In materia di agevolazioni per i lavoratori in epoca di emergenza COVID 19 si registra un ulteriore atto applicativo. Dopo INPS, interviene anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione con la sua circolare esplicativa n. 2/2020
Quella del Ministro per la Pubblica Amministrazione, rispetto alla circolare 45 dell’INPS, pone maggiore attenzione agli aspetti organizzativi che derivano dall’attuazione del lavoro agile, dello smart working. Si tratta si una reale sfida organizzativa per la macchina della “Pubblica Amministrazione” che non in tutti i suoi comparti – o per oggettive difficoltà a remotizzare il lavoro o per procedure non ancora predisposte – riesce agevolmente ad usare le nuove tecnologie e soprattutto le nuove logiche. Fortunatamente almeno il supporto normativo e giuridico esiste (legge 23 maggio 2017, n. 81).
La circolare ha quindi il merito di fornire un primo indirizzo alle Amministrazioni e tentare di fare ordine fra lavoro agile, esenzioni, congedi e uso delle ferie residue.
Proprio su quest’ultimo punto, rilevato e sollevato da molto lettori, la circolare fornisce alcune precisazioni legate al contesto (emergenza sanitaria) e agli obiettivi (contenimento del contagio; preservare la salute dei lavoratori). Nel comparto pubblico vige una regola circa le ferie pregresse: indicativamente le ferie residue dell’anno precedente si consente di fruire al massimo entro il primo semestre. Oltre quel semestre l’Amministrazione può forzare per l’esaurimento.
La circolare riprendendo appunto contesto e obiettivi, e forte di pareri nel frattempo raccolti, non esita ha esprimere l’indicazione nella direzione di anticipare quel limite dei sei mesi (giugno) anche nell’interesse dello stesso lavoratore. Ferie, smart working e congedi possono essere combinati in una strategia congruente
Estensione dei permessi della legge 104/1992
La circolare del Ministro per la PA è dello stesso tono della circolare INPS (la 45/2020) pur con toni molto prudenziali. Ai lavoratori con grave disabilità e ai lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave sono riconosciuti per il periodo di marzo e aprile ulteriori 12 giorni di permesso oltre a quelli ordinari.
Anche questa circolare conferma che nel caso di più familiari con disabilità i 12 giorni raddoppiano, come raddoppiano nel caso in un lavoratore già fruisca dei permessi per sé e anche per assistere un familiare.
Diversamente da INPS il Ministro per la Pubblica Amministrazione non ritiene che i 12 giorni aggiuntivi possano essere frazionati poiché “in controtendenza rispetto all’obiettivo prioritario di limitare gli spostamenti delle persone fisiche e non funzionale, considerato che lo smart working rappresenta, nell’attuale fase emergenziale, l’ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Sarebbe, pertanto, auspicabile che le Amministrazioni incentivassero, quanto più possibile, l’utilizzo a giornate dell’istituto, anche eventualmente in forma continuat
Congedo COVID 19
Sostanzialmente anche il Ministro della PA propone la stessa lettura e le stesse indicazioni già espresse da INPS sul congedo di 15 giorni (retribuito con un indennità pari al 50%) riconosciuto ai genitori di figli di età inferiore ai 12 anni (e di qualsiasi età se disabili). Il Ministero ricorda che il Congedo COVID 19 va chiesto alla propria amministrazione e non all’INPS.
La circolare ricorda poi che il decreto “Cura Italia” prevede che per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, sia riconosciuto un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro. Tale disposizione viene estesa anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Non è, pertanto, possibile richiedere il bonus se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o usufruisce di strumenti di sostegno al reddito o è già stato richiesto il Congedo COVID-19.
Il bonus può essere chiesto anche se si usufruisce dei giorni aggiuntivi di permesso retribuito (legge n. 104/1992) o dei congedi parentali prolungati per i genitori di figli con disabilità grave.
Assenze dei lavoratori con disabilità e “status di ricovero”
Nemmeno la circolare 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, al pari di INPS, aggiunge nulla in termini operativi e applicativi rispetto all’articolo 26 del decreto-legge “Cura Italia” cioè quello che consentirebbe di considerare – fino a fine aprile – le assenze di taluni lavoratori (si veda sotto) al ricovero ospedaliero.
Didascalicamente ne ripete i contenuti.
“Viene, quindi, riconosciuta la possibilità di assentarsi dal lavoro, fino al 30 aprile 2020, alle seguenti categorie di dipendenti privati e pubblici:
a) disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;
b) immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione. In tali casi, l’assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, attualmente in fase di conversione.”
Su quale sia la procedura da seguire nelle due fattispecie, su quali siano i medici deputati e autorizzati a rilasciare certificazioni valide di cui al secondo punto, nulla viene ancora precisato lasciando quella previsione di legge, pur espressa in modo incerto, nell’alveo dell’inesigibilità.
3 aprile 2020
- Consulta il testo della circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione 2/2020
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