Come ogni anno, l’analisi della Legge di Bilancio, presenta un’occasione per valutare ciò che il Governo ha inteso inserire riguardo, in particolare, le famiglie e le persone con disabilità.

A differenza degli scorsi anni però, dove l’analisi del Nostro Centro Studi, era stata sempre “asettica”, non acuendo oltremodo, criticità magari rilevate nell’analisi del testo, quest’anno non possiamo fare a meno di attenzionare un dato preoccupante.

Se da un lato, come vedremo, la legge ha istituito un “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità”, nulla si rileva purtroppo, in tema di politiche lavorative, sanitarie e scolastiche in favore dei lavoratori/ici, studenti e studentesse, famiglie e persone con disabilità. Eppure, le organizzazioni maggiormente rappresentative, invitate in sede di Commissioni riunite, avevano presentato le loro proposte emendative, evidenziando alcune preoccupazioni circa la mancanza di previsioni economiche che avrebbero limitato l’esigibilità dei diritti da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Questo perché le complessità economiche e sociali che attualmente segnano il nostro Paese impongono una sollecitazione collettiva attiva e capace di fronteggiare le plurime emergenze sociali ed economiche del Paese nell’ottica di una crescita diffusa e inclusiva così da permettere di garantire e realizzare il pieno sviluppo sociale ed economico dal centro alle periferie.

Dall’analisi del testo, però, le proposte non sono state recepite. Ad ogni buon conto, la manovra 2024, che precedentemente era composta da 109 articoli e 6 allegati, a seguito dell’esame dei due rami del Parlamento, è stata divisa in 2 sezioni, 6 allegati, due tabelle, due quadri generali riassuntivi ed il bilancio per azioni; nella prima sezione i precedenti articoli sono stati rinumerati all’interno di un articolo unico, composto da 561 commi, mentre nella seconda sezione, sono stati inseriti gli articoli da 2 a 21.  

Passiamo ad analizzare le varie sezioni, partendo dalle misure sulla disabilità.

Indice

                                             

DISABILITÀ

Nell’art. 1, i commi da 210 a 216 sono interamente dedicati all’istituzione di un Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità e la relativa sua operatività a partire dal 1° gennaio 2024.

Obiettivo del fondo è quello di assicurare un’efficiente programmazione delle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.

La dotazione annua del Fondo Unico per il 2024 sarà di euro 552.177.454; a decorrere dal 2025  sarà pari a 231.807.485 di euro.

Inoltre le risorse  individuate con l’articolo 8, comma 1,del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, ( che aveva istituito un fondo  al fine di sostenere gli enti  del  terzo  settore  e  gli  enti religiosi   civilmente riconosciuti che    gestivano    servizi sociosanitari   e   sociali   svolti    in    regime    residenziale, semiresidenziale  rivolti  a  persone  con  disabilità, per far fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo  e quarto trimestre del 2022) che non sono state utilizzate, nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili, potranno essere destinate, a decorrere dall’anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo, ad iniziative collegate a una o più delle finalità indicate, che analizzeremo nel proseguo.

Sempre sulle risorse sopra evidenziate, è stata autorizzata inoltre una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché una ulteriore spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025.

Cosa molto importante è che, l’istituzione di questo fondo unico comporterà l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2024 del:

  1. Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità ( istituito dall’articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69);
  2. Fondo per l’assistenza  all’autonomia e  alla  comunicazione  degli  alunni  con  disabilità (istituito dall’articolo 1 commi 179 e 180 della legge 30 dicembre 2021, n. 234);
  3. Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ( istituito dall’articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
  4. Fondo  per  l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia ( istituito dall’articolo 1 comma 456 della legge 30 dicembre 2018, n. 145);

Tutti i Fondi abrogati, rientrano all’interno del Fondo unico e pertanto finanziati con le risorse in esso contenute.

Infatti le risorse saranno destinate a finanziare una o più azioni, e precisamente:

  1. potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado; 
  2. promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive; 
  3. inclusione lavorativa e sportiva
  4. turismo accessibile
  5. iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico; 
  6. interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare
  7. promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione; 
  8. promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

L’utilizzo del fondo, sarà disposto con uno o più decreti del Ministero per le disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. 

A decorrere dall’anno 2025, poi, gli enti territoriali beneficiari delle risorse saranno sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

Si prevede inoltre, al comma 216 che il “Fondo per le  politiche in favore delle persone con disabilità”  istituito dal comma 178 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, ( il “vecchio” Fondo per la disabilità e non autosufficienza istituito con l’articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160 sarà ridotto di 320.369.969 milioni per l’anno 2024 per poi essere incrementato di 85 milioni di euro a partire dal 2026.

Il taglio è sicuramente dovuto alle risorse che erano state stanziate per il Fondo con la Legge di bilancio del 27 dicembre 2019 n. 160, al  fine  di  dare  attuazione  a  interventi  in  materia  di disabilità finalizzati al riordino e  alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità.

Quel Fondo era stato poi ripreso dalla Legge delega in materia di disabilità (L. 227/2021) all’art. 3 comma 1 lett. A, finalizzato agli interventi in materia, con l’intento specifico di dare attuazione alla stessa negli anni 2022 e 2023.

Ulteriore modifica è quella introdotta dal comma 247 che ha stanziato al Fondo per l’Alzheimer e le demenze, istituito con l’art. 1 comma 330 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, una dotazione di ulteriori 4,9 milioni di euro per l’anno 2024 e di ulteriori 15 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026   ( a differenza del 5 milioni di euro in precedenza stanziati per gli anni 2021, 2022 e 2023).

MISURE PER DONNE, FAMIGLIE E LAVORO

Mutui prima casa 

La legge interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) e cioè sulla possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. 

Vengono assegnati al Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l’anno 2024.

Si prevede l’inclusione, tra le categorie prioritarie, di “famiglie numerose” che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali. 

In relazione alle domande presentate da tali famiglie vi sono delle specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio. 

Vi sono inoltre, ulteriori disposizioni che sono applicabili alle agevolazioni nei casi di surroga del mutuo originario.

Incremento Bonus asili nido

Viene previsto che per i nuclei familiari con nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, si prevede l’incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati, elevato a 2.100 euro.

Conferma bonus “Carta dedicata a te”

Viene incrementato il Fondo destinato all’acquisito di beni alimentari  di  prima  necessità  da parte dei soggetti in possesso  di  un  indicatore  della  situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro oltre al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti.

Bonus sociale elettrico

E’ confermato per il trimestre gennaio marzo 2024 il contributo straordinario ai clienti già titolari del bonus sociale elettrico.

Riduzione della pressione fiscale alle lavoratrici madri

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. 

L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Stanziamento per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo viene incrementato, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. 

Si prevede che tali risorse vengano ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

Per l’implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Al fine di assicurare un’adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell’ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza.

Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative a carattere continuo e permanente, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di euro 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato “Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Sgravio totale per l’assunzione di  donne vittime di violenza di genere

Per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, viene previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. 

La durata va da 12 mesi per i contratti a termine a 18 mesi per contratti a tempo indeterminato.

Fringe benefit

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, e cioè sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Congedo parentale

Viene previsto un ulteriore mese di congedo retribuito per i genitori con figli fino a 6 anni con indennità pari al 60% invece che 30%; viene inoltre confermato per gli altri 4 mesi l’indennità a 30% ed un 1 mese con indennità all’80%, introdotta l’anno scorso e confermata solo per il 2024.

Esclusione dei titoli di stato dall’ISEE

Nel calcolo dell’ISEE familiare vengono esclusi i Titoli di stato italiani e si prevede un limite massimo di 50mila euro. 

Ammortizzatori sociali 

ISCRO 

Viene riconosciuta, a regime, per sei mensilità, l’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata in possesso di determinati requisiti.

CIGS ( Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria)

Vengono prorogate misure come:

  • le indennità previste per i lavoratori dei call center e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio;
  • la CIGS per le imprese che cessano l’attività produttiva e per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille;
  • l’integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva;
  • il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate.
  • la CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e la CIGS connessa alla riorganizzazione o crisi aziendale;

Inoltre Ulteriori ammortizzatori sono:

    1. incrementi delle risorse per la contrattazione collettiva riferita al triennio 2022- 2024 e l’indennità di vacanza contrattuale;
    2. la ridefinizione dei criteri di calcolo dell’indennità di malattia per la gente di mare;
    3. l’incremento di 50 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) e all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
    4. la proroga fino al 2026 dell’operatività del Fondo per le vittime dell’amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie correlate all’attività lavorativa prestata presso cantieri navali. 

Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

Si istituisce, all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026. 

L’importo suddetto è comprensivo delle risorse per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze.

SANITA’

Interventi per il personale della Croce Rossa italiana

Al personale della Croce Rossa italiana continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam rimborsabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Al personale civile e militare della CRI e quindi dell’Ente assunto da altre amministrazioni continua ad essere corrisposta, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimenti – limitatamente al trattamento fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa – e il trattamento del corrispondente personale dell’amministrazione ricevente.

Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego per il triennio 2022-2024

Viene incrementato, per il triennio 2022-2024, di 3 miliardi di euro di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Le disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 

Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria e dell’altro personale.

Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali

Vengono cancellati i tagli alle pensioni di vecchiaia di medici, operatori sanitari, dipendenti degli enti locali, ufficiali giudiziari e insegnanti, mentre – ad esclusione del settore della sanità – vengono confermati i tagli a quelle anticipate così come previsto nel ddl bilancio. 

Nel settore della sanità, invece, la decurtazione sarà più soft e diminuirà man mano che si ritarderà l’anticipo del pensionamento.

L’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. 

Il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi. 

Per questo al personale sanitario sarà consentito restare in servizio oltre il quarantesimo anno di servizio ma non oltre i 70 anni.

Per quanto riguarda medici, infermieri, dipendenti enti locali, insegnanti d’asilo e ufficiali “il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se sono maturati entro il 31 dicembre 2024, 4 mesi se sono maturati entro il 31 dicembre 2025, 5 entro il 31 dicembre 2026, 7 mesi entro il 31 dicembre 2027 e 9 mesi entro il 31 dicembre 2028.

Per i medici e le altre categorie di dipendenti pubblici già citate, la riduzione del trattamento pensionistico è ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile per gli iscritti alla cassa per la pensione dei sanitari e per quelli alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali che cessano l’ultimo rapporto di lavoro da infermieri. 

Questo per assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l’erogazione dei livelli assistenziali di assistenza.

Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d’affezione

Presso il Ministero della Salute viene istituito un Fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d’affezione nel pagamento delle visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie e nell’acquisto di farmaci veterinari. 

Viene previsto uno stanziamento di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Potranno accedere a questo fondo i proprietari di animali d’affezione con un Isee inferiore a 16.215 euro e un’età superiore ai 65 anni.

Incremento tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive

Per fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, viene estesa fino al 31 dicembre 2026, la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico, disponendo, contestualmente, che questi incrementi riguardino, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. 

Vengono poi espressamente fatte salve le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l’orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi.

Per le stesse finalità è prevista l’applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle stesse disposizioni anche alle prestazioni aggiuntive svolte dal personale sanitario operante nelle aziende ed enti del SSN, disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. 

Viene poi stabilito che l’aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi  al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.

Anche in questo caso vengono poi espressamente fatte salve le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l’orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi.

E’ stata autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. 

Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Viene poi previsto che, l’Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell’adozione del Piano nazionale per il governo delle liste di attesa, presenti al Comitato Lea una relazione semestrale sullo svolgimento dell’attività intramoenia, da prendere in considerazione per la valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica

Si interviene, sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, il quale è stato rideterminato nella misura dell’8,5 per cento a decorrere dall’anno 2024. 

In secondo luogo, è stato rideterminato il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno.

Infine, è stato confermato il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento.

Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali

E’ stato previsto che, al fine di favorire gli assistiti nell’accesso al farmaco in termini di prossimità, entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, l’Agenzia italiana del farmaco provveda ad un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (Pht), individuando l’elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT alla classe A, nonché l’elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. 

La misura è volta a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alla farmacie convenzionate col Servizio sanitario nazionale di dispensare farmaci ad oggi reperibili solo presso le farmacie ospedaliere, allo scopo di favorire la dispensazione capillare del farmaco a favore della collettività attraverso la rete delle farmacie di comunità.

Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa

Le Regioni e Province autonome vengono autorizzate a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste dall’incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario, potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati,  relativamente all’aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l’attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa.

Finanziamento per aggiornamento dei Lea

Per consentire l’aggiornamento dei Lea è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare

Viene istituito presso il Ministero della Salute un Fondo per i test Next-Generation Sequencing con una dotazione di 1 milione di euro per il 2024 per il potenziamento dei test di profilazione genomica come indagine di prima scelta o approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata.

Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri e contributo al Servizio sanitario nazionale

E’ stata introdotta una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest’ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. 

Si prevede che le risorse derivanti da questa compartecipazione alla spesa sanitaria, siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale.

Vi sono modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all’importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l’iscrizione al Ssn in luogo della stipula di polizza assicurativa e all’importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN. 

Viene inoltre introdotto un sistema di adeguamento degli importi dei contributi anzidetti e si precisa la destinazione di questi ultimi.

Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell’assistenza territoriale

Al fine di supportare ulteriormente l’implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell’assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, la spesa massima autorizzata con la Legge di bilancio 2022, è incrementata di 250 milioni di euro per l’anno 2025 e di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 

Per garantire quanto previsto dalla legge 38/2010 in tema cure palliative e terapia del dolore, a decorrere dal 2024, l’importo è incrementato di 10 milioni di euro annui.

Una quota delle risorse incrementali pari a 240 milioni di euro per l’anno 2025 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Investimenti dell’Inail in edilizia sanitaria

E’ stata prevista una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell’Inail destinati all’ammodernamento delle strutture sanitarie e all’ampliamento della rete sanitaria territoriale. 

Si prevede inoltre che le iniziative di investimento per la realizzazione o l’acquisto di immobili destinati a tali finalità siano individuate con decreto ministeriale annuo, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Contributo in favore dell’Istituto nazionale per la promozione della salute in favore delle popolazioni migranti

E’ stata autorizzata la corresponsione di un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall’anno 2024, in favore dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l’attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.

Il contributo viene destinato, tra l’altro, alle iniziative finalizzate dall’Inmp alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del Ssn, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità.

MISURE FISCALI

Plastic Tax e sugar tax 

Viene posticipata al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

Ricordiamo che la “Plastic tax” è un’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

Mentre la “Sugar Tax” è un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate:

  • nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti;
  • nella misura di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Iva per pannolini e seggiolini per auto

Il successivo comma 45, riporta al 10% l’IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.

Pellet

L’articolo 1, comma 46, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Accise sul tabacco

Vengono rimodulati, innalzandoli, alcuni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Il comma 54 modifica tra l’altro la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e ad ulteriori contributi previsti dalla medesima legge. 

Locazioni Brevi

Viene aumentata dal 21 al 26 per cento l’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta.

Viene previsto che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. 

Una ulteriore modifica, infine, sulle modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi, distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Plusvalenze realizzate con cessione di immobili realizzati con “Superbonus”

Vengono aggiunte, tra i redditi diversi, ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus.

Viene previsto che alle plusvalenze si può applicare l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento e si dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Esenzione IMU per determinati immobili

Viene chiarita l’esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.

Adeguamento delle esistenze fiscali

E’ prevista per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio. 

L’adeguamento, relativo al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. 

A seconda che venga effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

Verifiche

Viene disposto che l’Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

Pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili 

Viene elevata, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

SCUOLA 

Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico triennio 2022-2024

Per il rinnovo del triennio contrattuale 2022-2024 dei lavoratori dei settori pubblici, oltre all’indennità di vacanza contrattuale attualmente percepita, viene previsto:

  • per il 2024 un incremento dell’indennità di vacanza contrattuale pari a 6,7 volte il suo valore annuale che è stato già disposto con il DL n.145/2023 
  • ulteriori 3 miliardi di euro per un importo complessivo di 5 miliardi di euro a regime, pari a un incremento del 5,78%. 

Agenda Sud

Sono prorogati fino al 15 aprile 2024 gli incarichi temporanei del personale ATA, previsti dall’art. 21 commi 4 bis e 4 bis.1 del DL 75/23 convertito in L. 112/2023 fino al 31 dicembre 2023 per:

  • attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno le istituzioni scolastiche hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, 
  • contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, nelle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia individuate nell’ambito del piano “Agenda Sud” sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti. 

A tal fine, sono stanziate risorse pari 50,33 milioni di euro.

Inoltre, al fine di potenziare l’organico dei docenti per l’accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud» è autorizzata per l’anno scolastico 2024/2025 la spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e 10.000.000 euro per il 2025.

Viene autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per proseguire le iniziative e i progetti per ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale nelle istituzioni scolastiche statali, anche per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI.

Sono previste le seguenti azioni e iniziative:

    • rafforzare le competenze di base degli studenti; 
    • promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine; 
    • promuovere l’apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell’organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative; 
    • promuovere il supporto socio-educativo. 

Fondo per i tutor

Vengono finanziate le attività di “tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento”.

Il fondo, istituito dalla legge 197/2022, con la dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2023, è incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025

Le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale insieme a ulteriori finanziamenti individuati dal CCNL Istruzione e Ricerca o da altri finanziamenti europei. 

Viene assegnata priorità alle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche individuate nell’ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI.

Acquisto abbonamenti giornali da parte delle istituzioni scolastiche

Viene ribadito  il mantenimento della possibilità delle scuole statali e paritarie di ricevere un contributo fino al 90 per cento per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. 

Il contributo non sarà più riconosciuto né per l’acquisto effettuato dalle scuole né per i singoli studenti che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi.

Piano nazionale di formazione del personale docente

Vi è un’autorizzazione di spesa di 39,4 mln di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l’integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e ATA.

FUN Dirigenti Scolastici

Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, è incrementato di 700.000 euro per l’anno 2024 e di 3.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. 

I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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