Agevolazioni sui veicoli: l’intestazione della fattura

Tutte le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alla guida e al trasporto delle persone con disabilità spettano al diretto interessato e sono estese ai familiari che abbiano a loro carico fiscale una persona con disabilità che rientri fra le tipologie che ne abbiano diritto.
Perché un familiare, convivente, sia considerato a carico non deve disporre di un reddito personale superiore a 2.840,51 euro.

La fattura, su cui si gode dell’IVA agevolata e/o che si usa per la detrazione della spesa in sede di denuncia annuale dei redditi, deve essere intestata al disabile oppure al familiare che ce l’ha fiscalmente a carico.
Nel caso il disabile non sia a carico fiscale di nessuno, la fattura potrà solo essere intestata a lui.
Nel caso il disabile sia a carico di un familiare, la fattura può essere intestata al familiare o alla persona disabile stessa.

Non è più possibile la cointestazione del veicolo e della relativa fattura fra il disabile e un familiare.
L’Agenzia delle Entrate è stata piuttosto chiara nella sua Risoluzione n. 4 del 17 gennaio 2007. Ha precisato, in modo netto, che non è ammissibile la cointestazione del veicolo: le norme non possono “essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell’agevolazione in caso di cointestazione del veicolo”. L’intestazione del veicolo va quindi effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.

Vedi anche:
Agevolazioni sui mezzi di trasporto: in generale

 

© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.

Condividi:

Skip to content