Ciechi civili: l’indennità speciale per i ciechi parziali

L’indennità speciale è stata istituita dall’articolo 3 della Legge 21 novembre 1988, n. 508.

L’indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall’età e dal reddito personale dell’interessato.

Condizioni:

  • è indipendente dall’età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
  • è indipendente dal reddito personale.

Importo 2021: euro 213,79 per 12 mensilità.

L’erogazione dell’indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l’indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.
L’indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.


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