Ausili, ortesi e protesi: dispositivi protesici provvisori e temporanei
Il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 (art 6) precisa che gli ausili devono sempre essere forniti nella loro configurazione definitiva; non devono perciò essere provvisori, salvo due eccezioni. La prima consiste nei dispositivi protesici ancora provvisori ma necessari ad iniziare subito la riabilitazione (si pensi, ad esempio, a tutori, protesi d’arto ecc.) e non utilizzabili, se non marginalmente, per la realizzazione della protesi definitiva. In questo caso non sarà la protesi o l’ortesi fornita in un primo tempo ad essere utilizzata per costruire il prodotto finale.
La seconda eccezione consente la fornitura di dispositivi protesici temporanei che possono essere utili per la realizzazione dei dispositivi definitivi; questo permette, negli ausili ad altissima personalizzazione (ad esempio alcune protesi d’arto), di effettuare delle prove di assestamento prima di giungere la protesi definitiva.
Va sottolineato che i dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate, dei soggetti con enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti con amputazione di arto. Per gli amputati di arto inferiore o con amputazione bilaterale di arto superiore, la fornitura del dispositivo provvisorio è alternativa a quella del dispositivo temporaneo.
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