La Corte di Cassazione rafforza la tutela dei caregiver: il diritto a non svolgere lavoro notturno spetta anche quando il familiare assistito è riconosciuto persona con disabilità ai sensi della Legge 104/1992, pur in assenza di necessità di sostegno elevato o molto elevato.

Il caso

Con l’ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 11, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 66/2003, affrontando una questione di particolare rilievo per i lavoratori caregiver.

La vicenda riguarda un dipendente di una società operante nel settore del trasporto ferroviario, il quale aveva chiesto di essere esonerato dai turni di lavoro notturni in quanto convivente con il coniuge riconosciuto persona con disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992.

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano accolto la domanda, riconoscendo il diritto del lavoratore a non essere adibito al lavoro notturno. La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il beneficio dovrebbe spettare esclusivamente nei casi di necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

La questione giuridica

La controversia ruotava attorno all’interpretazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 66/2003, secondo cui non sono obbligati a prestare lavoro notturno: “la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

Il dubbio interpretativo consisteva nello stabilire se il riferimento alla Legge n. 104/1992 dovesse intendersi limitato ai soli casi di disabilità grave oppure comprendesse qualsiasi condizione di disabilità riconosciuta dalla medesima legge.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando l’orientamento già espresso con la sentenza n. 12649/2023.

Secondo i giudici, il diritto all’esonero dal lavoro notturno non richiede che il familiare assistito sia stato riconosciuto in condizione di disabilità grave. La motivazione si fonda principalmente sull’interpretazione letterale della norma.

L’art. 11 richiama infatti genericamente il “soggetto disabile ai sensi della Legge n. 104/1992” senza alcun riferimento espresso alla gravità della disabilità. La Legge n. 104/1992 distingue chiaramente:

  • persona con disabilità (art. 3, comma 1);
  • persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 3, comma 3).

Quando il legislatore ha voluto subordinare un beneficio alla necessità di sostegno elevato o molto elevato, lo ha previsto espressamente, come avviene per alcuni permessi e altre tutele disciplinate dall’art. 33 della stessa legge. Di conseguenza, introdurre tale requisito attraverso l’interpretazione significherebbe aggiungere un limite che il legislatore non ha previsto.

Il significato dell’espressione “a proprio carico”

Uno degli argomenti principali della società ricorrente era fondato sull’espressione “a proprio carico”, sostenendo che essa implicherebbe necessariamente un’assistenza continuativa e quindi una   necessità di sostegno elevato o molto elevato. La Cassazione respinge anche questa interpretazione. Secondo la Corte, l’essere “a proprio carico” descrive esclusivamente una relazione di assistenza, cura e responsabilità tra lavoratore e familiare con disabilità.

Non identifica invece il grado della disabilità né presuppone necessariamente un’assistenza permanente o continuativa. Anche una persona con disabilità non grave può infatti richiedere sostegno, organizzazione familiare e presenza del caregiver.

Il richiamo ai principi costituzionali e sovranazionali

La decisione valorizza inoltre i principi costituzionali e il diritto europeo.

La Corte richiama:

  • l’art. 3 della Costituzione;
  • l’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
  • la più recente evoluzione della giurisprudenza in materia di tutela dei caregiver e accomodamenti ragionevoli nell’organizzazione dell’orario di lavoro.

Secondo la Cassazione, una lettura restrittiva della norma finirebbe per comprimere ingiustificatamente la tutela delle persone con disabilità e delle relazioni di assistenza familiare.

Nessun cambio di orientamento

La Corte prende espressamente posizione anche rispetto ad una precedente decisione del Consiglio di Stato che aveva sostenuto una diversa interpretazione. Pur riconoscendone l’autorevolezza, la Cassazione ritiene che tale orientamento non sia sufficiente a modificare il proprio indirizzo ormai consolidato. Viene inoltre ribadita l’importanza della stabilità della giurisprudenza di legittimità, soprattutto quando non emergano nuove ragioni normative o costituzionali tali da giustificare un mutamento interpretativo.

Il principio di diritto

Dall’ordinanza emerge un principio destinato ad avere rilevanti effetti applicativi: Il lavoratore che assiste un familiare con disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 può rifiutare il lavoro notturno anche quando la disabilità non sia stata qualificata come con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell’art. 3, comma 3, della stessa legge.

Le imprese dovranno tenere conto che il diritto all’esonero dal lavoro notturno non può essere subordinato alla presenza di un verbale attestante la necessità di sostegno elevato o molto elevato. Sarà invece sufficiente che il familiare assistito sia riconosciuto persona con disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 e che ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dalla normativa.

Conclusioni

L’ordinanza n. 20229/2026 consolida un orientamento ormai stabile della Corte di Cassazione e amplia la tutela dei lavoratori che prestano assistenza ai familiari con disabilità. La decisione conferma un approccio coerente con i principi costituzionali di solidarietà e inclusione sociale, evitando interpretazioni restrittive non previste dal legislatore e riconoscendo il valore dell’attività di cura svolta dai caregiver anche nei casi di disabilità non qualificata come grave.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione

Condividi:

Skip to content