DOMANDA: È possibile che sia nominata amministratore di sostegno un’associazione o una fondazione?
RISPOSTA: Si. Ai sensi dell’art. 408 del c.c., ultimo comma, il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità o ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche un’associazione o una fondazione, al cui legale rappresentante, o alla persona da questi delegata con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste per gli amministratori di sostegno e indicate nel relativo decreto di nomina.