Riportiamo un comunicato stampa che l’INPS ha diramato lo scorso 28 luglio in merito all’erogazione dell’indennità una tantum.

Nel decreto-legge n. 50/2022 la circolare prevede che l’indennità di 200e fosse erogata d’ufficio dall’INPS per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, in tale dettato normativo non si faceva però menzione alle persone con disabilità titolari esclusivamente dell’indennità di accompagnamento,

Tale comunicato si è reso pertanto necessario per chiarire che, l’indennità una tantum, verrà erogata dal datore di lavoro che procede all’accredito diretto (art. 31 del decreto-legge n. 50/2022) sempre qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Avevamo già trattato l’argomento su Handylex nell’approfondimento intitolato Nel “Decreto aiuti” una indennità “una tantum” per pensionati ed altre categorie di soggetti ed oggi il comunicato di INPS diviene quantomai importante per fare ulteriore chiarezza in considerazione del fatto che molte persone con disabilità precettori della sola indennità di accompagnamento non si erano viste riconoscere tale indennità.

Chi lavora sia nel pubblico che nel privato ed è titolare di sola indennità di accompagnamento (o comunicazione), in presenza dei requisiti previsti, riceverà  pertanto il bonus direttamente dal proprio datore di lavoro.

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