Poco fa la Camera ha approvato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”) con 229 sì, 123 no e 2 astenuti. Montecitorio ha confermato il testo approvato dal Senato che è dunque legge.
Finisce dunque in Gazzetta Ufficiale anche il nuovo testo dell’articolo 26 nella versione emendata da Palazzo Madama. Tutt’altro che una buona notizia per i disabili gravi, per le persone con patologie oncologiche, con immunodepressioni. Lo avevamo già scritto su queste colonne e lo ripetiamo.
Cosa prevede l’articolo 26?
Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali”, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (basta il comma 1 dell’articolo 3 della 104) viene riconosciuto fino a fine aprile lo status ricovero ospedaliero sulle assenze effettuate.
Le ambiguità e i coni d’ombra di quel testo hanno comportato fino ad oggi la mancata applicazione di quel diritto, nonostante le numerore richieste, proteste, istanze. Dopo un mese e mezzo dall’entrata in vigore del decreto “Cura Italia”, i potenziali interessati non hanno potuto godere di quel beneficio.
Né la Presidenza del Consiglio dei Ministri, né il Ministero della Salute, né il Ministro per la Pubblica Amministrazione o quello del Lavoro, né tantomeno INPS hanno fornito indicazioni operative e applicative. Quali sono le procedure? Chi emette la certificazione? Possono farlo o no i medici di medicina generale? Ecc…
Ci si augurava che i testo fosse chiarito e semplificato in sede di discussione al Senato e poi alla Camera. E quindi: che fosse indicato quali sono le procedure; fosse semplificata la domanda; fosse indicato chi sono i medici a poter emettere (laddove servano) le relative certificazioni.
Primo round: nel maxi emendamento al Senato viene accolta e approvata la proposta dei Senatori Errani (LEU, Gruppo misto), Floridia (M5S), Maiorino (M5S), Pirro (M5S) (emendamento 19.1000/20). Nei giorni successivi, per diretta ammissione degli interessati, si “scopre” che il testo è stato promosso da FIMMG (Medici di famiglia) e Cittadinanzattiva [si veda il comunicato].
Se era possibile complicare ulteriormente il testo originale, generare sovraccarichi ulteriori per le persone, restringere la possibilità di fruizione, l’emendamento approvato, fra l’altro con una scrittura tecnica piuttosto incerta, ci riesce benissimo.
L’esito è peggiore dell’originale.
Ci si augurava al quel punto che la Camera corregga il provvedimento, riscriva quell’articolo per il bene di tutti gli attori coinvolti. Circolano alcuni emendamenti decisamente migliorativi (Brunetta) e ad altri di scarso impatto. Ma il tutto si conclude con un nulla di fatto. Ma il secondo round, lasciando ignorati gli appelli delel associazioni, finisce con un KO: il testo rimane quello approvato dal Senato.
Ecco il quadro che ne esce.
A cosa si ha diritto: come prima; le assenze fino a fine aprile (sì, “fine aprile” è rimasto) sono equiparate al ricovero ospedaliero. Non è esplicitato in modo chiaro se incidono o meno nel periodo di comporto; non è esplicitato che non incidono sulla indennità di accompagnamento (incompatibile teoricamente con il ricovero).
A chi spetta: come prima; ai dipendenti pubblici e privati con disabilità grave (legge 104/1992, art. 3, comma 3) o che vivono in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Qual è il percorso: le istruzioni applicative ovviamente non ci sono ancora e non vorremmo essere nei panni di INPS o altri; saranno oggetto di circolari applicative, ma è già possibile individuare, districandosi nel testo farraginoso, quale sia la documentazione richiesta ai due gruppi di beneficiari.
Documentazione richiesta:
ai lavoratori con grave disabilità:
a) verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3. comma 3, legge 104);
b) prescrizione delle autorità sanitarie competenti;
c) (in aggiunta a e b) prescrizione del medico di assistenza primaria.
Il testo ora vigente non precisa chi siano le “autorità sanitarie competenti”.
Il testo ora vigente non precisa chi sia il medico di assistenza primaria; verosimilmente il medico di medicina generale (medico di famiglia).
Quindi serve una doppia prescrizione, non certo agevole in un periodo di piena emergenza COVID.
ai lavoratori con immunodepressione, esiti da patologie oncologiche ecc …
a) verbale di handicap senza connotazione di gravità (art. 3. comma 1, legge 104)
b) attestazione della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, rilasciata dai competenti organi medico legali;
c) prescrizione delle autorità sanitarie competenti;
d) (in aggiunta a, b e c) prescrizione del medico di assistenza primaria.
Il testo ora vigente non precisa chi siano i “competenti organi medico legali”; probabilmente i servizi di medicina legale o di igiene pubblica delle ASL, in questo periodo già sovraccaricate di altri impegni.
Il testo ora vigente non precisa chi siano le “autorità sanitarie competenti”.
Il testo ora vigente non precisa chi sia il “medico di assistenza primaria”; verosimilmente il medico di medicina generale (medico di famiglia).
Quindi serve una attestazione e poi doppia prescrizione, procedimento non certo agevole in un periodo di piena emergenza COVID.
Questo il quadro che si può estrarre da un testo confuso e, se compreso, del tutto insostenibile.
Ora la palla passa chi deve fornire indicazioni operative. I lavoratori aspettano.
24 aprile 2020
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Testo approvato in via definitiva dell’articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
”2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.”
Aggiornamento: il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è stato convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27