Circolare – Regione Veneto – 27 maggio 1994, n. 16

“Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di “volontariato”. Conferenza regionale del volontariato. Adempimenti attuativi (art. 7 Ir n. 40/1993).”

(Pubblicats in B.U.R. 10 giugno 1994, n. 48)

(Indirizzata a: organizzazioni di volontariato)

Si precisa quanto segue in ordine alle interpretazioni della Ir 30-08-1993, n.40, relativo alla conferenza regionale del volontariato, tenuto conto delle segnalazioni fatte pervenire dalle organizzazioni di volontariato sui seguenti punti:

1. rilevanza di ” organizzazione regionale” come previsto dalla lettera a) del 2° comma;

2. classificazione di “coordinamento provinciale” relativamente al numero di rappresentanti per provincia e alla tipologia del coordinamento provinciale;

3. qualificazione di una organizzazione operante a livello nazionale ma non presente in almeno tre province in sede regionale;

4. qualificazione di organizzazioni presenti in più provincie con scopi analoghi, ma autonomamente riconosciute come singole organizzazioni con proprio statuto e denominazione;

5. organizzazioni scritte al registro e singolarmente presenti in tre province, coordinate di fatto in organismi a livello regionale, in quanto hanno la stessa denominazione e scopi statutari;

6. organizzazioni rappresentate sia a livello regionale sia a livello provinciale;

7. organizzazioni rappresentate a livello provinciale sia singolarmente sia dal coordinamento provinciale;

8. organizzazioni iscritte negli elenchi del volontariato di protezione civile e solo in questi riconosciute con rilevanza regionale o provinciale ma non riconosciute tali nel registro regionale del volontariato ai sensi della Ir n. 40/1993.

Preliminarmente va sottolineato che la conferenza regionale del volontariato è un organismo che è stato previsto per favorire la partecipazione democratica, l’informazione e la crescita culturale del volontariato liberamente riunito in spazi istituzionali.

Da questo punto di vista, poiché la legge regionale interviene a disciplinare solo i rapporti esistenti con le organizzazioni iscritte al registro, l’iscrizione al medesimo costituisce requisito indispensabile per la partecipazione alla conferenza regionale.

Le organizzazioni quindi che hanno segnalato propri rappresentanti, ma non risultano iscritte, devono regolarizzare la loro posizione con l’iscrizione al registro regionale del volontariato.

Per risolvere i problemi sopra citati e nell’intento di rendere semplice l’attuazione dell’art. 7 in questione, si formulano per ciascun punto le seguenti precisazioni:

Punto 1

La qualificazione di “regionale” richiesta alla lettera a) dell’art. 7 per una organizzazione di volontariato ha natura organizzativo istituzionale quindi deve trovare riscontro in una precisa norma dello statuto della medesima.

In tal senso la richiesta presenza in almeno tre province deve essere documentata nello statuto con appositi riferimenti all’istituzione di sezioni locali periferiche che siano ovviamente collegate con la sede centrale ma che necessariamente siano garantite nella loro autonomia gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa.

Tale rilievo acquista valenza non solo con riferimento agli effetti formali per la partecipazione dell’organizzazione alla conferenza ma, anche soprattutto, per la capacità operativa riconosciuta alla sezione locale-periferica di intraprendere in proprio, pur in adesione e nel rispetto delle comuni linee statutarie, iniziative con gli enti terzi che abbiano rilevanza giuridica (contributi degli enti locali, convenzioni, partecipazione alle tematiche della realtà locale, etc.).

In carenza di disposizioni statutarie in tal senso orientate, devono essere prodotte in via transitoria e nelle more dell’adeguamento statutario, autocertificazioni rese ai sensi della legge 14-01-1968, n. 15, dal rappresentante legale dell’associazione interessata.

Punto 2

In ordine alla lettera B) dell’art. 7, va sottolineato che per ogni provincia deve essere destinato un solo componente in rappresentanza del coordinamento costituito:

– dalle organizzazioni di volontariato singolarmente iscritte al registro regionale e che operino e abbiano sede nella provincia e siano aggregate in un coordinamento dio fatto che non risulti iscritto al registro;

– dalle associazioni iscritte e non iscritte, operanti a livello provinciale che risultino però aggregate in un coordinamento provinciale regolarmente iscritto al registro. In questa ipotesi le organizzazioni non iscritte, in quanto aderenti a uno statuto sottoposto alla disciplina della legge regionale, devono possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per le organizzazioni iscritte al registro regionale del volontariato.

Punto 3

In ipotesi di una organizzazione di volontariato che opera a livello nazionale va precisato che la medesima organizzazione può essere qualificata anche come regionale, ai fini della conferenza, nel caso in cui sia presente nel territorio regionale almeno in tre province, come previsto dalla lett. a) del comma 2. In mancanza di tale requisito la predetta organizzazione deve necessariamente confrontarsi con il coordinamento della provincia di appartenenza per poter designare il componente di cui alla lettera B) dell’art. 7.

Punto 4

L’ipotesi dell’esistenza di varie organizzazioni di volontariato presenti in diverse province e aventi analoghi scopi statutari ma singole iscrizioni, trova la seguente soluzione:

– ciascuna organizzazione si accorda al coordinamento provinciale di competenza territoriale;

– le organizzazioni interessate si accordano per la costituzione di una federazione regionale che

operi in almeno tre province e che le raccolga sotto un’unica denominazione e disciplina statutaria.

Punto 5

L’ipotesi di federazione regionale non iscritta al registro regionale, le cui sezioni locali sono presenti in almeno tre province e sono regolarmente al suddetto registro con la medesima denominazione e i medesimi scopi statutari, rientra in quanto alla lett. a) del co. 2° dell’art. 7, in base al quale alla federazione spetta la designazione di propri rappresentanti all’interno della conferenza del volontariato.

Punto 6

Le organizzazioni hanno segnalato propri nominativi a livello regionale, sono rappresentate nell’ambito della conferenza regionale solo dai componenti segnalati da quest’ultime.

Punto 7

Le organizzazioni che hanno segnalato propri nominativi sia individualmente sia nell’ambito del coordinamento provinciale sono rappresentate all’interno della conferenza dai rappresentanti designati da ciascun coordinamento provinciale.

Punto 8

Le qualificazioni di regionale o di provinciale che le organizzazioni di volontariato di protezione civile ricevono in altri elenchi non operano ai fini dell’applicazione dell’art. 7 della lr n. 40/1993. Anche per tali organizzazioni trovano applicazione le disposizioni previste per tutte le organizzazioni di volontariato come sopra riportate.

Per arrivare in tempi brevi all’attivazione della conferenza regionale, si invitano le Ssll ad adottare i conseguenti provvedimenti sulla base delle indicazioni sopra riportate facendo pervenire le conseguenti segnalazioni entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

In mancanza delle predette designazioni il Presidente della Giunta regionale provvederà d’ufficio alle nomine dei rappresentanti segnalati tenuto conto dell’opportunità della presenza di un rappresentante provinciale per ciascuna provincia.

Si ricorda a tal proposito che in attuazione del comma 3 dello stesso art. 7, il Presidente della Giunta regionale provvederà con proprio decreto a nominare solo i rappresentanti regionali e provinciali regolarmente designati e che la Giunta regionale, per il tramite degli uffici dello scrivente dipartimento, cui le ssll possono rivolgersi per chiarimenti e informazioni, è competente in materia di vigilanza e controllo del rispetto della normativa regionale e ciò al fine di garantire anche il regolare funzionamento della conferenza regionale del volontariato.

Nel caso in cui un’organizzazione regionale o un coordinamento provinciale, non segnali in tempo utile il nominativo del proprio rappresentante, il Presidente della Giunta regionale provvederà anche successivamente all’insediamento della conferenza regionale con proprio decreto a nominare i nuovi rappresentanti, accertati i requisiti formali previsti per legge e sentita in merito la conferenza medesima.

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