Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella serata del 19 gennaio 2023 il disegno di legge riguardante le deleghe in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Gli obiettivi principali del Disegno di Legge mirano a semplificare le attuali politiche e promuovere un’assistenza personalizzata.

Esso è volto alla promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, mediante interventi idonei a soddisfare i loro bisogni sociali, sanitari e sociosanitari, con particolare riguardo a quelli connessi alla condizione di non autosufficienza.

La legge delega nasce dalla necessità di definire nuovi criteri e interventi assistenziali per la terza età, per migliorare la qualità del sistema di assistenza alle persone anziane e anziane non autosufficienti e contribuire agli oneri gravanti sulle loro famiglie con emolumenti da rafforzare e riformare anche alla luce dell’evoluzione dei bisogni assistenziali, in un quadro di integrazione sociale, di autonomia e di vita indipendente.

Essa è anche il frutto, importante sottolinearlo, di un costante confronto con le Federazioni maggiormente rappresentative e le associazioni, poiché era facile incorrere in una duplicazione delle caratteristiche, ma anche in una incompatibilità di base con la Legge delega sulla disabilità come già riportato nell’analisi del 13 ottobre 2022 a seguito dell’approdo del testo al vaglio del Consiglio dei Ministri del precedente Governo e già analizzato su questo sito.

A seguito di quel vaglio, si è giunti ad un DdL snello, in cui sono stati “smussati” gli “angoli” critici che erano stati sollevati a suo tempo.

Questo disegno di legge ed i successivi decreti legislativi che ne dovranno dare la necessaria attuazione, costituiscono la cornice necessaria a dare sistematicità ad una materia frammentaria.

Il DdL consta di 3 capi e di 9 articoli, corposi e molto ricchi di indicazioni; andiamo ad analizzarli.

Il Capo 1

Le definizioni.

Il capo 1 all’art. 1 richiama le definizioni che sono importanti per il Disegno di legge ed in particolare le definizioni dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e cioè dei processi, gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura su tutto il territorio nazionale; gli ambiti territoriali sociali (ATS) cioè i soggetti giuridici che garantiscono, per conto degli enti locali titolari, lo svolgimento omogeneo sul territorio di propria competenza di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell’ambito dei servizi sociali alle famiglie e alle persone; i punti unici di accesso ( PUA), i progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI)  i livelli essenziali di assistenza (LEA) ed i caregivers familiari.

 

L’oggetto ed i criteri direttivi generali.

All’art. 2 ai commi 1 e 2 si individuano l’oggetto, i princìpi e criteri direttivi generali.

In particolare nell’esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, il Governo si attiene a princìpi e criteri direttivi generali per: la promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall’età anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia; la promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nelle attività culturali, nell’associazionismo e nelle famiglie, per la promozione della solidarietà e della coesione tra le generazioni e per il miglioramento dell’organizzazione e della gestione di servizi pubblici a favore della collettività e delle comunità territoriali, anche nell’ottica del superamento dei divari territoriali; la promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane, indipendentemente dal luogo ove si trovino a vivere, mediante la previsione di apposite attività di ascolto e di supporto alla socializzazione, anche con il coinvolgimento attivo delle formazioni sociali, del volontariato e degli enti del Terzo settore; il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale; la promozione della valutazione multidimensionale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell’accesso ad un continuum di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti; il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso gli hospice; la promozione dell’attività fisica sportiva nella popolazione anziana, mediante azioni adeguate a garantire un invecchiamento sano; il riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità, al fine di promuoverne l’inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità, assicurando loro i livelli di qualità di vita raggiunti e la continuità con i percorsi assistenziali già in atto; la promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella loro cura, mediante un’allocazione più razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente; il rafforzamento dell’integrazione e dell’interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti nell’ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche.

Il CIPA.

Molto importante è il comma 3 dell’art. 2 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA); esso avrà il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.

Dovrà inoltre adottare, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, il “Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana” e il “ Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”.

Sulla base di questi dovrà adottare i corrispondenti Piani regionali e locali

Inoltre dovrà promuovere, ferme restando le competenze dei singoli Ministeri, l’armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA e l’integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all’erogazione dei servizi e de gli interventi in ambito statale e territoriale oltre all’adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi.

E’ presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le autonomie, dell’economia e delle finanze o loro delegati.

Vi partecipano anche gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all’ordine del giorno del Comitato.

 

Il Capo 2

Le deleghe.

Come accennato, si tratta di un DDL e pertanto per una sua completa attuazione dovranno essere emanati successivi decreti legislativi delegati entro un tempo determinato.

Le deleghe sono inerenti alle politiche per l’invecchiamento attivo, alla promozione dell’autonomia, alla prevenzione della fragilità ed all’assistenza ed alla cura delle persone anziane non autosufficienti.

Con riguardo all’invecchiamento attivo, promozione dell’inclusione sociale ed alla prevenzione della fragilità, l’art. 3 prevede che Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l’autonomia, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità.

Questi decreti dovranno avere più ambiti di intervento: in particolare con riguardo agli interventi per l’invecchiamento attivo e la promozione dell’autonomia delle persone anziane dovranno essere finalizzati a:

  • alla promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro;
  • alla promozione di programmi e di percorsi integrati volti a contrastare l’isolamento, la marginalizzazione, l’esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane;
  • alla promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane;
  • alla promozione dell’impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell’ambito dell’associazionismo e delle famiglie;
  • alla promozione di azioni facilitanti l’esercizio dell’autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l’esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro;
  • alla promozione, anche attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior co-housing) e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (co-housing intergenerazionale), da realizzare, secondo criteri di mobilità e accessibilità sostenibili, nell’ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi;
  • al fine di favorire l’autonomia nella gestione della propria vita e di garantire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni, interventi saranno finalizzati alla promozione di azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all’uso di nuove tecnologie capaci di promuovere la conoscenza e la partecipazione civile e sociale delle persone anziane;
  • al fine di preservare l’indipendenza funzionale in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita, individuazione, vi saranno interventi per la promozione ed attuazione di percorsi per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l’attività sportiva;
  • vi sarà poi una promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere e il turismo lento come ricerca di tranquillità fisiologica e mentale per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale, che va oltre la cura delle malattie ovvero delle infermità

Con riguardo agli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni, essi dovranno:

  • sostenere delle esperienze di solidarietà e di promozione culturale intergenerazionali tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale;
  • promuovere l’incontro e della relazione fra generazioni lontane, valorizzando per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, le esperienze significative di volontariato, maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali sia a domicilio, all’interno del curriculum dello studente anche ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici; per gli studenti universitari, le attività svolte in convenzione tra le università e le strutture residenziali o semiresidenziali o a domicilio anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari

Riguardo agli interventi per la prevenzione della fragilità, si dovrà:

  • fornire una offerta progressiva della possibilità, per la persona di età superiore a ottanta anni o per la persona anziana affetta da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l’invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell’autonomia, di accedere ad una valutazione multidimensionale delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell’ambito dei PUA da parte di équipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, dei comuni e degli ATS;
  • all’esito della valutazione, svolgimento presso il PUA dell’attività di screening per l’individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona e per i necessari orientamento e supporto informativo ai fini dell’accesso al continuum di servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale.

 

L’ assistenza sociale sanitaria e socio sanitaria delle persone anziane non autosufficienti.

Una delega molto importante individuata all’interno dell’art. 4; anche in questo caso uno o più decreti legislativi da adottare entro il 31 gennaio 2024.

I criteri direttivi saranno:

  • l’adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto dell’età anagrafica, delle condizioni di fragilità, nonché dell’eventuale condizione di disabilità pregressa, tenuto anche conto delle indicazioni dell’International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • la definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti: a) a livello centrale, il CIPA; b) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione; c) a livello locale, l’ATS e il distretto sanitario;
  • l’adozione di un sistema di monitoraggio dell’erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei risultati e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP.
  • Il coordinamento, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, degli interventi e dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti erogati a livello regionale e locale.
  • La promozione su tutto il territorio nazionale, sulla base delle disposizioni regionali concernenti l’articolazione delle aree territoriali di riferimento, di un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell’esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali e della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul territorio di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell’ambito dei servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l’ATS nonché per la gestione professionale di servizi integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari;
  • La promozione dell’integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS, allo scopo di garantire l’effettiva integrazione operativa dei processi, dei servizi e degli interventi per la non autosufficienza.
  • La semplificazione dell’accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a disposizione di PUA, collocati presso le Case della comunità, orientati ad assicurare alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie il supporto informativo e amministrativo per l’accesso ai servizi dello SNAA e lo svolgimento delle attività di screening per l’individuazione dei fabbisogni di assistenza, e in raccordo con quanto previsto nel regolamento recante la definizione dei modelli e degli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale.
  • La semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, favorendo su tutto il territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in capo ad un solo soggetto.

Questo ultimo aspetto si attuerà tramite:

  1. La previsione di una valutazione multidimensionale unificata, da effettuare secondo criteri standardizzati e omogenei a livello nazionale, finalizzata all’identificazione dei fabbisogni di natura sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all’accertamento delle condizioni per l’accesso alle prestazioni di competenza statale, destinata a sostituire le procedure di accertamento dell’invalidità civile e delle condizioni per l’accesso ai benefici.
  2. lo svolgimento presso i PUA, da parte delle unità di valutazione multidimensionali (UVM) ivi operanti, della valutazione finalizzata a definire il PAI, redatto tenendo conto dei fabbisogni assistenziali individuati nell’ambito della valutazione multidimensionale unificata con la partecipazione della persona destinataria, dei familiari coinvolti e, se nominato, dell’amministratore di sostegno.
  3. La previsione del “Budget di cura e assistenza” quale strumento per la ricognizione, in sede di definizione del PAI, delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali e delle risorse complessivamente attivabili ai fini dell’attuazione del medesimo Progetto.

I decreti inoltre dovranno:

  • Adottare criteri e indicatori specifici per il monitoraggio delle diverse tipologie di prestazione assistenziale riferite alle persone anziane non autosufficienti, ricomprese nei LEPS.
  • Si dovrà assicurare, con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, integrazione degli istituti dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), con il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, un’offerta integrata di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale volta a garantire: a) l’unitarietà delle risposte alla domanda di assistenza e cura, attraverso l’integrazione dei servizi erogati dalle aziende sanitarie locali e dai comuni; b) la razionalizzazione dell’offerta vigente di prestazioni sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell’anziano; c) l’offerta di prestazioni di assistenza e cura di durata e intensità adeguati, come determinati sulla base dei bisogni e delle capacità della persona anziana non autosufficiente.
  • con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell’offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali, si dovranno prevedere attività di socialità e di arricchimento della vita.
  • con riferimento ai servizi residenziali, vi dovrà essere una previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell’ambito delle vigenti facoltà assunzionali, in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti.
  • dovrà essere adottata la revisione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari.
  • Per favorire e sostenere le migliori condizioni di vita delle persone con pregresse condizioni di disabilità che entrano nell’età anziana, dovrà essere riconosciuto il diritto a: a) ad accedere a servizi e attività specifici per la loro pregressa condizione di disabilità, con espresso divieto di dimissione o di esclusione dai pregressi servizi a seguito dell’ingresso nell’età anziana, senza soluzione di continuità; b) ad accedere inoltre, su richiesta, agli interventi e alle prestazioni specificamente previsti per le persone anziane e le persone anziane non autosufficienti, senza necessità di richiedere l’attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione multidimensionale, attraverso la redazione del PAI che integra il progetto individuale.

Le politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura ed assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

L’art. 5 individua la strada per le deleghe anche nei settori della flessibilità economica e nei servizi di cura ed assistenza sempre con termine al 31 gennaio 2024; anche qui secondo specifici criteri direttivi.

  • l’introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle indennità e alle ulteriori prestazioni. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  • Per promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti su tutto il territorio nazionale, effettuare la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, per sostenere e promuovere l’occupazione di qualità nel settore dei servizi socio-assistenziali.

Per definire le modalità di formazione del personale addetto al supporto e all’assistenza delle persone anziane occorrerà:

  • Definire percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell’ambito della cura e dell’assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali;
  • identificare i fabbisogni regionali per assistenti sociali e pedagogisti.

Per sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver familiari, comunque nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, bisognerà prevedere:

  • la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore;
  • la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell’esperienza maturata;
  • forme di partecipazione delle rappresentanze dei caregiver familiari, nell’ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.

 

Il Capo 3

Senza addentrarci troppo sull’analisi di questo ultimo capo, relativamente all’art. 6 sui procedimenti di adozione dei decreti legislativi e sull’art. 7 riguardo alla clausola di salvaguardia, una menzione la merita l’art. 8 riguardo alle disposizioni finanziarie.

Un punto di profondo contrasto oggetto, si ripete, anche del precedente approfondimento (link) era appunto nell’articolo 8 del disegno di legge delega ove si prevedeva, nella vecchia versione, che “le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie si continueranno ad erogare con le attuali risorse e che le prestazioni sociali in favore delle persone anziane tout court e di quelle non autosufficienti,addirittura verranno finanziate attingendo dall’attuale Fondo Nazionale per la non autosufficienza, dal Fondo Povertà e Fondo Politiche Sociali, nonché dai Fondi statali istituiti per i caregiver in generale

Il rischio come avevamo sottolineato era quindi che vi fosse una seria erosione di risorse a disposizione di persone anziane e persone con disabilità a favore delle prime, specie nel caso del Fondo Nazionale per la non autosufficienza, visto che determinati servizi possono essere considerati LEPS per gli anziani non autosufficienti e meri obiettivi di servizio per le persone con disabilità non autosufficienti.

Ciò aveva causato forti perplessità e dubbi sulla portata finanziaria del DDL in esame.

Ora, nel DDL sottoposto nuovamente al Consiglio dei ministri risulta invece che le risorse verranno “dal Fondo non autosufficienze limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti, dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti e dal Fondo per le Politiche della Famiglia per il finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.

Si ritiene che con tale nuova previsione il rischio di erosione di risorse sopra paventato sia attenuato ma non definitivamente eliminato; occorrerebbe una eliminazione ad esempio del Fondo dei caregiver familiari dal testo del DDL per evitare una distrazione di risorse importanti.

Ovviamente concorrano anche le risorse disponibili nel PNRR per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti di cui alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per la realizzazione delle Case della comunità e la presa in carico della persona, per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture.

La sintesi.

In estrema sintesi, il Ddl propone:

  1. l’effettuazione secondo criteri standardizzati e omogenei a livello nazionale della valutazione multidimensionale dei fabbisogni sociosanitari della persona anziana e del suo nucleo familiare per l’accesso alle prestazioni.
  2. ’integrazione delle procedure di accertamento dell’invalidità civile, svolte delle commissioni dell’INPS, con quelle del livello di non-autosufficienza, effettuate dall’UVM delle ASL del comune dell’ultima residenza.
  3. la sperimentazione in via progressiva di una prestazione universale per la non autosufficienza, calibrata sul bisogno assistenziale individuale e finalizzata a consentire all’anziano non autosufficiente la possibilità di scegliere fra una prestazione economica e specifici servizi alla persona, che andrà a sostituire l’attuale indennità di accompagnamento.
  4. l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana(CIPA), presso la presidenza del Consiglio dei ministri, per il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. Il CIPA avrà tra gli altri come obiettivo l’armonizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA).
  5. la costituzione di un sistema di monitoraggio dell’erogazione dei LEPSe di valutazione dei risultati, con un correlato sistema di interventi sostitutivi e conseguenti sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o

LEP, a seguito dello sviluppo di opportuni sistemi di monitoraggio dei criteri e degli indicatori per le diverse tipologie di prestazione.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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