Il 31 dicembre 2025, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di sicurezza”.
La legge, composta da 21 articoli, contiene disposizioni in materia di occupazione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Tra le novità più rilevanti vi sono alcune misure volte a favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, oltre all’aggiornamento dei limiti di età previsti per il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità.
Che cos’è l’assegno di incollocabilità
L’assegno di incollocabilità è un sostegno economico erogato dall’INAIL direttamente alla persona con disabilità che abbia subito un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.
Può essere riconosciuto:
- in caso di inabilità pari o superiore al 34%, secondo le tabelle del Testo Unico (d.P.R. 1124/1965);
- oppure in caso di invalidità superiore al 20%, accertata secondo le tabelle del decreto ministeriale 12 luglio 2000, per infortuni e malattie denunciati dal 1° gennaio 2007.
L’importo dell’assegno è pari a 308,23 euro al mese.
Le principali novità introdotte dalla legge
- L’articolo 9 del decreto-legge ha modificato il requisito anagrafico per ottenere l’assegno di incollocabilità. In precedenza, l’assegno poteva essere percepito fino al compimento del 65° anno di età. Con la nuova normativa, invece, l’assegno può essere ricevuto fino al raggiungimento dell’età pensionabile, così come aggiornata nel tempo dalla legge. Questo limite coincide con quello previsto per l’accesso al collocamento mirato obbligatorio.
- L’articolo 14-bis introduce nuove misure per incentivare l’assunzione e la permanenza delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.
In particolare, la norma amplia le possibilità per i datori di lavoro di inserire lavoratori con disabilità presso enti e realtà esterne, attraverso apposite convenzioni e accordi, pur mantenendo il rapporto di lavoro in capo al datore originario.
Inoltre, viene aumentata dal 10% al 60% la quota di lavoratori assunti appartenenti alle categorie protette che il datore di lavoro può distaccare presso questi soggetti convenzionati. Anche in questi casi, il datore di lavoro resta comunque obbligato a rispettare la normativa sull’assunzione delle persone con disabilità
News a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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