Circolare INPS – Direzione Centrale delle Prestazioni – 15 dicembre 1999, n. 217

Oggetto: Rinnovo delle pensioni per l’anno 2000

Nota Bene: per gli importi delle pensioni sociali e degli assegni sociali si veda la Tabella G; per gli importi e i limiti di reddito delle provvidenze economiche a favore dei minorati civili si veda la Tabella M

1 – Perequazione automatica

Il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 30 novembre 1999 (allegato 1), fissa nella misura dell’1,5 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l’anno 2000.

Il predetto decreto fissa inoltre nella misura definitiva dell’1,8 per cento l’aumento di perequazione automatica per l’anno 1999 già applicato nella misura previsionale dell’1,7 per cento. In occasione del rinnovo vengono determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi per l’anno 1999.

L’articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l’indice di perequazione delle pensioni:

  • è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
  • non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

Per le fasce di importo fino a cinque volte il trattamento minimo trova applicazione l’articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41; pertanto gli aumenti di perequazione sono attribuiti alla fascia di pensione di importo fino a due volte il trattamento minimo nella misura del 100 per cento, a quella compresa tra due e tre volte il trattamento minimo nella misura del 90 per cento e a quella compresa tra tre volte e cinque volte il trattamento minimo nella misura del 75 per cento.

Anche gli importi delle pensioni per l’anno 2000 sono stati calcolati applicando tale disposizione.

Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 1999 e 2000 e le fasce di pensione per l’applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell’allegato 2.

Anche per il rinnovo dell’anno 2000 sono state applicate le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) che prevedono il calcolo dell’aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti presenti per ciascun pensionato nel Casellario, erogati sia dall’INPS che da Enti diversi.

Per le modalità di applicazione si rimanda alla circolare n. 261 del 23 dicembre 1998.

2 – Rinnovo delle pensioni PS e AS

Con messaggio n. 17172 del 23 novembre 1999 (allegato 3) sono state comunicate le modalità di memorizzazione dei dati reddituali relativi alle dichiarazioni presentate nel corso dell’anno 1999.

Il rinnovo è stato effettuato considerando i nuovi redditi memorizzati per i quali le Sedi hanno provveduto alla trasmissione al sistema centrale entro il 3 novembre.

Le procedure hanno provveduto, nei casi in cui i redditi lo consentivano, ad attribuire a decorrere dal 1° gennaio 1999 l’aumento di lire 100.000 previsto dall’articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Gli arretrati relativi all’anno 1999 sono stati posti in pagamento in aggiunta alla rata di gennaio dell’anno 2000.

Alle pensioni e agli assegni sociali è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2000, anche l’ulteriore aumento di lire 18.000 mensili previsto dal primo comma dell’articolo 43 del disegno di legge n. 4236 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

L’aumento di 18.000 mensili è stato attribuito, come previsto dal secondo comma del citato articolo 43, anche ai trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, “in misura che consenta all’avente diritto di raggiungere un reddito pari all’importo della pensione sociale o dell’assegno sociale, tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell’assegno sociale”.

3 ­ Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)

Le pensioni e gli assegni in pagamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti (categoria INVCIV) sono stati rinnovati per l’anno 2000 applicando la percentuale di perequazione dell’1,5 per cento. In occasione del rinnovo sono stati determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento dello 0,1 per cento verificatosi per l’anno 1999.

Come da comunicazione del Ministero dell’Interno (allegato 4), a decorrere dal 1° gennaio 2000, è stato inoltre attribuito l’aumento di perequazione automatica nella misura del 2,75 per cento, alle diverse indennità.

Le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il 65mo anno nel corso dell’anno 2000 sono state ricalcolate con l’importo dell’assegno sociale a partire dal mese successivo al compimento dell’età.

4 ­ Rinnovo delle pensioni di categoria VOST

Alle pensioni di categoria VOST è stata attribuita, oltre alla perequazione per l’anno 2000, anche la perequazione per l’anno 1999. Il conguaglio relativo al 1999 viene posto in pagamento unitamente alla rata di gennaio 2000.

5 ­ Variazioni

In occasione delle operazioni di rinnovo sono state effettuate le variazioni elencate di seguito.

5.1 ­ Eliminazione delle pensioni localizzate a particolari uffici pagatori

Come operato in occasione dei precedenti rinnovi, le pensioni localizzate all’ufficio pagatore “ELI” ovvero “ELB” da data anteriore al 1° agosto 1999 sono state eliminate a decorrere dalla prima rata dell’anno 2000.Sono state eliminate le pensioni ai superstiti localizzate all’ufficio pagatore “SCA” e intestate ad unico titolare cessato dal diritto anteriormente al 1° gennaio 1999 e le pensioni sociali e gli assegni sociali d’importo pari a zero, a dicembre 1999.

Le Sedi, qualora non avessero già provveduto, dovranno eliminare le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare cessato dal diritto anteriormente all’anno 2000 e di importo pari a zero e non localizzate a ufficio pagatore SCA.

Si è provveduto ad eliminare gli indennizzi per cessazione dell’attività commerciale i cui titolari hanno compiuto l’età pensionabile di vecchiaia entro il 31 dicembre 1999.

5.2 ­ Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare scadente nell’anno 2000

Le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare scadente nell’anno 2000 sono state rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di perdita del diritto e con l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.

Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione, devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui il contitolare documenti il permanere del diritto come studente o inabile.

5.3 ­ Cessazione del coniuge a carico

Per le pensioni dirette erogate a titolare anche di pensione di reversibilità liquidata a seguito di decesso del coniuge si è provveduto a far cessare il trattamento di famiglia per l’eventuale coniuge ancora a carico. La cessazione ha effetto dalla decorrenza della pensione ai superstiti.

In tali casi si è provveduto inoltre ad azzerare la detrazione d’imposta per il coniuge a carico, se veniva attribuita. Per tali pensioni è stato inoltre memorizzato il flag di ricostituzione d’ufficio per determinare i conguagli relativi ai periodi anteriori al 1° gennaio 2000.

5.4 ­ Detrazioni di imposta per i pensionati residenti all’estero

Al fine di evitare tassazioni non corrette, si è provveduto all’azzeramento del codice detrazione di imposta “2” (non assoggettabile all’IRPEF in dipendenza di convenzione internazionale, per evitare la doppia imposizione fiscale) nei casi di presenza del codice “2” per la detassazione in GP3CE22 e di assenza del codice “1” di residenza all’estero in GP1AZ03.

Le Sedi devono provvedere all’acquisizione dell’informazione relativa alla residenza all’estero e al codice detrazione di imposta “2” con la nuova procedura SIMA in corso di rilascio.

6 ­ Tassazione delle pensioni

6.1 – Aliquote e scaglioni

Le trattenute IRPEF sono state operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 8 del disegno di legge n. 4236 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) .

In particolare è stata applicata l’aliquota del 25,5 per cento alla fascia di reddito compresa tra 15.000.001 e 30.000.000.

Gli scaglioni e le aliquote sono riportati nell’allegato 2.

6.2 – Detrazioni d’imposta

L’articolo 8 del disegno di legge n. 4236 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) prevede:

– l’aumento delle detrazioni per familiari a carico, fissando un importo di lire 408.000 per l’anno 2000, di lire 444.000 per l’anno 2001 e di lire 480.000 per l’anno 2002;

  • l’ulteriore aumento di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • l’aumento delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente.

Il citato articolo 8 prevede inoltre la modifica dell’ulteriore detrazione spettante, nel caso in cui alla formazione del reddito concorrano soltanto redditi di pensione e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, e stabilisce che:

  • la detrazione di lire 190.000 annue spetta per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l’ammontare del reddito di pensione non supera lire 9.400.000
  • la detrazione di lire 120.000 annue spetta per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l’ammontare del reddito di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
  • la detrazione di lire 360.000 annue spetta per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l’ammontare del reddito di pensione non supera lire 18.000.000;
  • la detrazione di lire 180.000 annue spetta per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l’ammontare del reddito di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
  • la detrazione di lire 90.000 annue spetta per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l’ammontare del reddito di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

La detrazione per i soggetti di età non inferiore a 75 anni spetta a decorrere dal periodo d’imposta nel quale il pensionato compie il settantacinquesimo anno di età.

Le tabelle aggiornate con le nuove detrazioni sono riportate nell’allegato 1.

6.3- Addizionale regionale all’IRPEF

Il decreto legislativo in corso di emanazione, contenente le disposizioni integrative e correttive dell’articolo 50 del decreto legislativo n. 446/97 sull’addizionale regionale all’IRPEF, prevede tra l’altro che “Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l’importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L’importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all’articolo 7bis del citato decreto n. 600 del 1973.”

Con messaggio n. 14238 del 29 ottobre 1999 (allegato 5) è stato comunicato che il pagamento della rata di dicembre e tredicesima dell’anno 1999 veniva effettuato senza la ritenuta per l’addizionale regionale all’IRPEF.

L’importo dell’addizionale regionale dovuta per l’anno 1999 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto nel corso dell’anno 2000 in 1l mensilità. Viene trattenuto in unica soluzione nel caso in cui l’importo sia inferiore a lire 1.100 annue.

6.4 – Addizionale comunale all’IRPEF

Con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stata istituita l’addizionale comunale all’IRPEF.

L’articolo 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ha previsto che l’addizionale comunale deve essere determinata all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi.

Il decreto del Ministero delle Finanze pubblicato sul supplemento n. 184 alla Gazzetta ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999 contiene l’elenco dei Comuni e delle aliquote approvate e da applicare a partire dal 1° gennaio 1999.

Come per l’addizionale regionale anche l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 1999 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto nel corso dell’anno 2000 in 1l mensilità. Viene trattenuto in unica soluzione nel caso in cui l’importo sia inferiore a lire 1.100 annue.

Sono state memorizzate sul data base delle pensioni le seguenti informazioni

GP2BAAC1C Codice catastale del Comune di residenza
GP2BAAC1A Aliquota deliberata dal Comune

7 – Tassazione congiunta (articolo 8 decreto legislativo n. 314 del 1997)

Con circolare n. 54 del 3 marzo 1999 è stata messa a disposizione delle Sedi la nuova procedura che prevede per le pensioni di nuova liquidazione l’abbinamento immediato ai fini fiscali.

Con circolare n. 82 del 9 aprile 1999 è stata messa a disposizione delle Sedi la nuova procedura che prevede anche per le ricostituzioni l’abbinamento immediato ai fini fiscali.

Per il rinnovo per l’anno 2000, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314/1997, sono stati individuati i trattamenti pensionistici, erogati allo stesso soggetto dall’INPS e dagli altri Enti, ivi compresi i trattamenti periodici di previdenza complementare, presenti nel Casellario centrale.

L’abbinamento è stato effettuato accedendo al Casellario centrale e prendendo in considerazione tutti i trattamenti imponibili relativi ad uno stesso soggetto individuato dal codice fiscale coincidente.

Per le pensioni ai superstiti erogate a più contitolari, l’abbinamento è stato effettuato, come per gli anni 1998 e 1999, per le sole quote di pensione erogate al titolare intestatario; sono pertanto escluse dall’abbinamento le quote di pensione erogate a “contitolari non intestatari”.

Il cumulo dei trattamenti è stato determinato con i criteri riportati nella circolare n. 261 del 23 dicembre 1998 alla quale si rinvia.

Eventuali nuovi abbinamenti o disabbinamenti sono stati disposti a decorrere dall’anno 1999 e sono stati determinati i relativi conguagli fiscali.

Sono state disabbinate anche le pensioni abbinate a pensioni di altri Enti per le quali non sono stati comunicati al Casellario gli importi relativi all’anno 1999.

8 – Determinazione dei dati fiscali a consuntivo, delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale

I dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base:

  • delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell’anno con la procedura illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995;
  • delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi con la procedura SIMA, per i casi in cui, diversamente da quanto indicato con messaggio 20230 del 19 febbraio 1999 e con circolare n. 82 del 9 aprile 1999, non è stata ricostituita la pensione;
  • delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli;
  • della rideterminazione dell’imponibile delle pensioni per le quali sono state operate trattenute per oneri deducibili;
  • dell’attribuzione dell’ulteriore detrazione spettante per oneri detraibili alle pensioni per le quali sono state operate trattenute per legge 29/79;
  • delle variazioni di imponibili e delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmessi dagli Enti.

Si precisa che le variazioni di codici detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi o dagli Enti hanno agito su tutti i trattamenti pensionistici erogati allo stesso soggetto.

8.1 – Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli gestiti con la procedura ARTE

Come indicato nella circolare n. 217 del 20 ottobre 1998 e n. 12 del 9 gennaio 1999, i dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati considerando i valori positivi e negativi registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02, GP3CM03 e GP3CM04 al momento del pagamento di arretrati gestiti con la procedura ARTE, relativi a rettifiche di imponibile, a imposte trattenute o rimborsate, a recuperi da effettuare per conto della sede sui rimborsi IRPEF.

Sono stati operati i conguagli relativi alle detrazioni d’imposta spettanti per l’anno in corso e non attribuite al momento della definizione del conguaglio.

8.2 – Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli gestiti con la procedura RIBOT

I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati considerando i valori registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02, GP3CM03 al momento del pagamento delle annualità degli arretrati spettanti in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

8.3 – Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli relativi ad interessi legali

I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02 e GP3CM03, relativi alle somme corrisposte per interessi legali e alle ritenute provvisoriamente applicate all’aliquota media, per le somme relative ad anni precedenti, o all’aliquota massima per le somme relative all’anno in corso.

8.4 – Rideterminazione dei dati fiscali per oneri deducibili

I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01 e GP3CM02, riguardanti le somme recuperate per rate relativi a piani di ammortamento di pratiche RI per le quali le Sedi hanno indicato la deducibilità dall’imponibile, in quanto tali somme avevano, al momento della loro corresponsione, costituito imponibile certificato.

I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati detraendo dall’imponibile i dati registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02 e relativi alle somme trattenute per assegno alimentare al coniuge o per assegno divorzile.

Tali importi, come precisato con la circolare n. 326/E del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, devono essere tassati in capo al beneficiario ed esclusi dalla base imponibile del pensionato.

8.5 – Rideterminazione dei dati fiscali per oneri detraibili

I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati considerando le trattenute operate direttamente sulle pensioni per gli oneri relativi alla ricongiunzione per legge n. 29/79.

Sono stati considerati sia gli oneri trattenuti direttamente dalle Sedi e segnalati al momento della memorizzazione del piano centrale sia gli oneri trattenuti direttamente dalle procedure centrali. Sono state riconosciute detrazioni nella misura del 19 per cento nei limiti di un importo massimo di oneri di lire 2.500.000, come previsto dalle vigenti disposizioni fiscali.

L’importo degli oneri e delle relative detrazioni sono riportati nella certificazione fiscale, modello CUD. Le Sedi non devono rilasciare nessuna altra documentazione in merito.

L’importo degli oneri e delle relative detrazioni sono memorizzati nel data base delle pensioni nei campi:

  • GP2BN70N oneri detraibili
  • GP2BN71N anno di riferimento (AAAA)
  • GP2BN72N importo degli oneri detraibili
  • GP2BN73N importo della detrazione riconosciuta

8.6 – Dati fiscali per altri conguagli gestiti con la procedura ex 999

Come precisato al punto 3.1.2 della citata circolare n. 261 sono stati esclusi dalla base imponibile al momento del rinnovo per l’anno 1999 i conguagli operati dalle procedure centrali e costituenti oneri deducibili relativamente a:

  • somme trattenute per sostituzione Stato o rivalsa a favore di Enti locali (M1, M2);
  • trattenute del terzo per le pensioni CL (N1) e trattenute per le pensioni PM (N2);
  • assegno divorzile (M4);
  • assegno alimentare al coniuge (M6).

La certificazione fiscale relativa a tali situazioni risulta pertanto già correttamente determinata.

Anche per l’anno 2000 l’imponibile è stato determinato al netto delle trattenute per i sopraelencati recuperi e per i recuperi per legge n. 36 del 1974 (I1) e per legge 222/84 per incumulabilità con rendita INAIL (I2) e sono stati memorizzati i dati riportati di seguito.

L’importo delle riduzioni è stato detratto dall’imponibile mensile ed annuo e le trattenute per IRPEF e per addizionale regionale e comunale sono stati calcolati sull’importo residuo.

Per tali pensioni l’imponibile fiscale, riportato in GP5HD03, è al netto delle trattenute.

Per le pensioni in esame i dati relativi alle “regole di riduzione” sono stati riportati nei campi.

Campo Contenuto
GP2BD01N Decorrenza (AAAAMM)
GP2BD02N Importo massimo della trattenuta mensile
GP2BD03N Importo della trattenuta mensile
GP2BD04N Percentuale della trattenuta
GP2BD05N Importo della quota concorso
GP2CSSN Codice numerico del tipo di trattenuta e numero dei mesi per i quali deve essere effettuata la trattenuta

9 – Conguagli da rinnovo

Come già precisato con il messaggio n.19067 del 7 dicembre1999 (allegato 6) i conguagli sono stati memorizzati sull’archivio conguagli e/o sull’archivio pensioni.

I conguagli a credito del pensionato derivanti da ricalcolo dell’IRPEF e delle addizionali vengono posti in pagamento in aggiunta alla prima rata dell’anno 2000, indipendentemente dall’importo, mentre i conguagli a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate, sulle mensilità di gennaio e febbraio 2000.

I conguagli che hanno operato direttamente sulla pensione sono stati memorizzati, come di consueto, nel data base centrale nei campi:

  • GP2BL01 conguaglio di pensione
  • GP2BH01 conguaglio IRPEF
  • GP2BN11 prima rata dell’addizionale regionale IRPEF.
  • GP2CPEN prima rata dell’addizionale comunale

10 – Localizzazione in Sede delle certificazioni fiscali

Sono stati memorizzati i seguenti “codici di destinazione” (campo GP3CE03) delle certificazioni fiscali:

a) pensioni abbinate fiscalmente:

a1) pensioni per le quali viene emessa la certificazione:

codice Motivazione
M se non è stata effettuata alcuna rettifica;
P se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli;
R per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB, 999.

a2) pensioni per le quali non viene emessa la certificazione:

codice Motivazione
A se non è stata effettuata alcuna rettifica; ovvero per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB, 999;
B se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli.

b) pensioni non abbinate fiscalmente:

codice Motivazione
0 se non è stata effettuata alcuna rettifica;
1 se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli;
5 per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB
2 per le quote di pensione ai superstiti erogate a contitolari non intestatari.

L’importo delle ritenute fiscali sospese per calamità naturali è stato memorizzato in GP2CTAS (in migliaia). Sulle certificazioni fiscali saranno indicate informazioni analoghe a quelle previste per l’anno 1999 riportate nella citata circolare n. 261 del 1998.

11 – Ricostituzioni d’ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali gli importi risultano variati da data anteriore a gennaio 2000 sono state contraddistinte con il codice 4, 5 ovvero 7 nell’ultimo byte del campo GP1AF05 al fine di consentire alle Sedi di attivare la ricostituzione d’ufficio per determinare i relativi conguagli.

Con messaggio sarà resa disponibile la procedura per l’inserimento in EAD75 delle ricostituzioni d’ufficio.

12 – Pagamento unificato e periodicità di pagamento delle pensioni

Il pagamento unificato e la periodicità di pagamento delle pensioni vengono effettuati secondo i criteri della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998.

Agli importi da prendere a riferimento per la determinazione della periodicità di pagamento è stato applicato l’aumento di perequazione pari all’1,5 per cento.

La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

La citata delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per difetto.

L’importo del trattamento minimo a gennaio 2000 è pari a lire 720.900, il corrispondente due per cento è pari a lire 14.418, da arrotondare a lire 10.000, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a lire 108.135, da arrotondare a lire 100.000.

Viene pertanto disposto il pagamento annuale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 10.000 mensili.

Viene disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 100.000 mensili.

Viene disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi.

Le operazioni di rinnovo hanno provveduto a determinare per tutte le pensioni le rate mensili, indipendentemente dall’importo delle stesse. Con tali importi è stato aggiornato il GP8.

Al momento dell’estrazione viene aggiornato il GP8, cumulando eventuali rate per il pagamento semestrale o annuale ed inserendo i conguagli, positivi o negativi, memorizzati nell’archivio conguagli. L’importo della rata in pagamento aggiorna il valore memorizzato in GP8MD02.

13 – Certificazione dei redditi (modello CUD)

L’articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, prevede la consegna della dichiarazione agli interessati entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.Le dichiarazioni verranno spedite al domicilio dei pensionati tramite il sistema centrale.

Per le pensioni abbinate ai fini fiscali la certificazione, come operato a decorrere dall’anno 1995 per i redditi dell’anno 1994, viene emessa con riferimento alla pensione di importo più elevato.

Con circolare n. 208 del 1° dicembre 1999 è stato portato a conoscenza delle Sedi il CUD approvato con decreto 28 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999.

14 – Certificato di pensione per l’anno 2000 – Modello O.bis M

Il modello O.bis M per l’anno 2000 viene emesso, come per l’anno 1999, per tutte le pensioni intestate al soggetto.

Il modello è strutturato in modo da riportare una sola volta le informazioni relative al soggetto (indirizzo, dati del delegato o del tutore, ufficio pagatore, importo complessivo del pagamento, detrazioni d’imposta, trattenute di lavoro, ecc).

Vengono invece riportati tanti riquadri quante sono le pensioni con l’indicazione degli importi mensili.

Sia l’importo netto della pensione che l’importo del pagamento della rata di gennaio vengono riportati in lire e in euro.

Il modello ObisM viene inviato al domicilio del pensionato. In presenza di tutore il Mod. Obis M viene inviato all’indirizzo del tutore.

15 – Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996

Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare alle Prefetture, entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto, sulla base di accordi con il Ministero dell’Interno, viene inviato unitamente al Mod. ObisM, il Mod. Mod.ICRIC01 (allegato 7).

Agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, commi 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare alle Prefetture, entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento, viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICRIC02 (allegato 8).

Le dichiarazioni dovranno essere restituite alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL.

Le dichiarazioni non devono essere rese dai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662/96. Per tali prestazioni è memorizzato sul data base delle pensioni, al campo GP1AJ11, il codice 4 e non vengono emessi i modelli in questione.

Inoltre, per quanto riguarda gli invalidi civili parziali di età inferiore ai 65 anni ai quali, nello scorso mese di luglio era stata inviata su richiesta del Ministero dell’Interno, una comunicazione con la quale veniva richiesta la reiscrizione nelle liste speciali di collocamento, si fa presente che il Ministero del Lavoro, per evitare i disagi conseguenti a tale richiesta, ha poi stabilito la reiscrizione d’ufficio degli invalidi civili parziali in questione, precisando che tale iscrizione ha valore per la percezione dell’assegno di invalidità e non anche per l’avviamento al lavoro.

Per informare di questo i pensionati interessati, su richiesta del Ministero del Lavoro, sul Mod. ObisM inviato agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48) che nell’anno 2000 hanno un’età compresa tra i 55 e i 65 anni viene riportato il seguente literal:

“Si precisa che l’iscrizione d’ufficio nelle liste speciali di collocamento obbligatorio avrà efficacia ai soli fini della regolarizzazione della posizione del soggetto percettore di assegno di invalidità, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 13 della legge n. 118/71 e dall’articolo 3, sesto comma, della legge n. 127/97.

Pertanto, coloro che intendano partecipare agli avviamenti numerici presso gli Enti Pubblici ai sensi del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazione o integrazioni, dovranno dimostrare alle Direzioni Provinciali del Lavoro del Lavoro competenti prima dell’avviamento, il possesso dei requisiti di legge per l’accesso agli impieghi pubblici e di aver maturato titolo alla iscrizione in posizione utile nella graduatoria di collocamento obbligatorio, ai fini dell’avviamento stesso.”

16 – Modello per detrazioni d’imposta

In allegato al Mod. ObisM viene inviato ai pensionati per i quali sono memorizzate detrazioni d’imposta per familiari a carico il Mod.DETR01 (allegato 9).

Su tale modello sono evidenziate le detrazioni d’imposta attualmente attribuite. Il pensionato dovrà verificare se le detrazioni attribuite corrispondono alla Sua situazione e restituire alla sede INPS il modello compilato nel solo caso in cui le detrazioni debbano essere modificate.

Le Sedi dovranno acquisire le variazioni con la nuova procedura SIMA.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

Allegato 1 omesso

 

Allegato 2

TABELLE PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI

 

VALORI DEFINITIVI PER L’ANNO 1999
VALORI PREVISIONALI PER L’ANNO 2000

Decreto ministeriale del 20 novembre 1999,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 30 novembre 1999

Indice

Importi delle pensioni per l’anno 1999. Valori definitivi Trattamenti minimi, pensioni sociali e assegni sociali A.1
Aumenti per costo vita A.2
Importi delle pensioni per l’anno 2000 Valori previsionali Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali B.1
Aumenti per costo vita B.2
Disposizioni legislativi per aumenti costo vita B.3
Importi dei trattamenti minimi delle pensioni di Fondi speciali (per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000) Fondo Clero C.1
Fondo Addetti Imposte di consumo C.2
Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3
Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4
Fondo Esattoriali C.5
Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6
Fondo Telefonici C.7
Fondo per il Personale di Volo C.8
Limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni Fondo lavoratori dipendenti D.1
Gestioni dei lavoratori autonomi D.2
Gestioni dei lavoratori autonomi: pensioni di invalidità erogate ad invalidi che non hanno compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia D.3
Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 D.4
Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 D.5
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale. Pensionati ultrasessantacinquenni E.1
Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale. Pensionati ultrasessantenni E.2
Integrazione degli assegni di invalidità Limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione F.1
Pensioni sociali – assegni sociali Limiti di reddito e determinazione dell’importo mensile della pensione sociale G.1
Aumento della pensione sociale G.2
Limiti di reddito per la concessione delle pensioni ed assegni a mutilati ed invalidi civili e ai sordomuti G.3
Assegni sociali G.4
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS G.5
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS G.6
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS G.7
Imposta sul reddito delle persone fisiche Scaglioni annui d’imposta H.1
Scaglioni mensili d’imposta H.2
Detrazione per lavoro dipendente H.3
Ulteriore detrazione per lavoro dipendente H.4
Detrazione per coniuge a carico H.5
Detrazione per altre persone a carico H.6
Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche I.1
Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario Limiti di reddito J.1
Importi dei limiti J.2
Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario Limiti di reddito K.1
Importi dei limiti K.2
Fasce di retribuzione e reddito pensionabili Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 L.1
Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 L.2
Pensioni ed indennità degli invalidi civili Pensione M.1
Pensione M.2
Assegno di assistenza M.3
Indennità di accompagnamento M.4
Indennità di accompagnamento M.5
Speciale indennità M.6
Assegno a vita M.7
Indennità di comunicazione M.8
Indennità di frequenza M.9

Tabella A

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 1999

Valori definitivi

Decorrenza
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi
Assegni vitalizi
Pensioni sociali
Assegni sociali
1° gennaio 1999
710.250
404.800
504.800
616.350
IMPORTI ANNUI
9.233.250
5.262.400
6.562.400
8.012.550
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
Dal 1° gennaio 1999: aumento del 1,8 % fino a lire 1.395.400
aumento del 1,62 % sulla parte di pensione compresa tra lire 1.395.401 e lire 2.093.100
aumento del 1,35 % sulla parte di pensione compresa tra lire 2.093.101 e lire 3.488.500
aumento del 0,54 % sulla parte di pensione compresa tra lire 3.488.501 e lire 5.581.600
nessun aumento sulla parte di pensione eccedente lire 5.581.600

Tabella B

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2000

Valori previsionali

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI
Decorrenza
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi
Assegni vitalizi
Pensioni sociali
Assegni sociali
1° gennaio 2000
720.900
410.850
530.350
643.600
IMPORTI ANNUI
9.371.700
5.341.050
6.894.550
8.366.800
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
Dal 1° gennaio 2000: aumento del 1,5 % fino a lire 1.420.500
aumento del 1,35 % sulla parte di pensione compresa tra lire 1.420.501 e lire 2.130.750
aumento del 1,125 % sulla parte di pensione compresa tra lire 2.130.751 e lire 3.551.250
aumento del 0,45 % sulla parte di pensione compresa tra lire 3.551.251 e lire 5.682.000
nessun aumento sulla parte di pensione eccedente lire 5.682.000

3 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA

– A norma dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, secondo i criteri previsti dall’articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41.

– A norma dell’articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.

– A norma dell’articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

– L’articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l’anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione, l’aumento di perequazione per l’anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

– L’articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l’indice di perequazione delle pensioni:

a) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;

b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

– Il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili.

Per i trattamenti trasferiti all’INPS, ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il provvedimento dispone che gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all’avente diritto di raggiungere un reddito pari all’importo della pensione sociale di cui al comma 1, tenendo conto dei criteri adottati per l’accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale.

Il disegno di legge n. 4236 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili. L’aumento di 18.000 mensili spetta, anche ai trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, “in misura che consenta all’avente diritto di raggiungere un reddito pari all’importo della pensione sociale o dell’assegno sociale, tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell’assegno sociale

Tabella C

PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

IMPORTO DEI MINIMI PER GLI ANNI 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000

Valori definitivi

1 – Fondo Clero
decorrenza
Fondo Clero
Pensioni liquidate a norma degli articoli 16 e 17 delle leggi n.579 e n.580 del 5 luglio 1961 e dell’articolo 25 della legge 22 dicembre 1973, n. 903 Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo
importo
1.1.1995
626.450
130.655
7.190
1.1.1996
660.300
137.710
7.580
1.1.1997
686.050
143.080
7.875
1.1.1998
697.700
145.510
8.010
1.1.1999
710.250
148.130
8.155
1.1.2000
720.900
150.350
8.275

 

2 – Fondo Addetti Imposte di consumo
decorrenza
Importo
1.1.1995
556.385
1.1.1996
586.430
1.1.1997
609.300
1.1.1998
619.660
1.1.1999
630.815
1.1.2000
640.275

 

3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas
decorrenza
Importo
1.1.1995
626.450
1.1.1996
660.300
1.1.1997
686.050
1.1.1998
697.700
1.1.1999
710.250
1.1.2000
720.900

 

4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche
decorrenza Pensioni con decorrenza
anteriore al 1° dicembre 1996
Pensioni con decorrenza
dal 1° dicembre 1996 in poi
importo
1.1.1995
689.095
1.1.1996
726.330
1.1.1997
754.655
686.050
1.1.1998
767.470
697.700
1.1.1999
781.280
710.250
1.1.2000
793.000
720.900

 

Segue Tabella C

5 – Fondo Esattoriali
decorrenza
Importo
1.1.1995
436.545
1.1.1996
460.120
1.1.1997
478.065
1.1.1998
486.190
1.1.1999
494.940
1.1.2000
502.360

 

6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto
decorrenza
Importo
1.1.1995
626.450
1.1.1996
660.300
1.1.1997
686.050
1.1.1998
697.700
1.1.1999
710.250
1.1.2000
720.900

 

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decorrenza

7 – Fondo Telefonici
Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1997 Pensioni con decorrenzadal 1° febbraio 1997 in poi Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile
Importo
1.1.1995
892.535
624.775
1.1.1996
940.730
658.510
1.1.1997
977.420
686.050
684.190
1.1.1998
994.035
697.700
695.820
1.1.1999
1.011.930
710.250
708.345
1.1.2000
1.027.110
720.900
718.970

 

8 – Fondo per il Personale di Volo
decorrenza
Pensioni con decorrenza
anteriore al 1° agosto 1997
Pensioni con decorrenza
dal 1° agosto 1997 in poi
1.1.1995
Non sono previsti
trattamenti minimi
1.1.1996
1.1.1997
686.050
1.1.1998
697.700
1.1.1999
710.250
1.1.2000
720.900

Tabella D

LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI

Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI
Anno Limiti di reddito personale che escludono l’integrazione al minimo Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo intero Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione
1983
Oltre L. 7.177.300
Fino a L. 3.364.300
Da L. 3.364.301 a L. 7.177.300
1984
Oltre L. 8.325.200
Fino a L. 4.006.900
Da L. 4.006.901 a L. 8.325.200
1985
Oltre L. 8.988.200
Fino a L. 4.253.950
Da L. 4.253.951 a L. 8.988.200
1986
Oltre L. 9.776.000
Fino a L. 4.776.700
Da L. 4.776.701 a L. 9.776.000
1987
Oltre L. 10.332.400
Fino a L. 5.041.250
Da L. 5.041.251 a L. 10.332.400
1988
Oltre L. 10.877.100
Fino a L. 5.307.000
Da L. 5.307.001 a L. 10.877.100
1989
Oltre L. 11.759.800
Fino a L. 5.680.100
Da L. 5.680.101 a L. 11.759.800
1990
Oltre L. 12.597.000
Fino a L. 6.085.650
Da L. 6.085.651 a L. 12.597.000
1991
Oltre L. 13.508.300
Fino a L. 6.496.150
Da L. 6.496.151 a L. 13.508.300
1992
Oltre L. 14.640.600
Fino a L. 7.188.450
Da L. 7.188.451 a L. 14.640.600
1993
Oltre L. 15.021.500
Fino a L. 7.407.550
Da L. 7.407.551 a L. 15.021.500
1994
Oltre L. 15.661.100
Fino a L. 7.758.250
Da L. 7.758.251 a L. 15.661.100
1995
Oltre L. 16.287.700
Fino a L. 8.143.850
Da L. 8.143.851 a L. 16.287.700
1996
Oltre L. 17.167.800
Fino a L. 8.583.900
Da L. 8.583.901 a L. 17.167.800
1997
Oltre L. 17.837.300
Fino a L. 8.918.650
Da L. 8.918.651 a L. 17.837.300
1998
Oltre L. 18.140.200
Fino a L. 9.070.100
Da L. 9.070.101 a L. 18.140.200
1999
Oltre L. 18.466.500
Fino a L. 9.233.250
Da L. 9.233251 a L. 18.466.500
2000
Oltre L. 18.743.400
Fino a L. 9.371.700
Da L. 9.371.701 a L. 18.743.400

Segue Tabella D

2 – PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI
Anno
Limiti di reddito personale che escludono l’integrazione al minimo Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo intero Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione
1983
Oltre L. 7.177.300
Fino a L. 3.983.100
Da L. 3.983.101 a L. 7.177.300
1984
Oltre L. 8.325.200
Fino a L. 4.713.450
Da L. 4.713.451 a L. 8.325.200
1985
Oltre L. 8.988.200
Fino a L. 5.071.600
Da L. 5.071.601 a L. 8.988.200
1986
Oltre L. 9.776.000
Fino a L. 5.390.800
Da L. 5.390.801 a L. 9.776.000
1987
Oltre L. 10.332.400
Fino a L. 5.709.600
Da L. 5.709.601 a L. 10.332.400

 

3 – PENSIONI DI INVALIDITA’ EROGATE AD INVALIDI CHE NON HANNO COMPIUTO L’ETA’ PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
Anno
Limiti di reddito personale che escludono l’integrazione al minimo
Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo intero
Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione
1983
Oltre L. 7.177.300
Fino a L. 4.322.750
Da L. 4.322.751 a L. 7.177.300
1984
Oltre L. 8.325.200
Fino a L. 5.097.750
Da L. 5.097.751 a L. 8.325.200
1985
Oltre L .8.988.200
Fino a L. 5.487.950
Da L. 5.487.951 a L. 8.988.200
1986
Oltre L. 9.776.000
Fino a L. 6.094.550
Da L. 6.094.551 a L. 9.776.000
1987
Oltre L.10.332.400
Fino a L. 6.451.750
Da L .6.451.751 a L. 10.332.400

Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito che consentono l’integrazione al minimo, totale o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti.

Segue Tabella D

4 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994
Anno Limiti di reddito coniugale che escludono l’integrazione al minimo Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo intero Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione
1994
Oltre L. 39.152.750
Fino a L. 31.249.900
Da L. 31.249.901 a L. 39.152.750
1995
Oltre L. 40.719.250
Fino a L. 32.575.400
Da L. 32.575.401 a L. 40.719.250
1996
Oltre L. 42.919.500
Fino a L. 34.335.600
Da L. 34.335.601 a L. 42.919.500
1997
Oltre L. 44.593.250
Fino a L. 35.674.600
Da L. 35.674.601 a L. 44.593.250
1998
Oltre L. 45.350.500
Fino a L. 36.280.400
Da L. 36.280.401 a L. 45.350.500
1999
Oltre L. 46.166.250
Fino a L. 36.933.000
Da L. 36.933.001 a L. 46.166.250
2000
Oltre L. 46.858.500
Fino a L. 37.486.800
Da L. 37.486.801 a L. 46.858.500
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

 

5 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994
Anno Limiti di reddito coniugale che escludono l’integrazione al minimo Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo intero Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione
1995
Oltre L. 32.575.400
Fino a L. 24.431.550
Da L. 24.431.551 a L. 32.575.400
1996
Oltre L. 34.335.600
Fino a L. 25.751.700
Da L. 25.751.701 a L. 34.335.600
1997
Oltre L. 35.674.600
Fino a L. 26.755.950
Da L. 26.755.951 a L. 35.674.600
1998
Oltre L. 36.280.400
Fino a L. 27.210.300
Da L. 27.210.301 a L. 36.280.400
1999
Oltre L. 36.933.000
Fino a L. 27.699.750
Da L. 27.699.751 a L. 36.933.000
2000
Oltre L. 37.486.800
Fino a L. 28.115.100
Da L. 28.115.101 a L. 37.486.800
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Tabella E

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544

1 – LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI
Anno Pensionato solo (A) Pensionato coniugato (B) Importo mensile
maggiorazione spettante
(vedere note)
1997 9.958.650 16.441.750 80.000
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
1998 10.110.100 16.703.700 80.000
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
1999 10.273.250 18.285.800 80.000
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
2000 10.411.700 18.778.500 80.000
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
– La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.- RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.- P: importo della pensione spettante nell’anno.
Lire 9.958.650 somma del trattamento minimo annuo 1997 pari a lire 8.918.650 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 1.040.000.
Lire 16.441.750 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1997 dell’assegno sociale, pari a lire 6.483.100.
Lire 10.110.100 somma del trattamento minimo annuo 1998 pari a lire 9.070.100 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000.
Lire 16.703.700 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1998 dell’assegno sociale, pari a lire 6.593.600.
Lire 10.273.250 somma del trattamento minimo annuo 1999 pari a lire 9.233.250 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000.
Lire 18.285.800 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1999 dell’assegno sociale, pari a lire 8.012.550
Lire 10.411.700 somma del trattamento minimo annuo 2000 pari a lire 9.371.700 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000.
Lire 18.778.500 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2000 dell’assegno sociale, pari a lire 8.366.800

Segue Tabella E

2 – LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE PENSIONATI ULTRASESSANTENNI
Anno
Pensionato solo (A)
Pensionato coniugato (B)
Importo mensile
maggiorazione spettante
(vedere note)
1997
9.308.650
15.791.750
30.000
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
1998
9.460.100
16.053.700
30.000
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
1999
9.623.250
17.635.800
30.000
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
2000
9.761.700
18.128.500
30.000
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
– La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.- RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.- P: importo della pensione spettante nell’anno.
– Lire 9.308.650 somma del trattamento minimo annuo 1997, pari a lire 8.918.650, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000.
– Lire 15.791.750 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1997 dell’assegno sociale pari a lire 6.483.100.
– Lire 9.460.100 somma del trattamento minimo annuo 1998 pari a lire 9.070.100 della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000.
– Lire 16.053.700 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1998 dell’assegno sociale pari a lire 6.593.600.
– Lire 9.623.250 somma del trattamento minimo annuo 1999 pari a lire 9.233.250 della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000.
– Lire 17.635.800 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1999 dell’assegno sociale pari a lire 8.012.550.
– Lire 9.761.700 somma del trattamento minimo annuo 2000 pari a lire 9.371.700 della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000.
– Lire 18.128.500 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2000 dell’assegno sociale pari a lire 8.366.800.

Tabella F

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’

Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLIASSEGNI DI INVALIDITA’
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
1984 Oltre lire 5.170.500 Oltre lire 7.755.750
1985 Oltre lire 5.607.200 Oltre lire 8.410.800
1986 Oltre lire 5.898.200 Oltre lire 8.847.300
1987 Oltre lire 6.217.400 Oltre lire 9.326.100
1988 Oltre lire 6.545.300 Oltre lire 9.817.950
1989 Oltre lire 6.956.400 Oltre lire 10.434.600
1990 Oltre lire 7.450.200 Oltre lire 11.175.300
1991 Oltre lire 8.022.700 Oltre lire 12.034.050
1992 Oltre lire 8.492.400 Oltre lire 12.738.600
1993 Oltre lire 8.677.200 Oltre lire 13.015.800
1994 Oltre lire 9.007.000 Oltre lire 13.510.500
1995 Oltre lire 9.282.000 Oltre lire 13.923.000
1996 Oltre lire 12.480.000 Oltre lire 18.720.000
1997 Oltre lire 12.966.200 Oltre lire 19.449.300
1998 Oltre lire 13.187.200 Oltre lire 19.780.800
1999 Oltre lire 16.025.100 Oltre lire 24.037.650
2000 Oltre lire 16.733.600 Oltre lire 25.100.400

Tabella G

PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI

1 – PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE

Decorrenza

Reddito annuo del pensionato (RP)

Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)

Importo mensile
da detrarre dalla
pensione sociale

Importo mensile
pensione sociale

1.1.95 ZERO
> 4.641.000
< 4.641.000
< 4.641.000

< 4.641.000

< 14.654.800
qualunque
>19.295.800
< 14.654.800

>14.654.800 e < 19.295.800

Zero
357.000
357.000
RP:13
RP:13         (*)
(RT- 4.654.800): 13 (*)
357.000
zero
zero
1.1.96 ZERO
> 4.891.900
< 4.891.900
< 4.891.900

< 4.891.900

< 15.446.150
qualunque
> 20.338.050
< 15.446.150

>15.446.150 e < 20.338.050

Zero
376.300
376.300
RP:13
RP:13          (*)
(RT-15.446.150) : 13 (*)
376.300
zero
zero
1.1.97 ZERO
> 5.083.000
< 5.083.000
< 5.083.000

< 5.083.000

< 16.048.550
qualunque
> 21.131.550
< 16.048.550

>16.048.550 e < 21.131.550

Zero
391.000
391.000
RP:13
RP:13         (*)
(RT-16.048.550) : 13 (*)
391.000
zero
zero
1.1.98 ZERO
> 5.169.450
< 5.169.450
< 5.169.450

< 5.169.450

< 16.321.350
qualunque
> 21.490.800
< 16.321.350

>16.321.350 e < 21.490.800

Zero
397.650
397.650
RP:13
RP:13 (*)
(RT-16.321.350) : 13 (*)
397.650
zero
zero
1.1.99 ZERO
> 6.562.400
< 6.562.400
< 6.562.400

< 6.562.400

< 16.615.150
qualunque
> 23.177.550
< 16.615.150

>16.615.150 e < 23.177.550

Zero
504.800
504.800
RP:13
RP:13        (*)
(RT-16.615.150) : 13 (*)
504.800
zero
zero
1.1.2000 ZERO
> 6.894.550
< 6.894.550
< 6.894.550

< 6.894.550

< 17.094.400
qualunque
>
23.988.950
<
17.094.400

>17.094.400 e < 23.988.950

Zero
530.350
530.350
RP:13
RP:13         (*)
(RT-17.094.400) : 13 (*)
530.350
zero
zero
(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo

Segue Tabella G

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544

2 – AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO
Anno

Pensionato solo (A)

Pensionato coniugato (B)

Importo mensile aumento spettante

1997

6.708.000

15.626.650

125.000
[ A – (RPMS+PS)] : 13
[ B – (RFMS+RPMS+MS) ] : 13

1998

6.794.450

15.864.550

125.000
[ A – (RPMS+PS)] : 13
[ B – (RFMS+RPMS+MS) ] : 13

1999

8.187.400

17.420.650

125.000
[ A – (RPMS+PS)] : 13
[ B – (RFMS+RPMS+MS) ] : 13

2000

8.519.550

17.891.250

125.000
[ A – (RPMS+PS)] : 13
[ B – (RFMS+RPMS+MS) ] : 13

NOTE

  • L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
  • RPMS: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.
  • RFMS: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.
  • PS: Importo della pensione sociale, spettante nell’anno, al netto del “ticket” di lire 10.000 corrisposto sulla tredicesima.
Lire 6.708.000: somma dell’importo annuo 1997 della pensione sociale, pari a lire 5.083.000 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000.
Lire 15.626.650: somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1997 del trattamento minimo pari a lire 8.918.650.
Lire 6.794.450: somma dell’importo annuo 1998 della pensione sociale, pari a lire 5.169.450 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000.
Lire 15.864.550: somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1998 del trattamento minimo pari a lire 9.070.100.
Lire 8.187.400 somma dell’importo annuo 1999 della pensione sociale, pari a lire 6.562.400 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000.
Lire 17.420.650 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1999 del trattamento minimo pari a lire 9.233.250.
Lire 8.519.550 somma dell’importo annuo 2000 della pensione sociale, pari a lire 6.894.550 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000.
Lire 17.891.250 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2000 del trattamento minimo pari a lire 9.371.700.

Segue Tabella G

3 – LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELLE
PENSIONI ED ASSEGNI AI MUTILATI E INVALIDI CIVILI
E AI SORDOMUTI
Decorrenza
Mutilati
ed
invalidi civili parziali
Mutilati
ed
invalidi civili totali
Sordomuti
1.7.80 2.500.000 5.200.000 5.200.000
1.1.81 2.927.500 6.089.200 6.089.200
1.1.82 2.927.500 7.246.150 7.246.150
1.1.83 2.927.500 8.412.780 8.412.780
1.1.84 2.927.500 9.742.000 9.742.000
1.2.85 2.927.500 10.930.525 10.930.525
1.1.86 2.927.500 11.914.270 11.914.270
1.5.86 3.190.975 11.914.270 11.914.270
1.1.87 3.411.150 12.736.355 12.736.355
1.1.88 3.602.175 13.449.590 13.449.590
1.1.89 3.789.490 14.148.970 14.148.970
1.1.90 4.035.430 15.067.240 15.067.240
1.1.91 4.313.875 16.106.880 16.106.880
1.1.92 4.246.200 17.374.490 17.374.490
1.1.93 4.338.600 18.446.495 18.446.495
1.1.94 4.503.500 19.136.395 19.136.395
1.1.95 4.641.000 20.026.235 20.026.235
1.1.96 6.240.000 21.103.645 21.103.645
1.1.97 6.483.100 22.310.775 22.310.775
1.1.98 6.593.600 22.846.235 22.846.235
1.1.99 8.012.550 23.211.775 23.211.775
1.1.2000 8.366.800 23.583.165 23.583.165

Segue Tabella G

ASSEGNI SOCIALI

4 – ASSEGNI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE
Anno

Pensionato non coniugato

Pensionato coniugato

Reddito annuo (RP)

Importo mensile assegno sociale

Reddito annuo (RC)

Importo mensile assegno sociale

1997

Zero
> 6.483.100
< 6.483.100

498.700
Zero
(6.483.100 – RP):13

Zero
> 12.966.200
< 12.966.200

498.700
Zero
(12.966.200 -RC):13

1998

Zero
> 6.593.600
< 6.593.600

507.200
Zero
(6.593.600- RP):13

Zero
> 13.187.200
< 13.187.200

507.200
Zero
(13.187.200 -RC):13

1999

Zero
> 8.012.550
< 8.012.550

616.350
Zero
(8.012.550 – RP):13

Zero
> 16.025.100
< 16.025.100

616.350
Zero
(16.025.100 – RC):13

2000

Zero
> 8.366.800
< 8.366.800

643.600
Zero
(8.366.800 – RP):13

Zero
> 16.733.600
< 16.733.600

643.600
Zero
(16.733.600 – RC):13

 

Segue Tabella G

CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998

5 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV E
PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV

REDDITO ANNUO DEL PENSIONATO (A)

REDDITO ANNUO CUMULATO (B)

IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO

1999

< 5.262.400

< 21.877.550

100.000

>5.262.400 e < 6.562.400

> 21.877.550 e < 23.177.550

(6.562.400 – A) / 13 (*)
(23.177.550 – B) / 13 (*)

>6.562.400

QUALUNQUE

0

QUALUNQUE

> 23.177.550

2000

< 5.341.050

< 22.205.450

101.500

>5.341.050 e < 6.894.550

> 22.205.450 e < 23.758.950

(6.894.550 – A) / 13 (*)
(23.758.950 – B) / 13 (*)

> 6.894.550

QUALUNQUE

0

QUALUNQUE

> 23.758.950

A: reddito personale annuo, pari all’importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l’importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.
B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + l’importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000).

(*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

Segue Tabella G

CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998

6 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV E
PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV

per l’anno 1999 vale per ciechi civili, sordomuti e invalidi civili per l’anno 2000 vale per ciechi civili

ANNO PENSIONATO NON CONIUGATO PENSIONATO CONIUGATO
REDDITO ANNUO (A) IMPORTO MENSILE
DELL’AUMENTO
REDDITO ANNUO (B) IMPORTO MENSILE
DELL’AUMENTO
1999
< 6.712.550
100.000
< 14.725.100
100.000
> 6.712.550 e < 8.012.550
(8.012.550 – A) / 13
> 14.725.100 e < 16.025.100
(16.025.100 – B) / 13
>8.012.550
0
>16.025.100
0
2000
< 6.813.300
101.500
< 14.946.100
101.500
> 6.813.300e< 8.132.800
(8.132.800 – A) / 13
> 14.946.100 e < 16.265.600
(16.265.600 – B) / 13
> 8.132.800
0
>16.265.600
0

A: reddito personale annuo, pari all’importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l’importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.
B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + l’importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000).

Segue Tabella G

7 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV
per l’anno 1999 vale per ciechi civili, sordomuti e invalidi civili
per l’anno 2000 vale per sordomuti e invalidi civili

ANNO PENSIONATO NON CONIUGATO PENSIONATO CONIUGATO
REDDITO ANNUO (A)
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO
REDDITO ANNUO (B)
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO
1999
< 6.712.550
100.000
< 14.725.100
100.000
> 6.712.550 e < 8.012.550
(8.012.550 – A) / 13
> 14.725.100 e < 16.025.100
(16.025.100 – B) / 13
>8.012.550
0
>16.025.100
0
2000
< 6.813.300
119.500
< 14.946.100
119.500
> 6.813.300 e< 8.366.800
(8.366.800 – A) / 13
> 14.946.100 e < 16.733.600
(16.733.600 – B) / 13
> 8.366.800
0
>16.733.600
0

A: reddito personale annuo, pari all’importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l’importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + l’importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000).

Tabella H

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2000
Tabelle da utilizzare per il rinnovo per l’anno 2000

1 – SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA
Reddito
Aliquota percentuale Correttivo da detrarre
fino a 15.000.000
18,5
da 15.000.001 fino a 30.000.000
25,5
1.050.000
da 30.000.001 fino a 60.000.000
33,5
3.450.000
da 60.000.001 fino a 135.000.000
39,5
7.050.000
da 135.000.001 in poi
45,5
15.150.000
2 – SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA
Reddito
Aliquota percentuale Correttivo da detrarre
fino a 1.250.000
18,5
da 1.250.001 fino a 2.500.000
25,5
87.500
da 2.500.001 fino a 5.000.000
33,5
287.500
da 5.000.001 fino a 11.250.000
39,5
587.500
da 11.250.001 in poi
45,5
1.262.500

 

Segue Tabella H

3 – DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE
Reddito annuo Importo annuo Importo mensile
Fino a 9.100.000
1.750.000
145.833
Da 9.100.001 Fino a 9.300.000
1.650.000
137.500
Da 9.300.001 Fino a 15.000.000
1.550.000
129.166
Da 15.000.001 Fino a 15.300.000
1.400.000
116.666
Da 15.300.001 Fino a 15.600.000
1.300.000
108.333
Da 15.600.001 Fino a 15.900.000
1.200.000
100.000
Da 15.900.001 Fino a 30.000.000
1.050.000
87.500
Da 30.000.001 Fino a 40.000.000
950.000
79.166
Da 40.000.001 Fino a 50.000.000
850.000
70.833
Da 50.000.001 Fino a 60.000.000
750.000
62.500
Da 60.000.001 Fino a 60.300.000
650.000
54.166
Da 60.300.001 Fino a 70.000.000
550.000
45.833
Da 70.000.001 Fino a 80.000.000
450.000
37.500
Da 80.000.001 Fino a 90.000.000
350.000
29.166
Da 90.000.001 Fino a 90.400.000
250.000
20.833
Da 90.400.001 Fino a 100.000.000
150.000
12.500
Da 100.000.001 in poi
100.000
8.333

4 – ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore ai limiti previsti e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata all’età e al periodo di pensione nell’anno.

La detrazione più elevata compete a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Età
Reddito annuo
Importo annuo Importo mensile
< 75
Fino a 9.400.000
190.000
15.833
< 75
Da 9.400.001
Fino a 18.000.000
120.000
10.000
> 75
Fino a 18.000.000
360.000
30.000
> 75
Da 18.000.001
Fino a 18.500.000
180.000
15.000
> 75
Da 18.500.001
Fino a 19.000.000
90.000
7.500

 

Segue Tabella H

5 – DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO
Reddito annuo
Importo annuo
Importo mensile
Fino a 30.000.000
1.057.552
88.129
Da 30.000.001 Fino a 60.000.000
961.552
80.129
Da 60.000.001 Fino a 100.000.000
889.552
74.129
Da 100.000.001 in poi
817.552
68.129

 

6 – DETRAZIONE PER ALTRE PERSONE A CARICO
Importo annuo Importo mensile
Figli o altre persone a carico di un solo contribuente
408.000
34.000
Se la detrazione spetta a più contribuenti, l’importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto.

Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di lire 240.000 annue per ciascun figlio (non gestita per il momento dalle procedure INPS)

Tabella I

MINIMALE RETRIBUTIVO PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389

Anno
Importo mensile del trattamento minimo di pensione
Percentuale di ragguaglio della pensione
Minimale retributivo settimanale
Minimale retributivo annuo
1984
320.200
30
96.060
4.995.120
1985
345.700
30
103.710
5.392.920
1986
376.000
30
112.800
5.865.600
1987
397.400
30
119.220
6.199.440
1988
418.350
30
125.505
6.526.260
1989
452.300
40
180.920
9.407.840
1990
484.500
40
193.800
10.077.600
1991
519.550
40
207.820
10.806.640
1992
563.100
40
225.240
11.712.480
1993
577.750
40
231.100
12.017.200
1994
602.350
40
240.940
12.528.880
1995
626.450
40
250.580
13.030.160
1996
660.300
40
264.120
13.734.240
1997
686.050
40
274.420
14.269.840
1998
697.700
40
279.080
14.512.160
1999
710.250
40
284.100
14.773.200
2000
720.900
40
288.360
14.994.720

Tabella J

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO

Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – Tabella F

1- LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.
25 per cento dell’importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.
40 per cento dell’importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.
50 per cento dell’importo della pensione

 

2- IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
1995 fino a lire 24.431.550
Nessuna
da lire 24.431.551 a lire 32.575.400
25 per cento
da lire 32.575.401 a lire 40.719.250
40 per cento
da lire 40.719.251 in poi
50 per cento
1996 fino a lire 25.751.700
Nessuna
da lire 25.751.701 a lire 34.335.600
25 per cento
da lire 34.335.601 a lire 42.919.500
40 per cento
da lire 42.919.501 in poi
50 per cento
1997 fino a lire 26.755.950
Nessuna
da lire 26.755.951 a lire 35.674.600
25 per cento
da lire 35.674.601 a lire 44.593.250
40 per cento
da lire 44.593.251 in poi
50 per cento
1998 Fino a lire 27.210.300
Nessuna
da lire 27.210.301 a lire 36.280.400
25 per cento
da lire 36.280.401 a lire 45.350.500
40 per cento
da lire 45350501 in poi
50 per cento
1999 Fino a lire 27.699.750
Nessuna
da lire 27.699.751 a lire 36.933.000
25 per cento
da lire 36.933.001 a lire 46.166.250
40 per cento
da lire 46.166.251 in poi
50 per cento
2000 Fino a lire 28.115.100
Nessuna
da lire 28.115.101 a lire 37.486.800
25 per cento
da lire 37.486.801 a lire 46.858.500
40 per cento
da lire 46.858.501 in poi
50 per cento

Tabella K

CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO

Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – Tabella G

1- LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.
25 per cento dell’importo dell’assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.
50 per cento dell’importo dell’assegno.

 

2- IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione
1995 fino a lire 32.575.400
Nessuna
da lire 32.575.401 a lire 40.719.250
25 per cento
da lire 40.719.251 in poi
50 per cento
1996 fino a lire 34.335.600
Nessuna
da lire 34.335.601 a lire 42.919.500
25 per cento
da lire 42.919.501 in poi
50 per cento
1997 fino a lire 35.674.600
Nessuna
da lire 35.674.601 a lire 44.593.250
25 per cento
da lire 44.593.251 in poi
50 per cento
1998 Fino a lire 36.280.400
Nessuna
da lire 36.280.401 a lire 45.350.500
25 per cento
da lire 45.350.501 in poi
50 per cento
1999 Fino a lire 36.933.000
Nessuna
da lire 36.933.001 a lire 46.166.250
25 per cento
da lire 46.166.251 in poi
50 per cento
2000 Fino a lire 37.486.800
Nessuna
da lire 37.486.801 a lire 46.858.500
25 per cento
da lire 46.858.501 in poi
50 per cento

Tabella L

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2000

1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992

Fasce di retribuzione e di reddito

Aliquote percentuali di rendimento

Pensione corrispondente all’importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva

Importo annuo

Importo settimanale

Annua per 40 anni di anzianità contributiva

Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva

Importo annuo

Importo mensile

Fino a lire 66.259.000

1.274.212

80
0,00153846
53.007.175
4.077.475
Oltre lire 66.259.000
Fino a lire 88.124.470
(fascia di L. 21.865.470)
1.274.212
1.694.702
420.490
60
0,0011538
13.118.768
1.009.136
Oltre lire 88.124.470
Fino a lire 109.989.940
(fascia di L. 21.865.470)
1.694.702
2.115.192
420.490
50
0,000961538
10.932.740
840.980
Oltre lire 109.989.940

2.115.192

40
0,00076923

 

<tdclass=”tdmini”>
Importo annuo<tdclass=”tdmini”>
Importo settimanale<tdclass=”tdmini”>
Annua per 40 anni di anzianità contri-butiva<tdclass=”tdmini”>
Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva<tdclass=”tdmini”>
Importo annuo<tdclass=”tdmini”>
Importo mensile<tdclass=”tdmini”>Fino a lire 66.259.000<tdclass=”tdmini”>
1.274.212<tdclass=”tdmini”>
80<tdclass=”tdmini”>
0,00153846<tdclass=”tdmini”>
53.007.175<tdclass=”tdmini”>
4.077.475<tdclass=”tdmini”>Oltre lire 66.259.000Fino a lire 88.124.470(fascia di L. 21.865.470)<tdclass=”tdmini”>
1.274.212
1.694.702
420.490<tdclass=”tdmini” valign=”bottom”>
64<tdclass=”tdmini” valign=”bottom”>
0,001230769<tdclass=”tdmini” valign=”bottom”>
13.993.915<tdclass=”tdmini” valign=”bottom”>
1.076.455<tdclass=”tdmini”>Oltre lire 88.124.470Fino a lire 109.989.940(fascia di L. 21.865.470)<tdclass=”tdmini”>
1.694.702
2.115.192
420.490<tdclass=”tdmini” valign=”bottom”>
54<tdclass=”tdmini” valign=”bottom”>
0,001038461<tdclass=”tdmini” valign=”bottom”>
11.807.354<tdclass=”tdmini” valign=”bottom”>
908.258<tdclass=”tdmini”>Oltre lire 109.989.940Fino a lire 125.892.100(fascia di l. 15.902.160)<tdclass=”tdmini”>
2.115.192
2.421.002
305.810<tdclass=”tdmini” valign=”bottom”>
44<tdclass=”tdmini” valign=”bottom”>
0,000846153<tdclass=”tdmini” valign=”bottom”>
6.996.925<tdclass=”tdmini” valign=”bottom”>
538.225<tdclass=”tdmini”>
Oltre lire 125.892.100<tdclass=”tdmini”>
2.421.002<tdclass=”tdmini”>
36<tdclass=”tdmini”>
0,000692307

2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993

Fasce di retribuzione e di reddito

Aliquote percentuali di rendimento

Pensione corrispondente all’importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva

Tabella M

1 – PENSIONE
Categoria Fascia Tipologia
1
06 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione
08 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione
11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità
12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale
16 ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale
17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13
2
20 Sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21 Sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
22 Sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione
26 Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione
3
30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione
31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
33 invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e con pensione di accompagnamento
39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
decorrenza
limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.98
22.846.235
388.460
1.1.99
23.211.775
395.450
1.1.2000
23.583.165
401.380
2 – PENSIONE
Categoria Fascia Tipologia
1
07
ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione
10
ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità
decorrenza
limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.98
22.846.235
420.080
1.1.99
23.211.775
427.640
1.1.2000
23.583.165
434.050

3 – ASSEGNO DI ASSISTENZA

Categoria

Fascia

Tipologia

3

34

invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno

35

invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno

36

invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno

40

invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

5.169.450

388.460

1.1.99

6.562.400

395.450

1.1.2000

6.894.550

401.380

4 – INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Categoria

Fascia

Tipologia

3

33

invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e con pensione di accompagnamento

38

invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 33 – 41

41

invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento

42

Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento

44

invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento

45

invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte C. n. 346/89)

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

erogata indipendentemente dalle condizioni

783.190

1.1.99

economiche, ma solamente a titolo della minorazione

795.970

1.1.2000

808.130

5 – INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Categoria

Fascia

Tipologia

1

10

ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità

11

ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità

15

ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento

18

ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento

19

ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

erogata indipendentemente dalle

1.093.100

1.1.99

condizioni economiche, ma solamente
a titolo della minorazione

1.124.690

1.1.2000

1.155.620

6 – SPECIALE INDENNITA’

Categoria

Fascia

Tipologia

1

09

ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale

12

ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale

13

ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale

16

ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale

17

ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

erogata indipendentemente dalle

90.915

1.1.99

condizioni economiche, ma solamente
a titolo della minorazione

92.360

1.1.2000

93.740

7 – ASSEGNO A VITA

Categoria

Fascia

Tipologia

1

14

ciechi parziali, con solo assegno a vita

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

10.983.760

288.240

1.1.99

11.159.500

293.430

1.1.2000

297.830

8 – INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE

Categoria

Fascia

Tipologia

2

20

Sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione

21

Sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione

22

Sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione

23

Sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione

24

Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 20 – 21 – 22 – 25

25

Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

erogata indipendentemente dalle

318.660

1.1.99

condizioni economiche, ma solamente
a titolo della minorazione

324.440

1.1.2000

329.940

9 – INDENNITA’ DI FREQUENZA

Categoria

Fascia

Tipologia

3

47

invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità mensile di frequenza (Legge 11/10/1990 n. 289)

decorrenza

limite di reddito annuo personale

importo mensile

1.1.98

5.169.450

388.460

1.1.99

6.562.400

395.450

1.1.2000

6.894.550

401.380

 

Allegato 3

Messaggio n. 17172 del 23 novembre 1999

DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DI AREA
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Oggetto: Aggiornamento del data base delle pensioni con i dati reddituali acquisiti per le prestazioni di categoria PS, AS e INVCIV.

Con circolare n. 174 del 14 settembre 1999 è stata resa disponibile la procedura di acquisizione dei dati reddituali comunicati dai titolari delle prestazioni PS, AS e INVCIV ai quali erano stati inviati nel corso del mese di luglio i modelli reddituali.

Per le pensioni per le quali le Sedi hanno acquisito i dati reddituali entro il 3 novembre 1999, le procedure hanno effettuato l’aggiornamento del data base delle pensioni.

Come previsto nella citata circolare n. 174, al momento dell’aggiornamento del data base delle pensioni è stata richiamata nuovamente la procedura CASRED per tener conto

  • delle modifiche derivanti dalle rettifiche anagrafiche gestite dalla Sede;
  • delle variazioni delle pensioni in essere al momento dell’emissione dei modelli;
  • delle nuove liquidazioni di pensioni;
  • delle eliminazioni di pensioni.

per poter considerare la situazione pensionistica del titolare e/o del coniuge aggiornata con eventuali variazioni anagrafiche acquisite dalla Sede e con eventuali variazioni di importo delle altre prestazioni.

1 – Modalità di aggiornamento

Per tutti gli aggiornamenti effettuati è stato memorizzato in

GP1AE01 la data di aggiornamento del data base delle pensioni
GP1AE02 codice 6

Sono state aggiornate anche le pensioni nel frattempo eliminate.

Per le pensioni eliminate per trasferimento (GP1AM01 = 5) le procedure provvedono ad aggiornare la nuova pensione.

Nel caso in cui i redditi dichiarati per l’anno 1999 sommati ai redditi forniti da CASRED determinino una situazione tale per cui la pensione non spetta più le procedure hanno provveduto all’aggiornamento di GP2KE e/o di GP2KM e alla localizzazione del pagamento della pensione all’ufficio pagatore REL.

1.1 – Aggiornamento delle pensioni sociali

Per le pensioni sociali è stato effettuato, a seconda della rilevanza per la quale è stato emesso il modello, l’aggiornamento dei dati su GP2KE (utile per il calcolo della pensione) e/o su GP2KM (utile per il calcolo dell’aumento sociale).

Per la memorizzazione dei dati reddituali, le procedure sommano ai dati forniti da CASRED i redditi dichiarati dell’interessato. I redditi vengono registrati in archivio, anche nel caso in cui sia già presente un reddito acquisito nel frattempo dalla Sede.

L’aggiornamento fa riferimento alla rilevanza per la quale è stato emesso il modello.

Nel caso di rilevanza 8, sono stati utilizzati per l’aggiornamento di GP2KM tutti i redditi da valutare per l’aumento della pensione sociale, mentre per l’aggiornamento di GP2KE sono stati considerati i soli redditi previsti per la rilevanza 6 (pensione sociale).

Le procedure hanno inoltre provveduto a memorizzare i seguenti dati

Rilevanza GP2KE09 GP2KE11

6

1998

1° byte = 7
2° byte = 4 o 5 nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito derivante da pensione di guerra
3° byte = 1 se altre pensioni da CASRED; = 0 se nessuna altra pensione
4° e 5° byte = 0
6° e 7° byte = 99

6

1999

1° byte = 8
2° byte = 4 o 5 nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito derivante da pensione di guerra
3° byte = 1 se altre pensioni da CASRED; = 0 se nessuna altra pensione
4° e 5° byte = 0
6° e 7° byte = 99
Rilevanza GP2KE09 GP2KE11 GP2KM51 GP2KM5A GP2KM52
8 1998 1° byte = 7
2° byte = 4 o 5 nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito derivante da pensione di guerra
3° byte = 1 se altre pensioni da CASRED; = 0 se nessuna altra pensione
4° e 5° byte = 0
6° e 7° byte = 99
1998 00 01 se non risulta coniugato

02 se risulta coniugato

8 1999 1° byte = 8
2° byte = 2° byte = 4 o 5 nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito derivante da pensione di guerra
3° byte = 1 se altre pensioni da CASRED; = 0 se nessuna altra pensione
4° e 5° byte = 0
6° e 7° byte = 99
1999 00 01 se non risulta coniugato

02 se risulta coniugato

1.2 – Aggiornamento degli assegni sociali

Per gli assegni sociali sono stati aggiornati i dati di GP2KE, sommando ai dati forniti da CASRED i righi reddito presenti sul modello.

Le procedure hanno inoltre tenuto conto dell’importo dell’IRPEF contenuto nel rigo 29.

Sono inoltre stati memorizzati i seguenti dati

Rilevanza GP2KE09 GP2KE11
7 1998 1° byte = 7
2° byte = 4
3° byte = 1 se altre pensioni da CASRED; = 0 se nessuna altra pensione
4° e 5° byte = 0
6° e 7° byte = 99
7 1999 1° byte = 8
2° byte = 4
3° byte = 1 se altre pensioni da CASRED; = 0 se nessuna altra pensione
4° e 5° byte = 0
6° e 7° byte = 99

1.3 – Aggiornamento delle prestazioni di categoria INVCIV

Per le prestazioni INVCIV le procedure hanno provveduto all’aggiornamento dei dati da memorizzare in GP2KE al fine di accertare il diritto all’attribuzione dell’aumento di lire 100.000 previsto dall’articolo 67 della legge finanziaria 1999.

Oltre ai dati forniti da CASRED sono stati sommati i righi reddito presenti sul modello.

Sono stati inoltre memorizzati i seguenti dati

Rilevanza GP2KE09 GP2KE11
19 e 20 1999 1° byte = 8
2° byte = 4
3° byte = 1 se altre pensioni da CASRED; = 0 se nessuna altra pensione
4° e 5° byte = 0
6° e 7° byte = 99

2 – Completamento dell’acquisizione dei dati

Si ricorda che la procedura per l’acquisizione dei dati reddituali è disponibile per le Sedi anche nel periodo di chiusura delle altre procedure. Le Sedi dovranno pertanto provvedere a completare, entro il 15 dicembre 1999, l’acquisizione di tutti i modelli pervenuti. Ciò anche al fine di emettere un sollecito per i pensionati che non hanno provveduto alla restituzione della dichiarazione reddituale.

3 – Rinnovo delle pensioni per l’anno 2000

Gli importi reddituali memorizzati vengono utilizzati dalle procedure per il rinnovo dell’anno 2000.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
De Stefanis

IL DIRETTORE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Crecco

 

Allegato 4

MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GRENERALE DEI SERVIZI CIVILI
Servizio Assistenza Economica alle Categorie Protette
Divisione AA.CC.I.C.

Prot. 5124/99/MC/201/4
Roma 10 novembre 1999

All’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande 21
00144 ROMA

Oggetto: Perequazione automatica delle indennità concesse ai minorati civili a decorrere dal 1° gennaio 2000

Come richiesto per le vie brevi, ed in attesa di perfezionare il decreto del Ministero dell’Interno che determina per l’anno 2000 gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei minorati civili nonché dei limiti di reddito per la concessione delle provvidenze economiche stesse, si comunica che, secondo indicazione ISTAT, la variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro, tra il periodo agosto 1998 – luglio 1999 rispetto al periodo agosto 1997 – luglio 1998 è risultata del 2,75 per cento.

In base a detto indice, si determina la perequazione automatica delle indennità concesse a favore dei minorati civili a decorrere dal 1° gennaio 2000, con le seguenti avvertenze:

  • indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili: + 2,75 per cento su lire 1.124.690;
  • indennità speciale ai ciechi ventesimisti (per il 1999 di lire 92.360): + 2,75 per cento solo sulla misura base di lire 50.000 (legge 21 novembre 1988, n. 508);
  • indennità di accompagnamento agli invalidi civili (per il 1999 di lire 795.970) + 2,75 per cento solo sulla misura base di lire 442.200 (Tab.E, lettera A bis della legge 6 ottobre 1986, n. 656);
  • indennità di comunicazione (per il 1999 di lire 324.440): + 2,75 per cento solo sulla misura base di lire 200.000 (legge 21 novembre 1988, n. 508).

L’ISTAT ha altresì comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai tra agosto 1997 – luglio 1998 e agosto 1998 – luglio 1999 è risultata pari a + 1,6 per cento.

Pertanto i limiti di reddito determinati per l’anno 1999 per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi ventesimisti, agli invalidi totali e ai sordomuti nonché ai ciechi decimisti dovranno essere rideterminati per l’anno 2000 con l’incremento dell’1,6 per cento.

Si rimane in attesa di conoscere il limite di reddito annuale per gli invalidi parziali e si fa riserva di trasmettere copia del succitato decreto del Ministro dell’Interno non appena possibile.

Il Direttore del Servizio
(Dr.ssa P. Grassi)

Allegato 5

Messaggio n. 14238 del 29 ottobre 1999
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DI AREA
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Oggetto: Addizionale regionale IRPEF

Si comunica che si è provveduto, sulla base dello schema di decreto legislativo esaminato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 1999 contenente le disposizioni integrative e correttive all’articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ad aggiornare il data base delle pensioni con l’eliminazione della trattenuta per l’addizionale regionale, già prevista in occasione del rinnovo per l’anno 1999, sulla tredicesima mensilità.

Il pagamento della prossima rata di dicembre e tredicesima sarà pertanto effettuato senza la trattenuta per l’addizionale regionale IRPEF.

Il recupero dell’importo dovuto per l’anno 1999 per l’addizionale regionale e per l’addizionale comunale, quest’ultima per i soli pensionati residenti nei Comuni che hanno adottato apposita delibera, sarà effettuato sulle rate di pensione dell’anno 2000.

Non è stata effettuata alcuna modifica per le pensioni con pagamento semestrale o annuale per le quali la tredicesima, al netto della ritenuta per l’addizionale, è già stata corrisposta.

Non verrà aggiornato l’archivio locale DS78.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
De Stefanis

IL DIRETTORE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Crecco

Allegato 6

Messaggio n. 19067 del 7 dicembre 1999
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DI AREA
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Oggetto: Riapertura della procedura ARTE in competenza 2000. Conguagli memorizzati in anni precedenti.

Con circolare n. 12 del 26 gennaio 1999 sono state fornite le istruzioni relative alla gestione nell’anno 1999 dei conguagli memorizzati nell’anno 1998. Com’è noto, i conguagli determinati nel corso dell’anno 1998 con codice arretrati diverso da “8” erano stati memorizzati al netto dell’IRPEF e inclusi nella certificazione fiscale.

I conguagli determinati nel corso dell’anno 1999 sono stati invece memorizzati nell’archivio conguagli al lordo delle ritenute IRPEF e non sono stati inclusi nell’imponibile. La tassazione è stata effettuata al momento della definizione e al momento del pagamento sono stati inseriti nell’imponibile.

I conguagli non definiti o definiti e non validati entro la data di chiusura delle procedure e i conguagli validati e non pagati con la rata di dicembre 1999, devono essere nuovamente gestiti dalle Sedi per rideterminare la competenza fiscale degli imponibili: tutti gli imponibili “anno in corso” determinati nell’anno 1999 e non pagati diventano, in competenza 2000, “imponibili anni precedenti”.

La procedura è stata pertanto modificata per gestire i conguagli determinati nell’anno 1999 e non ancora “estinti” anche le situazioni, da ritenere eccezionali, di conguagli determinati nell’anno 1998 e non ancora estinti.

Le Sedi dovranno definire tutte le situazioni “pendenti” entro il 31 dicembre 1999 per consentire il pagamento di quanto dovuto con la rata di febbraio 2000.

1 – Disponibilità della procedura

Sono disponibili le opzioni di “DEFINIZIONE” e di “VALIDAZIONE” della procedura ARTE.
La procedura ha provveduto a modificare il codice “Stato” delle pratiche validate prima della chiusura (codice 5) e non pagate; il codice è stato modificato in “1” (definite). Le Sedi provvederanno ad individuare tali pratiche utilizzando l’opzione di lista. Si tratta in particolare di conguagli che le Sedi hanno gestito durante i giorni nei quali le pensioni in carico alla Sede erano interessate alla “migrazione” dei dati nei nuovi archivi.

Come a suo tempo comunicato con messaggi e telefonicamente durante la migrazione nessun valore del data base delle pensioni poteva essere modificato. Nei casi in cui la validazione è stata proposta dalla Sede durante la migrazione le procedure non hanno potuto memorizzare il flag nel campo GP1AV32 e pertanto al momento dell’estrazione della rata successiva non è stato prelevato il conguaglio validato.

Sulla scorta delle liste le Sedi dovranno pertanto provvedere a “definire” nuovamente i conguagli in questione. I dati già acquisiti riguardanti eventuali recuperi rimangono memorizzati. Al momento della definizione le procedure provvederanno a modificare i dati fiscali dei conguagli e le Sedi avranno cura di verificare i dati fiscali memorizzati per i recuperi.

Al momento della definizione di conguagli memorizzati nel corso dell’anno 1998 la procedura visualizza il literal “Conguaglio prodotto nel 1998” e per i conguagli memorizzati nel corso dell’anno 1999 il literal “Conguaglio prodotto nell’anno precedente”.

2 – Nuove opzioni della funzione di “VALIDAZIONE

La procedura consente la validazione solo per le pratiche definite dopo la riapertura della procedura in competenza 2000.
La validazione può essere effettuata con selezione singola o per gruppi. Nel primo caso può essere selezionato:

  • il numero di domanda;
  • la categoria e il numero di certificato.

La selezione per gruppi prevede le seguenti opzioni:

  • la categoria e il periodo di definizione;
  • il centro operativo, la categoria e il periodo di definizione;
  • la matricola dell’operatore che ha provveduto alla definizione, la categoria e il periodo di definizione.

E’ opportuno validare gruppi di conguagli non eccessivamente numerosi per non allungare i tempi di risposta della procedura.

3 – Conguagli da rinnovo

Sono stati memorizzati sull’archivio conguagli anche i conguagli da rinnovo derivanti da ricalcolo delle ritenute IRPEF e i conguagli delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF.

In particolare sono stati memorizzati i seguenti conguagli:

Credito di pensione
Conguaglio IRPEF a credito del pensionato
Conguaglio IRPEF a debito del pensionato
Debito di pensione (comprende anche il valore di GP3CM04)
Rimborso IRPEF per oneri detraibili (legge 29/79)
Conguaglio addizionale IRPEF regionale a credito del pensionato
Conguaglio addizionale IRPEF regionale a debito del pensionato
Conguaglio addizionale IRPEF comunale a debito del pensionato
Conguaglio addizionale IRPEF comunale a credito del pensionato

Tutti i conguagli a credito da rinnovo sono stati memorizzati come “validati” e vengono posti in pagamento in aggiunta alla rata di gennaio 2000. I conguagli a debito, indipendentemente dall’importo, sono stati suddivisi in due rate e saranno recuperati sulle mensilità di gennaio e di febbraio 2000.

Sono stati memorizzati come “non validati” i conguagli a credito relativi a pensioni ai superstiti per le quali è stato modificato a seguito di ricostituzione il primo intestatario. E’ in corso di invio alle Sedi l’elenco delle pensioni interessate con il quale saranno fornite anche dettagliate informazioni sulle modalità di definizione dei conguagli.

Le Sedi dovranno provvedere a stampare le liste dei conguagli a credito da rinnovo e a verificare con particolare attenzione gli importi elevati e gli eventuali recuperi che non fossero stati correttamente acquisiti al momento della definizione di conguagli con la procedura “ARTE” o con la procedura di rettifica on line.

Nel caso in cui i rimborsi disposti non siano dovuti o i debiti recuperati non siano da recuperare, le Sedi dovranno provvedere a sospendere il pagamento della rata disposta, a corrispondere il dovuto con la procedura “Pagamenti vari”. Particolari situazioni saranno segnalate alla Direzione Centrale per le Prestazioni al numero di fax 06-59054485.

Al momento della definizione con la rata i conguagli “da rinnovo” vengono memorizzati su GP8MD50 con i seguenti codici

Codice conguaglio Credito di pensione

Codice su GP8MD50

CR Credito di pensione

122

IR Conguaglio IRPEF a credito del pensionato

139

IR Conguaglio IRPEF a debito del pensionato

140

DR Debito di pensione (comprende anche il valore di GP3CM04)

141

OR Rimborso IRPEF per oneri detraibili (legge 29/79)

142

AR Conguaglio addizionale IRPEF regionale a credito del pensionato

144

AR Conguaglio addizionale IRPEF regionale a debito del pensionato

145

AC Conguaglio addizionale IRPEF comunale a debito del pensionato

174

AC Conguaglio addizionale IRPEF comunale a credito del pensionato

175

CS Conguaglio contributi sindacali a credito del pensionato

322

CS Conguaglio contributi sindacali a debito del pensionato

323

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
De Stefanis

IL DIRETTORE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Crecco

Allegato 7

Fasce 33, 38, 41, 42, 44, 45
Prefettura di
Mod.ICRIC01

INVCIV n……………………..Sede…………
ROSSI/LUIGI
Nato il ………………………..

Oggetto : Dichiarazione di responsabilità ex articolo 1, comma 248, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 45/1986.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………..
nato il …………………………………………………….
a…………………………………………………………….
codice fiscale ……………………………………………………………….
residente in………………………………………………………..
via …………………………………………………………………………………..

titolare dell’indennità di accompagnamento in qualità di invalido civile (prestazione INVCIV n…….Sede INPS……………..) con riferimento alla permanenza o meno del requisito di non ricovero in Istituto a titolo gratuito previsto dall’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18,

DICHIARA

DI ESSERE RICOVERATO NELL’ISTITUTO…………………………………………………….

. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 A TITOLO GRATUITO

 A PAGAMENTO (con riferimento alla sola retta-base)

 DI NON ESSERE RICOVERATO

Data………………………………………………Firma (1)…………………………………………………………………………………

(1) Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare, è fatto obbligo di presentare la presente dichiarazione ai rispettivi tutori, curatori o rappresentanti legali qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età ovvero di presentare un certificato medico (articolo 1, comma n. 254, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Nel caso si tratti di disabili intellettivi o minorati psichici, in sostituzione della presente dichiarazione, entro il 31 marzo 2000, deve essere presentato un certificato medico (articolo 1, comma 254, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

AVVERTENZA

Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 127 in materia di semplificazioni amministrative, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta da pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.

Pertanto, le persone impossibilitate a sottoscrivere il presente modulo potranno rilasciare la dichiarazione davanti a funzionario incaricato della Prefettura oppure dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o del Comune, organi incaricati dalla legge n. 662/1996 a ricevere la medesima. Il funzionario accerterà l’identità del dichiarante (articoli 3 e 4 del D:P:R: n. 403/1998)

La presente dichiarazione deve essere restituita entro il 31 marzo 2000. Può essere spedita o presentata direttamente alla Prefettura, al Comune o all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Allegato 8

Fasce 34, 35, 36, 40, 48

Mod. ICINC01

Prefettura di

INVCIV n……………………..Sede…………
ROSSI/LUIGI
Nato il ………………………..

Oggetto : Dichiarazione di responsabilità ex articolo 1, comma 249, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 45/1986.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………..
nato il …………………………………………………….
a………………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………………………………….
residente in………………………………………………..
via …………………………………………………………………………………..

titolare di assegno mensile in qualità di invalido civile, con riferimento alla permanenza o meno del requisito di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118

DICHIARA

 DI ESSERVI ISCRITTO

 DI NON ESSERVI ISCRITTO

Data………………………………………………Firma (1)…………………………………………………………………………………

(1) Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare, è fatto obbligo di presentare la presente dichiarazione ai rispettivi tutori, curatori o rappresentanti legali qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età ovvero di presentare un certificato medico (articolo 1, comma n. 254, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Nel caso si tratti di disabili intellettivi o minorati psichici, in sostituzione della presente dichiarazione, entro il 31 marzo 2000, deve essere presentato un certificato medico (articolo 1, comma 254, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

AVVERTENZA

Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 127 in materia di semplificazioni amministrative, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta da pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.

Pertanto, le persone impossibilitate a sottoscrivere il presente modulo potranno rilasciare la dichiarazione davanti a funzionario incaricato della Prefettura oppure dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o del Comune, organi incaricati dalla legge n. 662/1996 a ricevere la medesima. Il funzionario accerterà l’identità del dichiarante (articoli 3 e 4 del D:P:R: n. 403/1998)

La presente dichiarazione deve essere restituita entro il 31 marzo 2000. Può essere spedita o presentata direttamente alla Prefettura, al Comune o all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Allegato 9

Mod. DETR01

All’INPS – Sede di ………

DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PREVISTE DALL’ARTICOLO 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 446

Il sottoscritto………………….
codice fiscale…………………
nato a ………. (prov…)
il …………… stato civile……………….
abitante a………..CAP…..via……………………….

titolare della/e pensione/i
– n……….. categoria….
– n……….. categoria….
– n……….. categoria….

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI AVERE DIRITTO ALLA DETRAZIONE DI IMPOSTA
(indicare SI o NO nelle apposite caselle e, in caso affermativo fornire le ulteriori informazioni richieste)

Informazioni memorizzate
Dati aggiornati
Per redditi di lavoro dipendente
Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
Per il primo figlio in assenza del coniuge
Per n…..figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati spettante in misura ridotta
Per n…..figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati spettante in misura intera
Per n….. altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria
Prevista se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze

Il sottoscritto si impegna a comunicare entro 30 giorni all’INPS ogni variazione che dovesse comportare la perdita del diritto alle detrazioni richieste.

Data………..
Firma………………

AVVERTENZE

Le detrazioni per i familiari a carico spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore al limite annualmente stabilito.

La dichiarazione ha effetto per tutte le pensioni intestate al richiedente.

La presente dichiarazione deve essere restituita compilata alla Sede INPS soltanto nel caso in cui la Sua situazione attuale non corrisponda a quella riportata nella colonna “Informazioni memorizzate”.

Per la compilazione e la restituzione alla Sede INPS del modello Lei può avvalersi dell’assistenza gratuita degli Enti di Patronato.

 

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