Agevolazioni fiscali auto: disabili motori

Ai fini delle agevolazioni fiscali sui veicoli (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) rientrano nella categoria dei disabili motori:

  • i disabili titolari di patenti speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l’obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida.
  • I disabili che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida.
  • I disabili motori che per la natura della loro menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente di guida speciale e che quindi devono essere trasportati o accompagnati da terzi.

Nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da una pluriamputazione, gli interessati, o i familiari che li abbiano in carico fiscale, devono obbligatoriamente adattare il mezzo al trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali. In tutti questi casi non è richiesto il riconoscimento dell’handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), condizione invece richiesta – esclusi ciechi, sordi e pluriamputati – quando il veicolo non viene adattato.

Attenzione: il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (legge 4 aprile 2012, n. 35) ha previsto che i verbali di invalidità, sordita, cecità civile e di handicap segnalino anche l’esistenza dei requisiti sanitari per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli. Pertanto nel verbale, di invalidità o di handicap, se recente, si può trovare la seguente voce:

Persona con “ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449)”

Se è presente questa voce, la persona, ha pieno titolo all’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli con l’obbligo di adattamento del veicolo e nei limiti previsti per legge.

I questi casi, i veicoli destinati al trasporto di disabili, per poter contare sulle agevolazioni, devono essere opportunamente allestititi con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero dei Trasporti e cioè:

1. pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
2. scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
3. braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
4. paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
5. sedile scorrevole – girevole simultaneamente;
6. sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
7. portiera/e scorrevole/i.

Per i veicoli adattati alla guida possono essere considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie (ad esempio il cambio automatico), purché tali dispositivi siano riportati come prescrizione nella patente di guida o nel foglio rosa.
Inoltre gli allestimenti al trasporto debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, ma ha anche affermato che questi devono essere tali da comportare effettivi adattamenti: quindi non possono essere semplici aggiunte di normali “optionals”, ovvero consistere nella applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi, in alternativa, a richiesta

Documentazione
Per l’IVA
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all’ufficio doganale:

  • Fotocopia della patente speciale, o richiesta avanzata per l’ottenimento della stessa; nel caso del disabile “trasportato” tale documento non è richiesto.
  • Certificazione attestante l’invalidità o l’handicap di carattere motorio rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall’applicazione dell’IVA agevolata.
  • Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.

L’IVA agevolata deve essere applicata anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, e alle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli.
La documentazione necessaria per accedere a quest’ultima agevolazione è una autodichiarazione in cui l’acquirente specifica che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico.

Per l’IRPEF
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:

  • Certificato di handicap rilasciato (ex art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) oppure altra certificazione rilasciato da una Commissione pubblica da cui risulti la ridotta o impedita capacità motoria. Tale documentazione, qualora non se ne disponga già, può essere richiesta all’ASL di competenza.
  • Fattura del veicolo e dell’eventuale adattamento alla guida o al trasporto.

Per l’esenzione dal bollo auto
Per accedere a questi benefici è necessario presentare la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente documentazione:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo.
  • Copia della patente speciale (non richiesta se il mezzo è adattato al trasporto).
  • Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo, ove necessario; il disabile che non è fiscalmente a carico di nessuno non deve presentare alcun documento e ha diritto comunque all’esenzione e alle altre agevolazioni (es. IVA agevolata).
  • Copia del certificato di invalidità o di handicap, rilasciato da una Commissione pubblica, ove sia indicato o si possa evincere che la disabilità comporta “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”.

 

© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.

 

 

Condividi:

Skip to content