Al via già dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di Inclusione (AdI), misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, andata a sostituire il Reddito di Cittadinanza (RdC). Istituito con il DL 48/2023, poi convertito dalla L. 85/2023, è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata, come il RdC, al possesso di alcuni requisiti.  Andiamo ad analizzarne il funzionamento.

RICONOSCIMENTO

L’AdI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare ai fini ISEE è quello definito dall’articolo 3 del DPCM 159/2013 e pertanto si ricorda che:

  • i coniugi con la stessa residenza: i coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare senza alcuna eccezione;
  • i coniugi con diversa residenza: vanno sempre indicati nella medesima DSU ad eccezione dei casi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente;
  • I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora risiedano nella medesima abitazione.
  • I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
  • Fa parte del nucleo familiare anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), poiché ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell’altro coniuge.
  • In caso di residenza diversa, i coniugi devono trovare un accordo circa l’identificazione della residenza familiare. In caso di mancato accordo, la residenza è individuata nell’ultima residenza comune oppure, in assenza di questa situazione, la residenza del coniuge di maggiore durata.
  • Le regole dei coniugi, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, si applicano ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (articolo 1 – commi 13 e 20 e Decreto 13 aprile 2017, n. 138 e Messaggio I.N.P.S. 5171 del 21.12.2016).
  • l figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
  • Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
  • Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
  • Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
  • Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori da lui identificato.
  • I componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito, ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
  • I soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini dell’ISEE.
  • Nel caso in cui il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria preveda l’inserimento dei figli, il nucleo sarà composto dal genitore e dai figli.

Da ultimo si ricorda che nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti; sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.

Inoltre nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità navi e imbarcazioni da diporto o di aeromobili.

COMPOSIZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Il beneficio economico dell’AdI è erogato a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

  • una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, ( che si riporta qui sotto) verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;
  • un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, il cui importo, qualora spetti, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità e fino a un massimo di 3.360 euro.

La scala di equivalenza è la seguente:

il parametro della scala di equivalenza, è pari a 1 per ogni componente ed è aumentato fino ad un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza; i componenti maggiorenni che non hanno disabilità o situazioni di disagio, non pesano sulla scala di equivalenza, quindi non fanno innalzare la soglia del reddito.:

  • di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
  • di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • di 0,40 per ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura come definiti dall’art.6, comma 5 (es. caregiver familiare di un congiunto con disabilità);
  • di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio biopsicosociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione;
  • di 0,15 per ciascun minore di età fino a due;
  • di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Gli elementi che determinano il reddito familiare sono:

  • il reddito complessivo ai fini Irpef;
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
  • ogni altra componente reddituale esente da imposta e redditi da lavoro dipendente prestato all’estero;
  • i proventi da attività agricole;
  • gli assegni per mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
  • i redditi fondiari relativi ai beni non locati;
  • il reddito figurativo attività finanziarie.

Sono incluse inoltre le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE ed anche i trattamenti assistenziali sottoposti alla prova dei mezzi, che dipendono cioè dalla condizione economica.

Nel calcolo del reddito e nella determinazione dell’importo dell’AdI, non vengono incluse invece le provvidenze assistenziali per la disabilità, quindi né le pensioni, ne le indennità o gli assegni per le minorazioni civili, né altri contributi erogati a livello regionale o locale così come i sostegni per il contrasto alla povertà.

Il calcolo non  si applica per le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi, il bonus nido annuo da 3.000 con ISEE non superiore a € 25.000 o da €. 2.000 con ISEE fino a €. 40.000, quale rimborso spese.

Con riguardo al patrimonio immobiliare complessivo, il suo valore, calcolato ai fini dell’ISEE, non deve superare i 30.000 euro. Questo importo viene calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo ai fini IMU della casa di abitazione, fino ad un massimo di 150.000 mila euro. Con riferimento al patrimonio mobiliare, invece, il nucleo non deve disporre di un patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) che sia superiore a:

  • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
  • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
  • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).

Questi massimali sono incrementati di:

  • 5.000 euro per ogni componente con disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
  • 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave (es. invalido 100%) o di non autosufficienza (es. indennità di accompagnamento), come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.

Il beneficio viene riconosciuto nella misura massima – pari per un single a 780 euro mensili – solo a chi ha risorse reddituali pari a 0, non riceve altri trattamenti e versa un canone di locazione di almeno 280 euro mensili.

Inoltre l’assegno di inclusione è compatibile con il godimento della NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Ma ricordatevi che queste prestazioni rilevano ai fini del diritto e dell’ammontare del beneficio dell’Assegno di inclusione in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE. Il beneficio economico non può essere inferiore a euro 480 annui, pari a 40 euro mensili.

EROGAZIONE

Il contributo sarà erogato con la Carta di inclusione elettronica, consentirà di fare prelievi e un solo bonifico per l’affitto. L’assegno di inclusione durerà 18 mesi con stop di 1 mese e possibili rinnovi  per ulteriori 12 mesi sempre con 1 mese di stop. In caso di avvio di attività di lavoro l’assegno sarà cumulabile con i relativi redditi fino a 3000 euro annui, che andranno comunicati all’INPS. Per i primi due mesi di variazione del reddito, l’assegno sarà comunque garantito.

RICHIESTA

L’AdI, può essere richiesto in modalità telematica sul portale INPS oppure presso i patronati e/o i Centri di Assistenza Fiscale. Il richiedente, oltre a presentare la domanda, dovrà sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, al quale si accede online, direttamente dal portale INPS, dopo aver presentato domanda di AdI.

L’erogazione del beneficio avverrà, a seguito della verifica dei requisiti, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD. Per la verifica dei requisiti verranno messe a disposizione le banche dati dei Comuni, del Ministero dell’Interno attraverso l’A.N.P.R., del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Istruzione e del merito, dell’Anagrafe tributaria, del Pubblico Registro Automobilistico e di altre Pubbliche Amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti.

L’erogazione è poi condizionata alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

CIRCOLARI INPS PER LE EROGAZIONI

Il 15 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto attuativo del Ministero del lavoro 154/2023 e il 16 dicembre, INPS ha fornito istruzioni con la circolare 105 2023.

Con l’ultima circolare, la n. 25 del 2024 INPS ha fornito ulteriori indicazioni.

In particolare, l’Istituto ha specificato che a partire dal mese di gennaio 2024 verranno, avviate le verifiche istruttorie sulle prime domande presentate per poter disporre i primi pagamenti:

  • per le domande presentate entro il 7 gennaio 2024, con patto di attivazione digitale sottoscritto entro la medesima data e con esito positivo dell’istruttoria, i pagamenti verranno disposti dal giorno 26 gennaio 2024;
  • per le domande presentate dopo il 7 gennaio e comunque entro il 31 gennaio, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria, il pagamento della mensilità di competenza di gennaio verrà disposto dal giorno 15 febbraio; dal giorno 27 febbraio verrà pagato l’importo del mese corrente (febbraio); pertanto, il pagamento, sebbene avviato a febbraio, prevederà il riconoscimento anche della mensilità di gennaio;
  • Per le domande presentate dal mese di febbraio (e analogamente, per le domande presentate nei mesi successivi), il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale; i successivi pagamenti, verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza.

Per le domande presentate nei mesi successivi, i pagamenti partiranno dal mese successivo alla domanda.

INPS ricorda ancora una volta che: “ per poter accedere al beneficio è necessario presentare la domanda ADI, effettuare l’iscrizione al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare”. Se non viene sottoscritto il Patto di attivazione digitale (PAD), non si potrà procedere alla messa in pagamento della domanda e in caso di sottoscrizione tardiva del PAD, come per tutti gli altri casi, il riconoscimento del beneficio potrà decorrere, solo dal mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD stesso.

Per questo motivo l’Istituto ha effettuato una campagna di comunicazione per sollecitare i richiedenti la misura che ancora non hanno sottoscritto un Patto di attivazione, a farlo in tempi brevi. Il messaggio è stato pubblicato sul portale Patronati, ed è stata inviata tramite SMS una comunicazione a coloro che risultano avere una domanda presentata senza Pad sottoscritto o che hanno una domanda annullata e quindi ripresentata senza che sia stato sottoscritto ulteriormente un nuovo PAD, come previsto. Anche in caso di annullamento e nuova presentazione della domanda è richiesta, infatti, una nuova sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo. Questi controlli e le comunicazioni, proseguiranno anche per i prossimi mesi.

ISTRUTTORIA POSITIVA E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

Ad ogni buon conto, in seguito alla verifica istruttoria positiva della domanda di accesso all’AdI, i dati del nucleo verranno trasmessi ai Servizi Sociali affinché il nucleo familiare venga convocato per il primo appuntamento entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale. Anche in assenza di convocazione, il nucleo familiare dovrà, comunque, presentarsi presso i Servizi Sociali (entro lo stesso termine) e far registrare l’accesso nel Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL) da parte dei Servizi Sociali. Se ciò non verrà fatto, il beneficio verrà sospeso sino a quando non risulterà effettuato l’accesso ai Servizi Sociali.

Successivamente, i nuclei familiari beneficiari, dovranno presentarsi presso i Servizi Sociali o presso i Centri per l’Impiego (se obbligati all’attivazione lavorativa), ogni novanta giorni, per attestare la prosecuzione del percorso di inclusione sociale e lavorativa. Se non lo faranno, anche in questo caso il beneficio verrà sospeso.

La prescrizione di cui sopra non si applica ai soggetti esonerati, ossia ai componenti del nucleo familiare con disabilità, di età pari o superiore a sessant’anni o inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

I componenti del nucleo familiare beneficiario di AdI, di età compresa tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP). Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).

Come per il RdC, i componenti del nucleo che percepisce l’assegno di inclusione che siano  disoccupati, maggiorenni, non impegnati in corsi di studi devono intraprendere il percorso di inserimento lavorativo, previa registrazione al SIISL nuovo sistema informativo per l’ inclusione sociale e lavorativa che trasmette i dati dal competente Centro per l’Impiego.

I beneficiari dell’AdI tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione devono frequentare i corsi di istruzione per adulti di primo livello.

Sono esonerati dall’obbligo di lavoro:

  • over 60;
  • persone con disabilità;
  • soggetti con patologie oncologiche;
  • componenti con carichi di cura (con figli sotto i tre anni,  persone con disabilità in condizioni di gravità, caregiver famigliare di un congiunto con disabilità);
  • le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;

DECADENZA DALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Come abbiamo visto, il componente del nucleo familiare è tenuto a determinati obblighi; il mancato rispetto degli stessi comporta la decadenza dall’assegno di inclusione.

Le cause possono essere:

  • non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • non viene sottoscritto il patto per l’inclusione o il patto di servizio, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
  • non rispetta le previsioni di comunicazione di variazioni ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

L’assegno decade inoltre in caso di rifiuto della prima offerta di lavoro congrua e cioè:

  • in caso di contratto o a tempo indeterminato senza limiti di distanza, a tempo pieno o almeno part time per almeno il 60% con stipendio previsto dal C.C.N.L. Solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche con genitori legalmente separati, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio o raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
  • In caso di contratto a tempo determinato entro 80 km dalla residenza  o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

L’assegno si sospende per il periodo di eventuali contratti di lavoro fino a 6 mesi e riprende al termine.

SANZIONI PENALI

Sono previste importanti sanzioni penali in determinati casi. Chiunque per ottenere indebitamente l’Assegno di inclusione rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, e di altre informazioni dovute e rilevanti è punita con la reclusione da uno a tre anni. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati citati o per un delitto  colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, consegue, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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