Agevolazioni auto per disabili: novità per i minori
Una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate è tornata sulla materia, che si riteneva ormai consolidata, delle agevolazioni fiscali sui veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità.
Sono due le questioni trattate: la prima sui limiti temporali, la seconda sulle condizioni soggettive per l’accesso ai benefici da parte di alcuni minori.
Limiti temporali in caso di furto
Come noto, a condizioni diverse, la normativa italiana concede alcune agevolazioni fiscali (Iva agevolata, detrazione Irpef di parte della spesa sostenuta, esenzione dal pagamento del bollo auto e dalle imposte di trascrizione) per i veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità motoria, sensoriale (non vedenti e sordi), intellettiva grave.
Fra le condizioni fissate dal legislatore c’è un limite temporale: devono trascorrere almeno quattro anni prima di poter accedere nuovamente all’IVA agevolata o alla detrazione IRPEF (19% nei limiti della spesa massima di 18.075,99 euro).
La norma istitutiva di queste agevolazioni ha previsto espressamente un’eccezione. La persona disabile può fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell’ipotesi in cui il primo veicolo sia stato rubato e non ritrovato. Non è, quindi, necessaria la cancellazione dal PRA, ma la sola attestazione della perdita di possesso. La nuova detrazione è ammessa al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.
Paradossalmente, come segnalammo già nel 1998 da queste colonne, per l’accesso al beneficio IVA invece è possibile ottenere l’aliquota agevolata prima che siano trascorsi quattro anni, solo nel caso in cui il veicolo sia stato cancellato dal PRA, procedura non possibile se il veicolo è stato rubato ma non ritrovato.
La Circolare 11/2014 finalmente sana il paradosso soprassedendo alle strette condizioni fino ad oggi fissate: il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.
Minori e obbligo di adattamento al veicolo
La Circolare risponde ad un quesito relativo ad un minore riconosciuto titolare di indennità di frequenza e in possesso di certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). Dal verbale risulta, ai fini fiscali che si tratta di “soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”.
Secondo le disposizioni fino ad oggi vigenti la persona (o il familiare di cui sia fiscalmente a carico) ha diritto alle agevolazioni fiscali – IVA agevolata, detrazione Irpef – solo a condizione che adatti il veicolo al trasporto o alla guida.
La Circolare, tuttavia, considerando la minore età, che non è possibile stabilire a priori la necessità di adattare obbligatoriamente il veicolo, che nel frattempo alcune disposizioni hanno ammesso alle agevolazioni persone con varie disabilità a prescindere dall’adattamento del veicolo (ciechi, sordi, disabilità intellettive gravi, gravi limitazioni della deambulazione), rivede radicalmente le precedenti prescrizioni.
Nel caso di minore età si può prescindere dall’adattamento obbligatorio del veicolo.
Devono però ricorrere alcune condizioni: il minore deve essere riconosciuto persona con handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) e dal verbale deve espressamente essere indicato che si tratta di soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in base all’art. 8 della legge n. 449 del 1997.
Nella sostanza, dopo la pubblicazione della nuova circolare, se il disabile è minore e con handicap grave, l’adattamento del veicolo non è mai obbligatorio.
L’adattamento rimane, invece, obbligatorio per i maggiorenni indicati come “soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, Legge 449/1997” nonché per i titolari di patente speciale con obbligo di particolari dispositivi di guida.
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