Agevolazioni fiscali auto: disabili psichici o mentali
Le persone con disabilità intellettiva mentale e psichica sono state ammesse alle agevolazioni fiscali concesse senza l’obbligo di adattamento del veicolo.
Vi è tuttavia un’altra condizione: il disabile deve essere un invalido civile titolare di indennità di accompagnamento. Sono esclusi quindi i disabili titolari di indennità di frequenza.
Attenzione: il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (legge 4 aprile 2012, n. 35) ha previsto che i verbali di invalidità, sordita, cecità civile e di handicap segnalino anche l’esistenza dei requisiti sanitari per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli. Pertanto nel verbale, di invalidità o di handicap, se recente (dopo il 2012), si può trovare la seguente voce:
Persona con “handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7,legge 23 dicembre 2000, n. 388)”
Se è presente questa voce, la persona, ha pieno titolo all’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli senza l’obbligo di adattamento del veicolo e nei limiti previsti per legge.
Documentazione
Per l’IVA
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all’ufficio doganale:
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall’applicazione dell’IVA agevolata.
- Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.
- Documentazione sanitaria: è necessario dimostrare la natura della disabilità che deve essere psichica o mentale; la gravità della disabilità; la titolarità dei requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento. La documentazione richiesta e accettata è:
– verbale da cui risulti espressamente la voce: “handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7,legge 23 dicembre 2000, n. 388)”; attenzione: questa dizione solitamente viene apponsta nel verbale diinvaldiità e non in quello di handicap (anche se con connotazione di gravità);
– oppure [in modo solo nel caso di verbali precedenti al 2012] certificazione di invalidità civile da cui risulti la dizione “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”; in cui sia evidenzata l’indicazione della natura mentale o psichica della disabilità e l’esplicita della gravità della patologia; unitamente al verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 104/1992).
Per l’IRPEF
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:
- Certificazione sanitaria: la medesima prevista per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.
- Fattura del veicolo.
Per l’esenzione dal bollo auto
Per accedere a questi benefici è necessario presentare la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente documentazione:
- Certificazione sanitaria: in linea generale vigono le stesse indicazioni espresse per l’IVA e l’IRPEF. Tuttavia le competenza per il bollo auto è stata affidata alle Regioni che possono disciplinare le condizioni in modo diverso da quanto previsto dalla normativa nazionale per gli altri benefici fiscali.
- Atto attestante che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo (es. fotocopia della prima pagina dell’ultimo Modello 730 o Unico o autocertificazione).
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