La sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, emessa il 27 gennaio 2026 in sede di azione antidiscriminatoria ex legge 67/2006, si colloca in una linea giurisprudenziale molto chiara: l’inaccessibilità materiale di un servizio pubblico, quando incide concretamente sull’esercizio di diritti in condizioni di pari dignità, integra discriminazione fondata sulla disabilità anche quando l’ente non persegua intenzionalmente un effetto lesivo.
Nel caso concreto, il giudice ha accertato che il ricorrente, persona con paraplegia e deambulazione su sedia a rotelle, in tre diverse occasioni del 2024 non ha potuto accedere agli uffici dei servizi sociali comunali a causa del mancato funzionamento del montascale all’ingresso, con conseguente svolgimento “degradato” dell’attività professionale all’esterno dell’edificio, in giardino, previa chiamata del personale. L’impostazione della motivazione è particolarmente rilevante perché supera ogni riduzione formalistica del problema. Il Comune aveva difeso la propria condotta sostenendo che il guasto fosse contingente, non voluto, e che comunque fosse stata assicurata un’assistenza alternativa da parte degli operatori.
Il Tribunale, però, riconduce la vicenda al nucleo della tutela antidiscriminatoria: la discriminazione non richiede necessariamente dolo intenzionale e può realizzarsi anche attraverso una prassi apparentemente neutra che produce, in concreto, uno svantaggio specifico per la persona con disabilità.
Il giudice richiama infatti la nozione ampia di discriminazione prevista dalla legge 67/2006, comprensiva della forma indiretta e delle condotte lesive della dignità personale, e valorizza il dato oggettivo della disparità di trattamento rispetto a una persona normodotata che, in quelle stesse condizioni, avrebbe avuto accesso ordinario agli uffici.
Dal punto di vista sistematico, la sentenza è ben costruita perché intreccia tre piani che spesso vengono trattati separatamente: l’accessibilità come precondizione di cittadinanza, la pari opportunità nell’accesso ai servizi pubblici e la dignità relazionale/professionale della persona.
La motivazione, infatti, non si limita a constatare il mero disservizio tecnico del montascale, ma qualifica il mancato ripristino tempestivo e il rinvio alla “soluzione esterna” come una forma di esclusione funzionale dall’ambiente pubblico.
In altri termini, non è il solo ostacolo fisico in sé a rilevare, ma l’effetto giuridico-sociale che quell’ostacolo produce: costringere una persona con disabilità ad un circuito differenziato, meno dignitoso e meno autonomo, nonostante la destinazione dell’ufficio proprio a cittadini in condizioni di vulnerabilità.
Un passaggio centrale, e condivisibile anche in prospettiva comparativa interna alla giurisprudenza antidiscriminatoria, è quello in cui il Tribunale nega che la “buona fede” dell’amministrazione possa escludere l’illiceità. La decisione ribadisce che l’assenza di animus discriminatorio non neutralizza la violazione quando permane una barriera architettonica o funzionale idonea a produrre una disparità sostanziale.
È un punto decisivo perché evita che la tutela venga svuotata da giustificazioni organizzative o burocratiche: se il servizio pubblico è strutturalmente o reiteratamente non accessibile, la discriminazione si consuma nel risultato lesivo, non nella volontà soggettiva dell’ente.
Molto interessante è anche il modo in cui il giudice tratta la “cessazione della materia del contendere” rispetto all’ordine di rimozione della barriera. Il Comune, nelle more, aveva avviato la soluzione alternativa della rampa e documentato l’approvazione del PEBA; il Tribunale prende atto della sopravvenuta rimozione e dichiara cessata la materia sul punto inibitorio, ma non per questo esclude l’accertamento della discriminazione già verificatasi in precedenza, né la condanna risarcitoria.
Questa impostazione, giuridicamente corretta, è soprattutto socialmente equilibrata: incentiva l’adeguamento in corso di causa, ma non consente che l’adempimento tardivo cancelli il pregiudizio già subito. Sul danno, la sentenza si muove lungo un crinale tecnico importante.
Il ricorrente aveva domandato in modo generico il risarcimento del danno non patrimoniale; il giudice, richiamando l’elaborazione delle Sezioni Unite del 2008 sul danno non patrimoniale e il necessario raccordo con gli elementi dell’illecito civile, riconosce in concreto il danno morale da lesione della dignità e lo liquida equitativamente in euro 500,00 anche in ragione della limitatezza episodica degli eventi contestati, della successiva rimozione della barriera e della funzione presuntiva della prova in questo ambito.
La quantificazione può apparire contenuta, ma la motivazione chiarisce che la misura dipende dalla specifica allegazione probatoria e dalla natura circoscritta del pregiudizio dedotto. Qui il messaggio pratico è netto: nelle azioni ex legge 67/2006 l’accertamento discriminatorio può essere robusto anche con un ristoro economico modesto, specie quando l’allegazione del danno ulteriore non sia analitica.
Il valore più forte della decisione sta nella qualificazione dell’accessibilità come parametro di uguaglianza sostanziale e non come mero adempimento tecnico-edilizio. Il mancato funzionamento di un ausilio di accesso, se reiterato e non superato con misure equivalenti realmente dignitose e tempestive, non resta un fatto amministrativo neutro: diventa violazione antidiscriminatoria.
Inoltre la sentenza conferma una distinzione operativa essenziale per il contenzioso: l’azione antidiscriminatoria può portare contestualmente ad accertamento dell’illecito, ordine di rimozione (quando ancora necessario) e risarcimento; ma la sopravvenuta eliminazione dell’ostacolo non travolge automaticamente gli effetti risarcitori della fase precedente.
Si può quindi concludere che questa pronuncia rafforza tre acquisizioni: la centralità della persona e della sua dignità nel diritto antidiscriminatorio; la natura oggettiva della verifica della disparità di trattamento; la responsabilità dell’ente pubblico anche per omissioni organizzative quando producano esclusione concreta dall’accesso ai servizi.
In questo senso, la decisione romana non introduce principi del tutto nuovi, ma li applica con coerenza a un caso quotidiano e molto rappresentativo, dando un segnale chiaro alle amministrazioni: l’accessibilità deve essere effettiva, continua e non sostituibile con soluzioni “di fortuna” che relegano la persona con disabilità fuori dal luogo ordinario del servizio.
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Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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