Martedì 25 giugno 2024 l’Aula del Senato ha approvato definitivamente il Disegno di Legge “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, già approvato dalla Camera dei deputati.
La legge – che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale – modifica alcune disposizioni rilevanti del codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017), riportano sinteticamente qui di seguito alcuni contenuti.
La modifica all’articolo 6 del Codice del Terzo Settore, prevede che gli Ets possano esercitare attività diverse da quelle di interesse generale.
Inoltre, sancisce che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi debbano essere impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
La modifica all’articolo 11 prevede che, per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
L’articolo 13 del CTS, aumenta da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e limita la possibilità agli enti suddetti che siano privi di personalità giuridica.
Inoltre introduce per gli enti con di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano pari o inferiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata;
introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o
principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.
La modifica all’articolo 24 disciplinante l’assemblea delle associazioni del Terzo settore, dispone che salvo divieto contenuto nell’atto costitutivo o nello statuto, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
In base alle modifiche apportate all’articolo 36, è elevato da cinque a venti punti percentuali il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nelle attività e il numero degli associati.
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 41 dispone che, se successivamente all’iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislative, questo debba essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore
Con la modifica sul comma 8 dell’articolo 101, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra l’ipotesi di scioglimento dell’ente. Tale estensione concerne, con riferimento ad alcuni soggetti che non possono iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore, fattispecie in cui la perdita della qualifica di ONLUS deriva dalla futura decorrenza dell’abrogazione della medesima disciplina sulle ONLUS.
È modificato l’art.36 del d.lgs 346/1990 in materia di esonero di responsabilità solidale degli eredi per il pagamento dell’imposta su successioni e donazioni in favore delle ONLUS e/o delle Fondazioni o associazioni legalmente riconosciute e Fondazioni bancarie, nonché sui trasferimenti a titolo gratuito.
La modifica all’articolo 705 del codice civile dispensa dall’apposizione dei sigilli e redazione dell’inventario dei beni dell’eredità per gli eredi qualificati quali persone giuridiche senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore e criteri e modalità prestazioni di garanzia per debiti ereditari.