Circolare INPS – Direzione Centrale Prestazioni Temporanee 24 marzo 1995, n. 80

“Art. 33 della legge n. 104 del 05.02.92. Agevolazioni a favore degli handicappati. Attuazione commi 3 e 6. Variazione del piano dei conti.”

Sommario

Permessi a favore di genitori, parenti e affidatari di handicappati gravi di oltre 3 anni di età, tre giorni al mese, nonché a favore degli handicappati gravi che lavorano 3 giorni al mese o 2 ore giornaliere.
Con legge 27 ottobre 1993, n. 423, G.U. n. 253 del 27.10.93 in sede di conversione del D.L. 27 agosto 1993 n. 324, è stato precisato, al comma 3 ter dell’art. 2, che i permessi mensili di tre giorni previsti dal comma 3 della legge 05.02.92, n. 104, devono essere retribuiti. Il relativo onere, come riconosciuto dal Consiglio di Stato al quale era stato richiesto apposito parere, può essere quindi posto a carico dell’INPS, ai sensi del comma 4 dell’art. 33 della legge in oggetto, che fa rinvio all’art. 8 della legge n. 903/1977.
Trattandosi di disposizione interpretativa, possono essere riconosciuti i diritti conseguenti ai riposi eventualmente fruiti a decorrere dal 18.02.92, giorno di entrata in vigore della citata legge n. 104/1992.
Tenuto conto di quanto precede e dei chiarimenti intervenuti da parte dei Ministeri competenti, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 162 del 13 luglio 1993, si forniscono le seguenti istruzioni in ordine all’art. 33, commi 3 e 6, della citata legge n. 104.

1) Permesso mensile di tre giorni.

Il comma 3 dispone successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Il comma in esame, prevede quindi che successivamente al compimento del terzo anno di vita dell’handicappato, la lavoratrice madre o in alternativa (1)* il lavoratore padre hanno diritto a fruire del beneficio ivi previsto.
La circostanza che la possibilità di fruire dei medesimi permessi mensili sia riconosciuta anche ai parenti o affini entro il 3° grado indipendentemente dall’età del portatore di handicap, porta a concludere che tale facoltà non sia preclusa neppure ai genitori dell’handicappato che abbia superato la minore età.
La differente terminologia usata comporta però, che al genitore sia richiesta la convivenza con l’handicappato quando questi sia di maggiore età, convivenza invece non necessaria sino al diciottesimo anno dell’handicappato stesso.
I parenti ed affini di cui sopra, entro il terzo grado, (2)* per poter usufruire del permesso mensile, devono essere invece sempre conviventi con l’interessato, indipendentemente cioè dall’età di quest’ultimo.
Si rammenta che la possibilità di godimento dei permessi stabiliti dai commi 1 e 2 all’ art. 33 è subordinata alla materiale impossibilità per l’altro coniuge di assistere il bambino (vedi circolare n. 162/1993 par. 2).
Il criterio vale pure per i permessi mensili di tre giorni di cui si tratta per i bambini superiori a tre anni, il medesimo è estensibile anche al caso in cui il permesso è richiesto non dai genitori, ma da un parente o affine, nel senso che se l’assistenza all’handicappato può essere assicurata da altro soggetto non lavoratore convivente – parente o affine o coniuge – non è riconoscibile il diritto ai permessi in argomento.
Anche se la legge prevede testualmente il beneficio solo per parenti o affini, il diritto ai tre giorni di permesso deve essere riconosciuto anche al coniuge dell’handicappato purché convivente.
Un’interpretazione più restrittiva apparebbe incongruente, rispetto alla scelta manifestata dal legislatore di riconoscere meritevole di tutela agli affini cognati, suoceri, ecc., quando prestano assistenza e non anche il coniuge, legato da un vincolo più stretto al disabile.
Inoltre, in base al nostro ordinamento giuridico, il marito e la moglie, con il matrimonio, acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco dell’assistenza morale e materiale. Art. 143 c.c., che è sospeso soltanto nei confronti del coniuge che, allontanandosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi. Art. 146 c.c.
Si sottolinea che i tre permessi sono giornalieri, fruibili anche il continuità, ma non frazionabili a ore. E’ ovvio inoltre, che il permesso può essere concesso solo per le giornate effettivamente previste come lavorative.
Poiché le prestazioni in questione verranno presumibilmente richieste in larga parte in maniera ricorrente, sarà sufficiente che l’interessato presenti, per il godimento dei permessi giornalieri in argomento, una domanda valida per i dodici mesi successivi, con particolare modalità per i lavoratori agricoli, per i quali si rinvia al par. 5.
Se il lavoratore non è ancora in possesso della definitiva attestazione USL circa la gravità dell’handicap (v. in appresso) la domanda potrà essere avanzata solo per un periodo massimo di sei mesi. La scelta del lavoratore può essere modificata dallo stesso, in caso di sopravvenute esigenze di fruizione dei permessi in periodi diversi da quelli a suo tempo indicati.
Per dar titolo al beneficio di cui al comma in esame, oltre ai requisiti sopra indicati – parentela o affinità entro il 3° grado e convivenza quest’ultima tranne che per i genitori di minore fino a diciotto anni – valgono quelli ulteriori illustrati con circolare n. 162 del 13 luglio 1993 e cioè che l’handicap comporti una situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 104 oppure, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la USL che assiste il minore, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito in legge 27.10.1993, n. 423 e che l’handicappato non sia ricoverato a tempo pieno.
Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata espressamente una validità decorrente dalla data della domanda (3)*. La sopra indicata documentazione non definitiva dello specialista, produce effetto fino all’accertamento definitivo della commissione, che comunque ai sensi della citata legge n. 423/1993 art. 2, comma 3 e 3 bis, deve pronunciarsi entro centottanta giorni dalla domanda.
Circa la periodicità dell’attestazione della gravità dell’handicap si precisa che è sufficiente presentare annualmente dichiarazione di responsabilità che da parte dell’USL non si è proceduto a rettifiche o non è stato revocato o modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap.
Annualmente va rinnovata anche la dichiarazione, peraltro inserita nei moduli di domanda hand 1/genitori e hand 2/parenti- allegati 1 e 2 – di responsabilità che l’handicappato non è ricoverato, con l’impegno a dare tempestiva comunicazione in caso di successive modifiche della situazione di ricovero.
Le domande vanno presentate all’istituto e, in copia, al datore di lavoro, quest’ultime tranne i casi di pagamento diretto di lavoratori agricoli. Si precisa che il modulo allegato 1, da riprodurre in loco come i rimanenti, è stato predisposto anche per l’utilizzo dei permessi richiesti dai genitori ai sensi dei primi due commi dell’art. 33, lo stesso sostituisce pertanto quello accluso alla circolare n. 162/1993.

2) Cumulabilità dei permessi con quelli previsti dalla legge 1204/71, art.7

Il comma 4 dell’art. 33 della legge n. 404 dispone testualmente ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo art. 7 della legge 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Si premette che la cumulabilità dei benefici previsti dal comma in esame può esplicarsi soltanto per i genitori e quindi sono esclusi il coniuge, i parenti ed affini, dell’handicappato, in quanto le prestazioni previste dall’art. 7 legge 1204/71, cumulabili con i benefici della legge 104 sono erogati alla sola madre o, in alternativa, nei casi previsti, al solo padre.
Inapplicabile appare anche la previsione di cumulabilità con l’astensione facoltativa di sei mesi comma 1, art. 7, legge n. 1204/1971, considerato che non è ovviamente ipotizzabile che l’interessato possa fruire del permesso delle due ore ai sensi del comma 2 art. 33 per un giornata già di totale astensione facoltativa in applicazione dell’art. 7 della legge n. 1204 dal lavoro.
La cumulabilità predetta non può neppure significare che, in presenza di una astensione facoltativa goduta da uno dei due genitori, l’altro possa richiedere i benefici previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 33 in oggetto, essendo le prestazioni, derivanti sia dalla legge 1204/71 che dalla legge 104/1992, dirette al medesimo scopo.
Nonostante il richiamo della legge, non è infine, ipotizzabile alcun cumulo dei tre giorni di permesso mensile previsti dal comma 3 dell’art. 33 con l’astensione facoltativa di sei mesi durante il primo anno di età del bambino, in quanto i tre giorni di permesso suddetti non possono essere richiesti che per l’assistenza di handicappati maggiori di tre anni di età.
Si precisa sul tema che, ai sensi del comma 2 dell’art. 33 in esame, il genitore può comunque chiedere di fruire del permesso di due ore giornaliere in luogo di una astensione facoltativa dal lavoro sia per i primi sei mesi previsti dalla legge n. 1204/1971 che per il periodo di prolungamento di questo fino ai tre anni previsto dalla legge n. 104/1992.
Ciò premesso, in sostanza, la previsione di cumulabilità prevista dal comma 4 può esplicare effetti solo per la malattia del bambino di età fino a tre anni comma 2, art. 7 legge 1204/71.
In luogo dell’astensione dal lavoro in via generale non indennizzata ai sensi della legge n. 1204/1971 o durante la stessa per la malattia del bambino inferiore a tre anni, i genitori possono fruire con i medesimi criteri di cui al precedente 4 cpv. del presente paragrafo, inconciliabilità tra godimento dell’astensione facoltativa, da parte di uno dei genitori, e godimento di permessi per l’assistenza agli handicappati, da parte dell’altro, di due ore di permesso giornaliero comma 2.
Per tale aspetto la previsione di cumulabilità sembra avere il solo effetto pratico (4)* di consentire al lavoratore che stia fruendo delle due ore di permesso per l’assistenza all’handicappato, l’astensione non retribuita per le ulteriori ore di lavoro della giornata quando il figlio handicappato minore di tre anni sia ammalato, ovviamente dovrà trattarsi di una malattia in fase acuta.
Altre cumulabilità non possono verificarsi anche per la fattispecie di malattia del bambino, infatti, vale l’argomentazione sopra esplicitata a proposito dell’astensione facoltativa durante il primo anno di età del bambino. L’astensione fino a tre giorni mensili comma 3, art. 33 compete solo per l’assistenza di handicappati di età oltre i 3 anni, mentre l’astensione prevista dal comma 2 dell’art. 7 della legge n. 1204 riguarda i bambini inferiori a tale età.

3) Permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile

Il comma 6 della legge n. 104 prevede che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3.
Il lavoratore handicappato maggiorenne, può quindi usufruire , a scelta, dei permessi giornalieri retribuiti di due ore o di quelli, egualmente retribuiti, per tutta la giornata fino ad un massimo di tre giorni al mese. (5)*Si sottolinea che deve trattarsi di lavoratore handicappato maggiorenne e in situazione di gravità.
Per l’accertamento di quest’ultima , si rinvia alle istruzioni impartite al par.1.
Si precisa che anche per tali soggetti la legge prevede che la concessione dei permessi sia subordinata alla condizione di non essere ricoverati a tempo pieno, condizione che peraltro è esclusa di per sé dalla concreta effettuazione dell’attività lavorativa.
Considerata la funzione dell’indennità e nelle linee di quanto emerge dal parere espresso dal Consiglio di Stato sull’argomento, si precisa anche che la diretta fruizione dei permessi in questione da parte dei lavoratori handicappati, ne impedisce il contemporaneo godimento da parte dei genitori, del coniuge e dei parenti o affini indicati dal comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104.
Per la domanda deve essere utilizzato il mod. hand 3/titolari all.3, per le cui modalità e periodicità di presentazione si rinvia al par.1.

4) Misura dell’indennità, categorie professionali beneficiarie e modalità operative di erogazione.

Come indicato al par. 1, la legge n. 423/1993 prevede che anche i permessi di cui al comma 3 in argomento siano retribuiti in misura intera, con ciò significando , a seguito del richiamo dell’art. 8 della legge n. 903/1977, che sono posti a carico dell’INPS e che gli stessi devono essere considerati tutti gli elementi della retribuzione rientranti nel concetto di paga globale di fatto giornaliera, che vengono corrisposti normalmente ed in forma continuativa, come applicato per i permessi di cui all’art. 8 della legge n. 903 c.d. per allattamento, a cui la legge stessa, art. 33, comma 4, rinvia.
Sono di conseguenza da osservare le istruzioni della circolare n. 134371 ago 2.4.1981, tenendo conto dei chiarimenti forniti con circolare n. 134378 ago del 31.08.1981.
Le indennità erogate ai sensi della citata legge n. 104 sono riconoscibili a carico dell’INPS soltanto per i lavoratori assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’istituto pertanto, in caso contrario, non sarà ammissibile alcun conguaglio da parte dei datori di lavoro, con i contributi dovuti all’istituto stesso.
I lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici non hanno, come noto, diritto all’estensione facoltativa dopo il parto, in quanto questa è incompatibile con la natura del relativo rapporto di lavoro.
Considerato che le prestazioni oggetto della presente circolare sono assimilabili all’estensione facoltativa suddetta, costituendone un prolungamento o essendo comunque a questa funzionalmente e logicamente collegate , si ritiene che, le prestazioni della legge n. 104, art. 33, non siano riconoscibili a tali categorie di lavoratori, compresi quelli handicappati.
Come già precisato col messaggio n. 27054 del 24.03.94, il diritto della lavoratrice dipendente a fruire dei permessi previsti dai commi 1 e 2 della legge n. 104 non è da intendersi escluso quando l’altro genitore svolge attività lavorativa autonoma.
A chiarimento del contenuto dell’ultimo cpc. del messaggio stesso, si precisa che, essendo l’astensione facoltativa un diritto derivato da quello della lavoratrice, (6)* è ovvio che il padre lavoratore dipendente non può fruire delle agevolazioni se la madre non è lavoratrice, ugualmente dipendente, avente diritto alla prestazione, salvo le eccezioni previste (vedi circolare n. 48 pmmc del 05.06.1987).
Per le modalità operative del conguaglio, si dispone quanto segue:
– L’importo delle indennità di cui al comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92 dovrà essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM 10/2 preceduto dalla dicitura ind. art. 33, C. 3, legge 104/92 e dal codice di nuova istituzione LO56.
– L’importo dell’indennità relativa alle due ore di permesso giornaliero spettante agli handicappati che lavorano art. 33, comma 6, dovrà essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM 10/2 preceduto dalla dicitura ind. art. 33, C 6, legge 104/92 e dal codice di nuova istituzione LD57.
– L’importo dell’indennità relativa ai permessi mensili di 3 giorni spettanti agli handicappati che lavorano art. 33, comma 6, dovrà essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM 10/2 preceduto dalla dicitura ind. art. 33, C 6, legge 104/92 e dal codice di nuova istituzione LO58.
Per la definizione delle indennità relative ai riposi già fruiti anteriormente all’emanazione della presente circolare, deve essere adottata la procedura delle regolarizzazioni.

5) Lavoratori agricoli

Per l’erogazione in forma diretta delle indennità previste sia dai commi 1 e 2, che dai commi 3 e 6, a favore dei lavoratori agricoli, si rinvia il linea generale alle istruzioni fornite con circ. n. 25 PMMC del 07.08.1986.
Tanto comporta che ciascun assicurato deve presentare all’INPS, la richiesta di prestazioni, con cadenza non inferiore al mese, dopo il reale godimento dei riposi.
Alla domanda annuale, effettuata sui consensi moduli hand 1 o hand 2 o hand 3, dovrà infatti essere allegato, per il primo mese, il mod. hand/agr.allegato 4, contenente la dichiarazione del o dei datori di lavoro, per ogni mese considerato, ai fini dell’individuazione delle giornate di lavoro sulle quali è stato fruito il beneficio di legge.
Per i permessi successivi sarà sufficiente produrre ulteriori mod. hand/agr.per ciascuno dei mesi interessati.
Si precisa comunque che le prestazioni di cui al comma 3, tre giorni di riposo al mese, non risultano materialmente fruibili, considerate le caratteristiche dell’occupazione a giornata, dai lavoratori agricoli a tempo determinato, siano essi genitori, coniuge, parenti o affini dell’handicappato, ovvero essi stessi handicappati in situazione di gravità.
I lavoratori agricoli a tempo indeterminato possono invece, ovviamente, fruire anche dei riposi di tre giorni suddetti.
Le istruzioni operative per la liquidazione diretta dell’indennità ai lavoratori agricoli saranno fornite a parte.

6) Orario di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliere

In analogia a quanto previsto dell’art. 10 della legge n. 1204/1971, in materia di durata dei permessi orari giornalieri c.d. per allattamento, si precisa che le due ore di permesso giornaliero stabilite al comma 2 dell’art. 33 della legge n. 104 possono essere riconosciute soltanto ai lavoratori tenuti a prestare attività lavorativa per oltre sei ore al giorno. In caso di prestazione di lavoro fino alle sei ore giornaliere e riconoscibile una sola ora di permesso.
Si applicano in proposito le disposizioni della già citata circolare 134371 ago del 02.04.1981, tenendo presenti i chiarimenti di cui alla circolare n. 48 PMMC del 07.03.1989.

7) Disposizioni varie

A) – Affidatari

Le istruzioni fornite sia con la presente circolare , che con la citata circolare n. 162 si applicano, oltrechè ai genitori, pure adottivi, anche agli affidatari delle persone handicappate in situazione di gravità comma 7, art. 33 della legge n. 104.

L’affidamento deve risultare da:

– Copia del provvedimento di affidamento rilasciato dal tribunale competente, con l’indicazione della sua durata presunta
– Copia del documento rilasciato dall’autorità competente attestante la data dell’effettivo ingresso del bambino handicappato nella famiglia affidataria.

Qualora il richiedente sia un lavoratore affidatario in luogo della moglie lavoratrice ugualmente affidataria, la domanda di usufruire delle agevolazioni in argomento e subordinata alla rinuncia della moglie, da comprovare con le modalità prescritte nel modulo hand/1
Si sottolinea in proposito, che per il beneficio di cui al comma 1, prolungamento dell’assenza facoltativa post partum, il compimento del terzo anno di età preclude l’ulteriore godimento dei benefici stessi, ancorché il periodo di astensione facoltativa di sei mesi prevista, entro il terzo anno di età del bambino, dall’art. 6 della legge n. 903/1977 dal 1 comma dell’art. 7 della legge n. 1204/1971, non sia stato fruito per intero, in quanto in bambino è entrato nella famiglia in prossimità del compimento del predetto terzo anno.
Analogo limite temporale, ovviamente, vale anche per i benefici di cui al comma 2, due ore giornaliere.

(B) – Contribuzione figurativa

Per i periodi di fruizione dei permessi di cui al comma 2 (vedi circolare n. 162/1993 citata, par. 5, 2° capoverso, nonché per quelli di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 33 in oggetto, così come per i riposi ex art. 10 della legge 30.12.1971 n. 1204), si conferma che non è prevista la possibilità dell’accreditamento figurativo, pur tenendo conto che la contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro manchi, in quanto il trattamento economico spettante durante tali periodi, non ha durata di retribuzione imponibile sempreché, ovviamente ne venga chiesto il rimborso a carico dell’INPS.
Si precisa altresì, che i periodi relativi ai permessi anzidetti, non possono neanche formare oggetto di riscatto ai sensi dell’art. 14 del decreto leg.vo 30.12.1992, n. 503, in quanto non rientranti nella previsione di tale norma, la quale disciplina esclusivamente le ipotesi dell’astensione facoltativa dal lavoro per maternità dopo il parto e di altre ipotesi di assenza dal lavoro, che qui non interessano.
Quanto sopra vale sia per l’assicurazione generale obbligatoria, che per i fondi alternativi gestiti dall’istituto, con la sola eccezione di cui all’art. 2, primo comma – sub, lettera A della legge 1 giugno 1991, n. 166, secondo la quale i periodi di riposo ex art. 10 della citata legge n. 1204/1971, sono accreditabili figurativamente nel fondo di previdenza per i telefonici, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa.

8) Istruzioni contabili

Per l’imputazione contabile degli oneri conseguenti alle prestazioni previste nei precedenti punti della presente circolare, nonché dei relativi riaccrediti e degli eventuali recuperi, si fa rinvio alle modalità stabilite al paragrafo 6 della circolare n. 162 del 13 luglio 1993, con la precisione che ai conti ivi indicati, è stata opportunamente adeguata la denominazione come risulta dall’allegato n. 5.

Il Direttore Generale
Trizzino

Note
(1)* Su tale aspetto si rinvia alle indicazioni fornite con circolare n.162 del 13.07.1993.

(2)* E’ noto che i gradi di parentela, si computano art.76 c.c. conteggiando, per la parentela in linea retta, le generazioni, dal capostipite escluso al parente considerato così, ad es. la parentela nonno/nipote è di 2° grado, quella madre/figlio di 1° grado e così via. In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune e poi così ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite, ad esempio il grado di parentela tra fratelli è di 2° grado, quello zio/nipote è di 3° grado, quello tra cugini è di 4° grado questi ultimi sono perciò esclusi dai benefici dalla legge.
L’affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell’altro coniuge, art. 78 c.c.
Il grado di affinità è il medesimo che ha il coniuge con il proprio parente, così ad esempio il grado di affinità suocero/nuora o suocera/genero è di 1° grado, quello tra cognati è di 2° grado, e così via.
Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro, così ad esempio la moglie del cognato di una persona non è affine con quest’ultima.

(3)* Eventuali dimostrazioni dell’esistenza dell’handicap in data precedente, non possono essere prese in considerazione, in quanto solo con la domanda di riconoscimento della gravità prevista dalla legge, l’interessato ha manifestato la volontà di godere dei diritti dalla stessa previsti.

(4)* E’ peraltro verosimile che in tal caso il lavoratore, anziché fruire delle due ore giornaliere di riposo, opti, sia pure temporaneamente, per i benefici riconosciuti dal comma 1, e cioè del prolungamento dell’astensione facoltativa per tutta la giornata.

(5)* Qualora siano richiesti permessi giornalieri, nell’ambito di un mese in cui siano poi chiesti permessi orari, o viceversa, i permessi giornalieri vanno ridimensionati ad ore, in modo da non superare nel mese, il prodotto del numero dei giorni lavorativi per due.

(6)* Come confermato anche dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n.150/1994.N.B.

Gli allegati 1,2,3, e 4 saranno riportati nel solo testo a stampa.

All. 5 (omessi)

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