesa”, la manovra tocca anche l’architettura amministrativa che, negli ultimi anni, ha sostenuto le politiche sulla disabilità.
Il comma 284 prevede un intervento di riorganizzazione della struttura, con l’istituzione/ridefinizione di un ulteriore livello dirigenziale. Esso stabilisce che, per assicurare le attività di cui ai commi 714 e 227, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, “nell’ambito della sua autonomia”, alla riorganizzazione del Dipartimento prevedendo l’ Istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e il “nuovo livello” dirigenziale (prima fascia). Vi sarà poi una articolazione dell’ufficio in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale; quindi 2 servizi di seconda fascia collegati al nuovo ufficio generale. Conseguentemente vi sarà un incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Vi sarà poi del Personale di prestito e cioè la possibilità di avvalersi di ulteriori 5 unità (comparto Funzioni centrali – sezione Ministeri – area funzionari), anche in aggiunta al contingente già previsto. Una piattaforma INPS collegata al Fondo caregiver (comma 227) darà al Dipartimento l’autorizzazione a trasferire all’INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 affinché entro settembre 2026 implementi la piattaforma informatica e ne curi la manutenzione, con importi indicati per annualità (1,05 mln 2026; 0,33 mln 2027; 0,23 mln annui dal 2028).
Il comma 285 disciplina la Segreteria tecnica di supporto alle politiche sulla disabilità, con proroghe/assetti funzionali richiamati dalla disposizione (nei termini e limiti indicati). In una riforma “attuativa” (decreti, riparti, sperimentazioni territoriali), la capacità amministrativa è spesso il collo di bottiglia: questi commi non riconoscono prestazioni, ma incidono sulla macchina che le rende operative.
Scuola e inclusione: LEP per assistenza all’autonomia e alla comunicazione (commi 706-711)
Tra le disposizioni più direttamente collegate ai diritti delle persone con disabilità, la manovra interviene sul tema dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni e studenti con disabilità.
Il comma 706 definisce (ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m), Cost.) il LEP in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, individuando come destinatari gli alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva (richiamo all’art. 5 del D.Lgs. 66/2017) e anche chi ha certificazione precedente all’applicazione delle Linee guida di cui all’art. 5, co. 6, del medesimo decreto.
Il comma 707 stabilisce il “contenuto minimo” del LEP: il LEP deve garantire un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione dei principi di inclusività, uguaglianza e non discriminazione; componente fondamentale del LEP è il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare progressivamente e nei limiti delle risorse a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel PEI (richiamo all’art. 7, co. 2, lett. d), D.Lgs. 66/2017). Individua inoltre altre componenti fondamentali tra cui: impiego di personale con il profilo professionale individuato ai sensi dell’art. 3, co. 4, D.Lgs. 66/2017 ed il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi del co. 5-bis dello stesso art. 3.
Il comma 708 introduce uno strumento “di sistema” per misurare e programmare: entro il 31 dicembre 2027 dovrà essere operativo un registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti. Il registro sarà gestito dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento disabilità e deve rispettare la disciplina sulla protezione dei dati personali. Esso sarà alimentato dai dati raccolti dal Ministero dell’istruzione e del merito tramite SIDI. Un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con MIM, MEF e Autorità per affari regionali/autonomie, definirà i criteri tecnici e modalità di accesso/condivisione/uso dei dati e le tipologie di dati utili a rilevare e quantificare il fabbisogno. Il registro verrà alimentato anche dai dati dei PEI già trasmessi dalle scuole nei flussi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri.
Nel comma 709, nell’attesa della piena operatività del registro per 2026 e 2027, viene individuato uno specifico obiettivo di servizio per avviare/potenziare l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione nei territori dove è più carente. Tutti gli enti territoriali in cui sono presenti punti di erogazione del servizio scolastico con alunni/studenti con disabilità, devono assicurare il servizio e quando richiesto dai PEI. E’ previsto un parametro minimo: garantire una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie trasferite (bilancio dello Stato e bilancio autonomo PCM). Restano salve l’integrazione con altre risorse comunali/regionali, oppure il trasferimento delle risorse a un altro ente territoriale che eroghi effettivamente il servizio.
Il comma 710 stabilisce che, con uno o più decreti dell’Autorità delegata in materia di disabilità (di concerto con MEF, MIM, Interno e Affari regionali), previa intesa in Conferenza Unificata, si procede al riparto delle risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (L. 213/2023) afferenti alla finalità indicata dalla norma. Queste risorse concorrono progressivamente: prima al raggiungimento dell’obiettivo di servizio 2026–2027 (comma 709) e poi al raggiungimento del LEP.
Il comma 711 fornisce attuazione ai commi precedenti puntualizzando che, per l’attuazione appunti, si provvederà con risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (L. 213/2023, nelle componenti/finalità richiamate), con risorse del Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi (L. 213/2023) e con risorse assicurate da Regioni ed enti locali nei rispettivi bilanci.
Lavoro: piattaforma telematica INPS e controlli sui permessi ex art. 33 L. 104/1992 (commi 723-724)
La manovra interviene sui permessi legati alla L. 104/1992, prevedendo una piattaforma telematica INPS e collegando i flussi informativi (UNIEMENS) alle finalità di verifica e controllo del corretto utilizzo.
Nel comma 723 viene specificato che L’INPS accerta, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi L. 104/1992 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (come definite dall’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001). La verifica riguarda la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato titolo ai permessi L. 104/1992 (non “nuove” visite ex novo, ma verifica della permanenza, secondo il testo). Per svolgere le verifiche l’INPS può avvalersi, tramite specifiche convenzioni: delle risorse umane/strumentali degli enti del SSN richiamati (ASL, aziende ospedaliere, IRCCS pubblici, aziende ospedaliero-universitarie integrate, ecc.), e dei medici della sanità militare. Le convenzioni hanno oneri a carico delle singole amministrazioni richiedenti. È previsto un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS, che stabilisce le modalità di attuazione del comma 723. Il comma non indica un termine (data/scadenza) per emanare il decreto.
Comma 724 si indica come “Al fine di potenziare il sistema dei controlli” sulla fruizione di permessi ex art. 33 L. 104/1992, congedo straordinario ex art. 42, co. 5, D.Lgs. 151/2001, congedi parentali ex artt. 32 e 33 D.Lgs. 151/2001, congedi ex art. 8, co. 4, L. 81/2017 (come richiamato dal comma), le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001) sono tenute a inserire le informazioni richieste.
Nelle denunce mensili (UNIEMENS, richiamate tramite art. 44, co. 9, D.L. 269/2003) devono essere inserite: le informazioni relative all’evento fruito (permesso/congedo) ed al relativo “dante causa” (cioè il soggetto per cui il permesso/congedo è riconosciuto). Il comma usa una formulazione di obbligo (“sono tenute”), senza indicare una data di decorrenza differita. Quindi la norma è operativa secondo le regole generali di entrata in vigore della legge (salvo adeguamenti tecnici).
Mobilità e TPL: Fondo per la mobilità delle persone con disabilità e a ridotta mobilità (commi 872-874)
La Legge di Bilancio 2026 istituisce/finanzia un Fondo per la mobilità delle persone con disabilità e a ridotta mobilità, con disciplina su finalità e criteri di riparto/attuazione demandati ai provvedimenti previsti.
Il comma 872 istituisce un fondo per “sostenere la mobilità per le persone con disabilità” presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il comma 873 stabilisce che le risorse del Fondo sono finalizzate a un contributo a fondo perduto per tre tipologie di intervento: a) adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea (es. taxi/NCC, nel loro perimetro) al trasporto di persone con disabilità e adattamento dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono trasporto di persone con disabilità; b) acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità, sia per esercenti di servizi pubblici non di linea, sia per enti privati senza scopo di lucro che svolgono tale trasporto; c) parziale rimborso della tassa di circolazione per: veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto di persone con disabilità; veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono trasporto di persone con disabilità. Qui il legislatore chiarisce che non è un fondo “TPL in senso stretto” (autobus/metro), ma un fondo che insiste soprattutto su trasporto pubblico non di linea e su enti non profit che fanno trasporto dedicato.
Nel comma 874 è previsto che sia adottato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) ed Ministro per le disabilità. Termine entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto deve stabilire i criteri e modalità di funzionamento dei contributi a fondo perduto, i criteri e modalità di riparto dei contributi, i requisiti dei soggetti che possono accedervi. Il tutto anche “al fine del rispetto del limite di spesa”.
Sostegno al movimento associativo ed a enti rappresentativi
La manovra incrementa per il 2026 di 300.000 euro il contributo già previsto a favore della FISH e prevede inoltre un ulteriore contributo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 “per le medesime finalità” già indicate dall’art. 1, comma 738, della L. 234/2021. La Legge di Bilancio 2026 attribuisce poi contributi a IRiFoR (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione), UICI, ENS, ANFFAS. IRiFoR (comma 927): € 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, UICI (comma 928): € 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ANFFAS (comma 929) € 516.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ENS (comma 930): autorizzata la spesa di € 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027ed ENS – progetto “Comunic@Ens” (comma 931): ulteriore contributo di € 350.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Sanità: assistenza protesica e tariffe (comma 350)
Sul fronte LEA/protesica, il comma 350 interviene sull’aggiornamento delle tariffe dell’assistenza protesica; tema che incide direttamente sui percorsi di cura e sull’effettiva esigibilità delle prestazioni.
Viene disposto che l’obiettivo è garantire al Servizio sanitario nazionale (SSN) le risorse necessarie per provvedere all’aggiornamento delle tariffe massime di remunerazione. Le tariffe massime da aggiornare sono quelle relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed alle prestazioni di assistenza protesica. L’intervento è realizzato tramite un vincolo di destinazione: nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, viene vincolata una quota per questa specifica finalità. La quota vincolata è pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026 ed a 183 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Sintesi operativa: cosa monitorare nei prossimi mesi
Nei prossimi mesi, l’attenzione dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla fase attuativa delle misure della Legge di Bilancio 2026 che incidono, direttamente o indirettamente, sulle persone con disabilità.
Per il caregiver familiare, il nodo centrale è verificare come il Fondo per le iniziative legislative venga effettivamente tradotto in interventi normativi concreti e con quali priorità, considerata la dotazione prevista a decorrere dal 2027 (art. 1, comma 227).
Sul versante dell’inclusione scolastica, i commi 706–711 delineano un percorso strutturale verso il LEP per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, legando un elemento essenziale (le ore) a quanto previsto dal PEI, prevedendo una fase transitoria 2026–2027 con obiettivi di servizio, l’istituzione di un registro nazionale entro il 31 dicembre 2027 e l’adozione di decreti di riparto (con intesa in Conferenza Unificata) che saranno determinanti per criteri, priorità territoriali e raccordo con gli enti competenti.
Per i permessi ex art. 33 L. 104/1992, i commi 723–724 richiedono di seguire sia il decreto attuativo sulle modalità con cui l’INPS potrà effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti sanitari, sia l’implementazione operativa dei flussi informativi UNIEMENS per rafforzare i controlli, con ricadute organizzative per le pubbliche amministrazioni e maggiore integrazione dei dati.
In materia di mobilità, i commi 872–874 istituiscono un Fondo presso il MIT e subordinano l’operatività dei contributi a un decreto attuativo (di concerto con MEF e Ministro per le disabilità) da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge: tempi e contenuti del decreto — criteri, requisiti, modalità di riparto e rispetto del limite di spesa — saranno decisivi per comprendere la reale capacità della misura di sostenere interventi effettivamente accessibili.
Sul piano trasversale dell’ISEE, i commi 32–34 incidono sul perimetro del patrimonio mobiliare rilevante e demandano l’attuazione a un decreto e all’adeguamento del DPCM ISEE, prevedendo inoltre che gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate adottino i necessari atti entro 90 giorni dall’efficacia del decreto, salvaguardando nel frattempo le prestazioni già in corso secondo le regole previgenti: sarà quindi importante monitorare sia l’emanazione degli atti attuativi sia gli adeguamenti regolamentari territoriali.
Infine, per l’assistenza protesica, il comma 350 vincola una quota del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard all’aggiornamento delle tariffe massime di remunerazione (incluse quelle protesiche), con risorse distinte per il 2026 e a regime dal 2027: l’elemento da seguire è la traduzione effettiva dello stanziamento in aggiornamenti tariffari concretamente applicati e coerenti con l’esigibilità dei LEA.
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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