Circolare Agenzia delle entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, 20 aprile 2005, n. 15/E

Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale.”

(omissis)

5. SPESE SANITARIE

D. L’articolo 15, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, prevede che le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari, anche non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dai familiari stessi. Al riguardo si chiede se il beneficio debba essere limitato alle sole spese sanitarie affrontate in una struttura privata e connesse con la patologia esente e, in tal caso, attraverso quale documentazione deve essere verificata tale condizione. In particolare si chiede se è possibile accettare una autocertificazione.

R. La norma agevolativa prende in considerazione l’ipotesi in cui un contribuente affetto da una patologia che dà diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket) si rivolge, per la cura di tale patologia, ad una struttura sanitaria privata pagando la prestazione. La detrazione al familiare (per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dalla persona affetta dallapatologia in questione) è quindi concessa in relazione alle sole spese connesse con la patologia che dà diritto all’esenzione dal pagamento del ticket.

La riferibilità della spesa alla patologia esente deve risultare o da documentazione medica o da autocertificazione sottoscritta dal familiare affetto dalla patologia.

6. AUTOVEICOLI PER DISABILI

6.1. SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

D. La detrazione concessa per le spese di manutenzione straordinaria dell’autoveicolo di un disabile può essere rateizzata così come previsto in caso di acquisto del veicolo? Ed inoltre, le suddette spese per poter essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall’acquisto o possono essere sostenute anche in anni successivi?

R. L’articolo 15, comma 2, lettera c), del Tuir, prevede la detrazione dall’Irpef delle spese sostenute per l’acquisto di veicoli in favore di particolari categorie di soggetti disabili, con riferimento ad un solo veicolo nei limiti dell’importo massimo di 18.075,99 euro. La norma consente di suddividere la predetta detrazione in quattro quote annuali di pari importo.

Le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi dal 1994 in poi hanno precisato che tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese, oltre al costo di acquisto dell’autovettura, anche i costi per le riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione. Sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio, quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante. Le suddette spese di manutenzione non ordinariaconcorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. Tali spese, per poter essere detrattedevono essere sostenute entro i quattro anni dall’acquisto. Già con le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.F. Degli adempimenti previsti dall’assistenza fiscale 730 / 2003, (pubblicate sul Supplemento ordinario n. 44 alla G.U. n. 63 del 17 marzo 2003), commento al rigo E4, è stato precisato che dette spese non possono essere rateizzate.

6.2. DETRAIBILITÀ DELLA SECONDA RATA

D. Un portatore di handicap ha acquistato un’auto nel 2003 e non ha presentato per tale anno la dichiarazione dei redditi non usufruendo, quindi, della prima rata di detrazione. Chiede, pertanto, se può usufruire della seconda rata della detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo.

R. La risposta è affermativa, in analogia con quanto chiarito in materia di detrazione per spese per recupero del patrimonio edilizio nella circolare n. 95 del 2000. In particolare, al punto 2.1.2 della predetta circolare, è stato precisato che nell’ipotesi in cui il contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione nel corso dell’anno 1998, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della

fruizione della detrazione non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 1998 essendone esonerato, ovvero non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata l’importo delle spese sostenute, può usufruire dell’agevolazionerelativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 1999.

6.3 DETRAZIONE IN CASO DI FURTO DEL VEICOLO

D. Un contribuente portatore di handicap acquista un’auto nel 2002 e sceglie di rateizzare la detrazione. Nel 2003, l’auto viene rubata e il contribuente ne acquista un’altra. Pertanto ha diritto alla detrazione in relazione al nuovoacquisto. Chiede di conoscere se possa essere operata la detrazione relativa alle rate residue relative al veicolo rubato?

R. L’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, prevede che in relazione alle spese per l’acquisto di un autoveicolo da parte di un disabile spetta la detrazione d’imposta una sola volta ogni quattro anni, e che tale detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Il medesimo articolo precisa che se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, il contribuente possa fruire di una nuova detrazione anche prima della fine del quadriennio per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall’assicurazione. La norma, concedendo il nuovo beneficio non pregiudica il diritto all’agevolazione precedentemente acquisito. Pertanto, nell’ipotesi in cui il contribuente ha scelto la rateazione della detrazione in quattro quote annuali, ben può verificarsi che per alcuni anni usufruirà sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo.

6.4 ACQUISTO AUTO PER DISABILI

D. Ancora con riferimento all’acquisto di auto per disabili, si formulano i seguenti quesiti:

– In una famiglia composta da quattro persone, il padre e uno dei due figli fiscalmente a carico del padre sono disabili. Nel 2001 il padre ha acquistato per sè un’auto, con fattura a lui intestata; nel 2003 ha venduto l’autovettura e contemporaneamente ha acquistato una nuova auto con fattura intestata al figlio disabile, in quanto il tipo di disabilità del figlio necessita di un’auto diversa. Avendo usufruito nel 2001 della detrazione per acquisto auto, può nel 2003 usufruire di nuovo della detrazione?

– In una famiglia composta di quattro persone, il padre e i due figli fiscalmente a carico sono disabili. Nel 2001 il padre ha acquistato per sè un’auto, con fattura a lui intestata, nel 2003 il figlio fiscalmente a carico del padre, divenuto maggiorenne, ha acquistato un’auto per sé con fattura a lui intestata. Premesso che il figlio è a carico del padre, quest’ultimo può usufruire di un’ulteriore agevolazione per acquisto dell’auto anche nel 2003?

R: Sì, in entrambi i casi le agevolazioni possono essere fruite prescindendo dal vincolo dell’unico acquisto nei quattro anni

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