Assistenza sanitaria all’estero per persone con handicap
Fino al 2001, il cittadino con disabilità che volesse recarsi per cure sanitarie presso un centro di altissima specializzazione all’estero doveva rifarsi ai esclusivamente alle disposizione contenute nel Decreto del Ministro della Sanità del 3 novembre 1989.
L’assistenza sanitaria presso i centri di altissima specializzazione all’estero per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione è garantita nel caso in cui queste non siano ottenibili tempestivamente o adeguatamente in Italia. Le prestazioni sanitarie fornite dalla struttura estera sono a carico del cittadino che ha diritto, se preventivamente autorizzato, ad un parziale rimborso da parte della sua ASL.
Il rimborso è per parziale: Le spese di carattere strettamente sanitario vengono rimborsate, dietro presentazione di adeguata documentazione, nella misura massima dell’80%.
Le spese di trasporto o di viaggio del paziente sono rimborsabili nella misura dell’80% della tariffa ferroviaria più economica (seconda classe) o di altro mezzo di trasporto (anche aereo) se autorizzato preventivamente dal centro regionale di riferimento.
Anche le spese di trasporto o di viaggio dell’accompagnatore sono rimborsabili nella stessa misura nel caso di minorenni, di persone non autosufficienti o di persone per le quali il centro regionale di riferimento abbia autorizzato l’accompagnatore.
Un provvedimento del 2001 ha poi introdotto alcune indicazioni di maggior favore per le persone con handicap in situazione di gravità.
Si tratta di uno specifico atto di indirizzo e coordinamento adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2001, pubblicato solo di in Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2001, n. 118.
Il Decreto prevede che le spese di soggiorno dell’assistito (con handicap grave) e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con i centri di altissima specializzazione all’estero, siano equiparate, a tutti gli effetti, alla degenza ospedaliera qualora non sia prevista l’ospedalizzazione in costanza di ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati.
In questo caso possono essere riconosciute le spese di soggiorno dell’accompagnatore dietro dichiarazione da parte della struttura ospedaliera che attesti la necessità della presenza dell’accompagnatore durante la degenza. Domanda e documentazione (richiesta di un medico specialista, devono essere presentate al centro regionale di riferimento e all’ASL di residenza.
Le Regioni riconoscono il contributo in misura diversa a seconda del reddito del nucleo familiare. Per rendere effettivamente operativo il provvedimento sono necessarie norme applicative da parte delle Regioni che stanno provvedendo con tempi e modalità diverse.
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