Circolare INPDAP – Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Uff. I – Normativa – 8 luglio 2003, n 36

“Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Perdita del requisito dell’invalidità superiore al 74%.”

Alcune Amministrazione ed Enti con personale iscritto a questo Istituto hanno sollevato delle perplessità in merito all’applicabilità dell’articolo 80 della legge n. 388/2000 nei confronti dei soggetti che solo per un determinato arco temporale dell’attività lavorativa abbiano patito un’invalidità superiore al 74% e che all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per effetto di un miglioramento, risultino invalidi in misura percentuale inferiore a quella suindicata.

Al riguardo si precisa che il beneficio in esame spetta esclusivamente per il periodo lavorativo espletato sussistendo la condizione invalidante nell’entità prevista dalla norma in oggetto, anche se transitorio.

Pertanto, l’arco temporale lavorativo in concomitanza del quale l’iscritto ha avuto l’effettivo riconoscimento di “invalidità superiore al 74%”, ed esclusivamente quello, potrà essere oggetto di maggiorazione, anche se all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il richiedente non risulti in possesso di detta percentuale di invalidità.

Si rappresenta, infine, che i benefici previsti dall’art. 80 della legge n. 388/2000 non sono cumulabili con altre maggiorazioni dell’anzianità contributiva attribuibili per la medesima menomazione e, conseguentemente, andrà riconosciuto quello fra i due risultante più favorevole. In particolare, l’articolo 9 della legge n. 113/1985 – per i soli centralinisti non vedenti – e l’articolo 2 della legge n. 120/1991 – per gli lavoratori minorati visivi – prevedono una maggiorazione, utile sia ai fini del diritto che della misura, di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella suddetta condizione, senza alcun limite massimo di contribuzione figurativa riconoscibile. Pertanto, il riconoscimento di tale beneficio, molto più favorevole rispetto a quello in favore dei lavoratori sordomuti ed invalidi, esclude l’attribuzione di quest’ultimo se derivante dalla medesima infermità.

Sull’argomento l’Inpdap ha emanato le seguenti disposizioni:Informativa n. 75 del 27 dicembre 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala

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