Gli elettori con disabilità tali da impedire l’esercizio materiale e autonomo del voto (non vedenti, con disabilità agli arti superiori, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell’art. 55, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell’art. 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, potendo farsi accompagnare in cabina da un familiare o da altra persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi Comune della Repubblica.
I predetti elettori possono richiedere ai Comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla “AVD”), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.
Con circolare n. 32/2026, disponibile in calce, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha richiamato l’attenzione sul possibile utilizzo della Carta Europea della Disabilità (EU Disability Card) come ulteriore documento per l’ammissione al voto assistito. La EU Disability Card – Carta Europea della Disabilità – è uno strumento pubblico volto a semplificare l’accesso a diritti e servizi; è il documento che permette alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate e rientra all’interno del progetto europeo “EU Disability Card” che ha come obiettivo il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i Paesi aderenti.
È un documento, quindi, che dimostra la condizione di disabilità di una persona senza la necessità di esibire altra certificazione e nel pieno rispetto delle norme sulla privacy. Grazie a questa carta le persone con disabilità possono evitare di portare con sé altre certificazioni che attestino la loro condizione di disabilità ed i dettagli relativi.
La Carta, che viene richiesta tramite una procedura online da parte del cittadino sul sito web dell’Inps, viene anche emessa, per una fattispecie specifica di persone con disabilità, con una dicitura esplicita e visibile, presente sulla facciata anteriore, che indica il bisogno di un accompagnatore: una lettera “A” in alto a destra sopra al nome del titolare.
La necessità di accompagnatore viene rilasciata alle persone maggiorenni non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento con invalidità totale per cecità assoluta o
altra causa. La presenza della dicitura “A”, quindi il diritto all’accompagnatore, non c’è nel caso di persone con invalidità parziale o anche al 100% senza indennità di accompagnamento, anche se
riconosciute come persone con necessità di sostegno intensivo (art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La dicitura “A” sulla EU Disability Card attesta, quindi, la condizione di non autosufficienza della persona con disabilità che può avvalersi dell’assistenza funzionale di un’altra persona.
In questo modo si può evitare di riportare ulteriori dettagli sanitari, in linea con il principio di minimizzazione dei dati personali e rispetto della privacy già insito nel predetto strumento certificativo.
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News a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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