Il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, istituito dall’art. 1, commi 210-213, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, alimenta oggi due strumenti distinti ma complementari: l’Avviso “Vita & Opportunità” del 14 febbraio 2026, che finanzia progetti, e il recente decreto del Ministro per le disabilità, che incentiva direttamente le assunzioni.
Entrambi si rivolgono agli Enti del Terzo settore e condividono la medesima clausola di regolarità rispetto agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Letti insieme, delineano una politica di inclusione lavorativa che interviene su due piani: le condizioni strutturali dell’occupazione, attraverso l’Avviso, e il costo dell’assunzione, attraverso il decreto.
Il decreto rinnova la misura introdotta dall’art. 28 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e attuata con il d.m. 27 giugno 2024, i cui risultati sono richiamati nelle premesse: 389 datori di lavoro beneficiari e 975 persone con disabilità assunte a tempo indeterminato, con utilizzo integrale delle risorse. Su questa base vengono destinati alla nuova iniziativa 25 milioni di euro a valere sul FUI per l’anno 2027, dei quali una quota non superiore a 400.000 euro è riservata agli oneri del soggetto gestore. L’iter istruttorio si è chiuso con il parere favorevole della Conferenza unificata del 23 luglio 2026, preceduto dal parere del Ministero del lavoro, dalla trasmissione della relazione tecnica alla Ragioneria generale dello Stato e dalle raccomandazioni della Conferenza delle Regioni.
Il contributo spetta esclusivamente agli enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del d.lgs. 117/2017, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate ai sensi della legge 68/1999, di persone con disabilità di età inferiore a trentacinque anni adibite ad attività conformi allo statuto. Sono equiparate le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, anche a tempo parziale, purché intervenute nel periodo che decorre dalla data di adozione del decreto e termina il 31 dicembre 2026. La misura massima si compone di una quota fissa una tantum di 12.000 euro per ciascuna assunzione e di una quota di 1.000 euro per ogni mese, riproporzionata per le frazioni, dalla data di assunzione al 31 dicembre 2026. L’incentivo è cumulabile con le altre misure per l’assunzione di persone con disabilità, ma non spetta per lavoratori che abbiano già generato il contributo ex art. 28, neppure presso un diverso datore di lavoro, e soggiace al regime “de minimis” di cui al Reg. (UE) 2023/2831.
Quanto ai requisiti, il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC, con la normativa in materia di salute e sicurezza e con le verifiche di cui all’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973; deve inoltre rispettare gli obblighi dell’art. 3 della legge 68/1999 e, nel triennio precedente, non essersi avvalso dell’esonero di cui all’art. 5, comma 3, non aver rifiutato assunzioni ai sensi dell’art. 9 e non essere incorso nelle sanzioni dell’art. 15. La domanda va presentata a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2026, corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000. Significativo è il ruolo attribuito ai servizi per il collocamento mirato, che l’ente deve informare dell’assunzione anche ai fini dell’accompagnamento e dell’individuazione degli accomodamenti ragionevoli, e il cui riscontro il Dipartimento acquisisce, anche tramite le Regioni, prima di approvare l’elenco dei beneficiari. L’erogazione avviene in unica soluzione e, se le domande ammissibili superano lo stanziamento, il contributo è riparametrato proporzionalmente.
Alcuni profili meritano attenzione. La finestra temporale è breve: il periodo effettivo si riduce a pochi mesi, la quota mensile avrà un peso contenuto rispetto a quella fissa e il termine iniziale coincide con l’adozione del decreto, non con la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, sicché gli enti devono verificare con attenzione la data di firma. A titolo indicativo, considerando la sola quota fissa, le risorse nette coprono circa 2.000 assunzioni, oltre le quali scatta la riduzione proporzionale. La condizione di permanenza è rigida: se il rapporto cessa prima del 31 dicembre 2026 il contributo non è erogato, qualunque ne sia la causa, avendo il decreto espressamente respinto la raccomandazione regionale volta a salvaguardare le cessazioni non imputabili al datore di lavoro, sul rilievo che il beneficio risulterebbe sproporzionato rispetto a un esito occupazionale ridotto. La scelta è coerente con la finalità della misura, ma introduce un rischio, ad esempio in caso di dimissioni del lavoratore, che l’ente deve mettere in conto. Quanto al soggetto gestore, infine, le premesse indicano l’opportunità di continuare ad avvalersi dell’INPS, mentre l’art. 6 rimette al Dipartimento l’individuazione del gestore nel rispetto del d.lgs. 36/2023: da tale scelta dipenderanno modalità operative e tempi di apertura della procedura.
Il raccordo con l’Avviso “Vita & Opportunità” è il punto di maggiore interesse.
L’Avviso, con una dotazione di 386,4 milioni di euro tra FUI e FSC, opera con procedura a sportello non competitiva e, nella Linea “Progetto di vita” (346,4 milioni), richiede l’integrazione di almeno due dimensioni tra abitativa, lavorativa e del tempo di vita. La “Dimensione lavorativa” finanzia investimenti produttivi, acquisto e adeguamento di locali, formazione, tirocini, servizi socio-educativi, disability manager e trasporto, ma non incentivi diretti all’assunzione: il decreto colma questo spazio, e un ETS capofila o partner di una Rete territoriale può legittimamente accedere a entrambi gli strumenti. Il cumulo va tuttavia gestito con cautela in sede di rendicontazione, perché a fronte della cumulabilità dichiarata dal decreto, l’Avviso esclude dall’ammissibilità le spese già sovvenzionate da altre misure pubbliche e quelle che danno diritto ad agevolazioni previdenziali. Appare prudente non imputare al piano finanziario del progetto la quota di costo del personale già coperta dall’incentivo e documentare con chiarezza la separazione delle fonti, anche in vista delle verifiche in loco.
Sul versante della governance valutativa, il decreto di nomina della Commissione dell’Avviso affianca a un nucleo di cinque componenti con competenze amministrative, pedagogiche e di progettazione sociale, otto rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, e prevede l’integrazione, in ragione delle tematiche emerse nel dialogo con i proponenti, con esperti designati dai Consigli nazionali di commercialisti, notai, consulenti del lavoro, assistenti sociali e avvocati, i cui oneri gravano sulla convenzione con Invitalia.
In conclusione, il decreto conferma una misura che ha dato risultati misurabili e la collega al collocamento mirato in modo più stretto rispetto alla prima edizione, ma la finestra temporale breve, la condizione di permanenza al 31 dicembre 2026 e la possibile riparametrazione impongono agli ETS una valutazione tempestiva delle assunzioni programmate.
Il vero valore aggiunto sta nel coordinamento con l’Avviso, che sostiene gli investimenti strutturali, mentre il decreto interviene sul costo del lavoro, a condizione che la contabilità di progetto tenga distinte le due fonti di finanziamento.
Clicca qui per per scaricare l’avviso pubblico di sovvenzione dei progetti per la promozione della partecipazione alla vita sociale ed all’autonomia, per la promozione dei talenti e delle competenze delle persone con disabilità.
Clicca qui per scaricare il decreto della nomina della Commissione di valutazione e monitoraggio delle proposte progettuali fatte pervenire dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’Avviso “VITA & OPPORTUNITÀ
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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