Aliquota IVA su manutenzione di ascensori, piattaforme elevatrici, servoscala

Domanda

Per la manutenzione periodica, tra l’altro obbligatoria, delle piattaforme elevatrici destinate a persone con disabilità quale IVA si applica? Quella ridotta o quella ordinaria?

Risposta

Va innazitutto precisato a quali prodotti ci si stia riferendo o meglio a quali prodotti l’amministrazione finanziaria faccia riferimento.

Ce lo dice la Risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa 25 giugno 2012, n. 70/E.

In quell’atto l’Agenzia non può che fare riferimento alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere arichitettoniche e quindi al Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 che, segnatamente, all’articolo articolo 8.1.13 definisce in maniera puntuale i servoscala e le piattaforme elevatrici “atti a consentire, in via alternativa ad un ascensore, il superamento di dislivelli – di norma non superiori a 4 metri – a persone con ridotta o impedita capacità motoria“.

Come tali questi prodotti rientrano fra quelli previsti dal punto 31 della Tabella A, parte II del DPR 633/1972 (che disciplina l’IVA) e quindi “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.

In quanto tali le piattafome elevatrici, come ribadito dalla Risoluzione 70/E/2012 citata godono dell’IVA agevolata alla più bassa percentuale (attualmente 4%).

Giova ricordare che che il punto 33) della stessa tabella garantisce la stessa percentuale di IVA anche su “33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;”.

Nulla invece viene previsto per quanto riguarda le ordinarie e obbligatorie revisioni. Il che lascia ragionevolmente supporre che non possa essere applicata su tali prestazioni l’aliquota IVA al 4%.

Al contrario per comprendere quale sia l’aliquota da applicare è necessario riferirsi ad alra normativa ed in particolare all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre1999, n. 488 secondo cui “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento.

Su questo aspetto l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 71 del 7 aprile 2000 e poi con la Risoluzione 15/E 4 marzo 2013 , ha precisato che “il beneficio (..) è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.”

 

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