Assegno mensile di assistenza: circolare INPS

L’assegno mensile di assistenza è una provvidenza economica riservata, già da molti anni, alle persone fra i 18 e i 65 anni di età e con invalidità compresa fra il 74 e il 99%. Viene corrisposta per 13 mensilità ed è pari, per l’anno 2002, a 218,65 euro mensili. Il reddito personale massimo, per accedere a questo beneficio, è di 3.755,83 euro. Un’ulteriore condizione impone che l’interessato sia iscritto alle liste speciali di collocamento oppure sia stato dichiarato incollocabile al lavoro.

Fino ad oggi gli studenti, pur essendo in possesso degli altri requisiti soggettivi, non potevano ottenere l’assegno mensile di assistenza nel caso in cui non fossero iscritti alle liste speciali di collocamento.

Con sentenza n. 329 del 9 luglio 2002 la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile tale interpretazione. Conseguentemente l’INPS ha corretto, con circolare 157 del 22 ottobre 2002, la propria corrente posizione. D’ora in poi, pertanto, la frequenza scolastica comprovata con regolare certificazione sarà sufficiente a dimostrare la “non collocazione” al lavoro e a consentire, quindi, l’erogazione dell’assegno mensile di assistenza se sussistono gli altri requisiti (invalidità 74-99%, limite di reddito).

23 ottobre 2002

 

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