Aggiornamento: si veda il più recente articolo pubblicato dopo la conversione in legge con modificazioni del decreto legge.

Come noto la conversione in legge del decreto su Reddito di Cittadinanza e pensioni (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ) è all’esame in sede referente delle Commissioni XI Lavoro e XII Affari sociali, dopo l’approvazione in prima lettura da parte del Senato .

Si attendevano modificazioni sostanziali rispetto alle diverse perplessità sollevate riguardo al trattamento previsto per i nuclei in stato di povertà assoluta in cui siano presenti persone con disabilità.

Il Governo è intervenuto presentando ieri propri emendamenti alle Commissioni, proposte che ovviamente hanno un notevole peso politico ai fini della discussione.

Le modifiche avanzate riguardano la Pensione di Cittadinanza, il computo del patrimonio mobiliare e, infine, la scala di equivalenza. Ne vediamo di seguito il reale impatto.

Nulla viene proposto dagli emendamenti del Governo in merito ad una delle criticità principali del provvedimento: il computo delle pensioni di invalidità civile nel limite reddituale.

La Pensione di Cittadinanza

È una misura che spetta solo alle persone con più di 67 anni che vivano, sotto la soglia di povertà, da sole o con un altra persona con più di 67 anni. Si era evidenziato e richiesto da più parti che questa misura fosse estesa anche ai casi in cui l’anziano viva assieme ad un familiare con disabilità indipendentemente dall’età di quest’ultimo. Un ampliamento che non ha effetti particolarmente sostanziali ma che allarga le opzioni di scelta da parte di quei nuclei ( più agevolmente possono scegliere tra la pensione il Reddito di Cittadinanza).

L’emendamento governativo accoglie le istanze in questa direzione, immettendo alla richiesta e alla erogazione della Pensione di Cittadinanza anche i nuclei in cui la persona con più di 67 anni viva con una persona con disabilità grave o non autosufficiente indipendentemente dall’età di quest’ultimo.

Superfluo precisare che la Pensione di Cittadinanza non spetta alla persona con disabilità che viva da sola e che non abbia ancora raggiunto i 67 anni di età.

La scala di equivalenza

È centrale sia per il computo del limite del reddito familiare che, poi, per il calcolo del beneficio economico del Reddito di Cittadinanza. Adotta un parametro diverso a seconda della composizione e numerosità del nucleo (1 è il parametro per il primo familiare, 0,4 è il parametro per ogni componente maggiorenne successivo, 0,2 è il parametro per ogni minorenne successivo). Il massimo del punteggio però viene stabilito in 2,1. Si è rilevato come a rimetterci siano i nuclei numerosi e come non siano previsti coefficienti di maggiorazione ulteriore nel caso di presenza di persone con disabilità.

L’emendamento proposto dal Governo non prevede alcuna maggiorazione specifica per il singolo componente con disabilità, ma introduce piuttosto l’eccezione al limite massimo di punteggio portandolo 2,2 nel caso in cui nel nucleo sia presente una persona con disabilità.

Vanno illustrati gli effettivi impatti di questo innalzamento dello 0,1.

Innanzitutto questo aumento ha effetto solo nei nuclei familiari che per loro composizione superino teoricamente il punteggio totale di 2,1.

Vi entrano sicuramente i nuclei con almeno quattro componenti di maggiore età oppure pure tre componenti maggiorenni e due minori.

Non rientrano certamente i nuclei con tre maggiorenni, non due maggiorenni e un minore, con due maggiorenni e due minori.

Ma veniamo agli effetti economici e pratici per quella parte di nuclei con persone con disabilità che rientrerebbero nelle nuove previsioni.

Il primo effetto è sul limite del reddito per essere ammessi all’erogazione che viene appunto elevato dello 0,1.

Si ricordi che il computo del limite massimo di reddito è fissato ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia è incrementata ad euro 7.560 per l’accesso alla Pensione di Cittadinanza.
Nel caso si raggiunga il punteggio massimo di 2,1 il limite reddituale per il Reddito di Cittadinanza è pari a 12.600 euro annui.

Con l’emendamento governativo, per i soli nuclei indicati sopra, il limite sale a 13.200. Quindi 600 euro in più che non compensano il computo nel reddito, ad esempio, della pensione di invalidità (circa 3750 annui) o dell’assegno agli invalidi parziali.

Quanto all’importo del Reddito di Cittadinanza erogato il meccanismo lo stesso. L’aumento massimo è di 600 euro annui cioè 50 euro al mese. Sono però degli aumenti del tutto teorici che si riferiscono a situazioni in cui ci sia un’assenza totale di reddito di qualsiasi natura incluse le pensioni di invalidità, cecità, sordità che, come detto, invece computati e il cui importo viene defalcato dal Reddito di Cittadinanza.

Il computo del reddito familiare

Ai fini del diritto e dell’ammontare di pensione e di Reddito di Cittadinanza di considerano congiuntamente vari criteri e cioè l’ISEE familiare (che non deve superare i 9.360 euro), il patrimonio mobiliare (titoli, conti, depositi) e immobiliari (ulteriori rispetto alla casa di abitazione ed infine il reddito di tutti i componenti del nucleo familiare. Il decreto legge prevede che fra i redditi siano conteggiate anche le provvidenze assistenziali non conteggiate nell’ISEE e quindi le pensioni e gli assegni erogati ad invalidi civili, ciechi, sordi e sordociechi. Sono esclusi dal computo solo le indennità di accompagnamento ed eventuali altri contributi che siano sottoposti a rendicontazione.

Da più parti, oltre che dalla nostre colonne, si è rilevato come questo vincolo escluda di fatto l’accesso al Reddito di Cittadinanza o ne condizioni negativamente l’importo ai nuclei in cui sia presente una persona con disabilità.

Gli emendamenti del Governo non intervengono su questo aspetto centrale che quindi rimane immutato. In Commissione peraltro sono già stati respinti dalla Relatrice del decreto tutti gli emendamenti che andavano nella direzione di rimuovere quel computo.

Il computo del patrimonio

Come detto è uno degli elementi considerati ai fini dell’erogazione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza. Il decreto-legge fissa un limite anche per il patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, titoli ecc.) di tutta la famiglia, cioè dei suoi risparmi. Il limite è variabile a seconda della composizione: limite di 6.000 euro, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Nel caso sia presente nel nucleo una persona con disabilità i limiti sono elevati di ulteriori 5000 euro.

L’emendamento del Governo aumenta quest’ultima cifra a 7500 euro nel caso in cui sia presente nel nucleo una persona con disabilità grave non autosufficienza.

La copertura finanziaria

Non è ancora dato sapere come il Governo abbia computato il maggiore onere per l’Erario di queste proposte emendative cioè come abbia calcolato platea dei beneficiari.

Rispetto alla spesa complessiva della misura Reddito di Cittadinanza (circa 6 miliardi), l’intervento è economicamente del tutto residuale.

Le risorse destinate a queste modifiche ammontano a 12,8 milioni di euro nel 2019 e poco meno di 17 nel 2020. Ciò anche a riprova della evidente ristrettezza della platea dei beneficiari. Quanto alla provenienza di tali fondi: si è ridotta la spesa per i centri per l’impiego e cosiddetti “navigator”.

L’esame del testo prosegue presso le Commissioni per poi passare al voto in Aula e, quindi, tornare al Senato per la seconda lettura e (verosimilmente) per l’approvazione definitiva.

Vedi i precedenti approfondimenti:

Disabilità e Reddito di Cittadinanza: novità dal Senato

Disabilità e Reddito di Cittadinanza

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