Ausili, ortesi e protesi: dispositivi di riserva
Il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 (art. 6 comma 3) precisa che possono essere forniti eccezionalmente dispositivi protesici di riserva.
Questa eccezione riguarda solo i casi di amputazione di arto inferiore o amputazione bilaterale di arto superiore. La disposizione viene generalmente motivata affermando che l’utilizzo di tali dispositivi richiede un lungo periodo di addestramento.
Il decreto tuttavia, nel precisare che “nei confronti di altri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, cui non è riconosciuto il diritto alla fornitura di una protesi di riserva”, sottolinea che “l’azienda Usl è tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili”.
Pertanto non possono, ad esempio, essere fornite carrozzine di riserva, ma in caso di rottura l’ASL deve tempestivamente sostituirla.
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