Circolare INPS – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, 25 luglio 2016, n. 137

Modifica del calcolo dell’ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. Articolo 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89.”

SOMMARIO: A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016, è stato modificato, con l’articolo 2 sexies del decreto legge in oggetto, il calcolo dell’ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità. In particolare:

1) sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;

2) sono state sostituite le spese (articolo 4, comma 4 lettere b), c) e d) del DPCM n. 159 del 2013) e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione della scala di equivalenza dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Premessa

Come è noto il Consiglio di Stato, rigettando con le sentenze in epigrafe gli appelli avverso le pronunce del Tar Lazio, ha confermato quanto statuito dal Giudice amministrativo di primo grado, annullando parzialmente l’articolo 4 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, contenente la disciplina di riforma dell’ISEE, nella parte in cui includeva tra i trattamenti rilevanti ai fini ISEE quelli percepiti in ragione di una condizione di disabilità, nonché nella parte in cui prevedeva delle franchigie differenziate sulla base dell’età per le persone con disabilità.

A seguito della decisione del Consiglio di Stato, in sede di conversione del decreto legge n. 42 del 2016, convertito con modificazioni con la legge 26 maggio 2016, n. 89 (G.U. n. 124 del 28/5/2016), è stato approvato l’articolo 2 sexies riguardante il calcolo dell’ISEE per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti. Tale norma ha dettato una disciplina transitoria volta a modificare il calcolo dell’ISEE per tali nuclei fino all’adozione di una modifica normativa al sopra citato D.P.C.M. n. 159 del 2013.

1) Reddito ai fini ISEE: esclusione dei trattamenti erogati da amministrazioni pubbliche in ragione di una condizione di disabilità, non compresi nel reddito complessivo ai fini IRPEF

L’articolo 2 sexies, comma 1, lett. a) ha escluso dalla nozione di “reddito disponibile” di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Pertanto, per effetto di tale disposizione, questi trattamenti quali, ad esempio, indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità, le indennità di frequenza, le indennità di comunicazione, non saranno rilevati in automatico dagli archivi dell’Istituto né andranno più indicati nella DSU qualora erogati da amministrazioni pubbliche diverse dall’INPS.

Il comma 2 precisa poi che i suddetti trattamenti, se percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità (ad esempio carta acquisiti ordinaria, contributo affitto, assegno di maternità di base e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni ecc.), restano inclusi nella nozione di reddito disponibile riportata nell’articolo 5 del decreto legge citato. Pertanto, per i trattamenti non legati alla condizione di disabilità, rimane

invariato quanto disposto dall’articolo 4, comma 2 , lett. f) del D.P.C.M. n. 159 del 2013 con la conseguenza che continuano a rilevare nel calcolo dell’ISEE.

2) Maggiorazione del parametro della scala di equivalenza in sostituzione delle spese e delle franchigie per persone con disabilità

Il comma 1 lett. b) dell’articolo 2 sexies del decreto legge convertito ha inoltre sostituito le detrazioni delle spese e delle franchigie per le persone con disabilità previste nell’articolo 4, comma 4 lett. b), c) e d) con una maggiorazione della scala di equivalenza per ogni componente disabile, come definito dall’allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013.

In particolare, dalla somma dei redditi del nucleo familiare non sono più sottratte:

– le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori;

– la retta per l’ospitalità alberghiera;

– le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente.

Infatti, in sostituzione di tali detrazioni il comma in esame prevede, per ogni componente il nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, una maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. n. 159 del 2013.

3) Modifica algoritmo di calcolo dell’ISEE relativamente ai nuclei con componenti disabili.

Per effetto di tali novità normative introdotte dall’articolo 2 sexies, gli algoritmi di calcolo dell’ISEE (ISEE ordinario, ISEE sociosanitario residenze, ISEE corrente ecc.) sono stati modificati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Pertanto, gli ISEE attestati a far data dal 29 maggio 2016 sono calcolati secondo le disposizioni sopra indicate.

4) Ricalcolo d’ufficio dell’ISEE 2016

A seguito delle intervenute modifiche legislative richiamate ai paragrafi precedenti, per semplificare le attività di elaborazione del nuovo valore ISEE evitando il disagio della presentazione di una nuova domanda da parte dei nuclei interessati a questa modifica legislativa, nonché nuove ulteriori spese nella gestione delle presentazioni delle DSU, l’Istituto provvederà, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti, a ricalcolare d’ufficio gli ISEE in corso di validità presentati dal 1° gennaio 2016 ed attestati entro il 28 maggio 2016 con le seguenti eccezioni:

– ISEE pari a zero (se presenti più indicatori in una stessa attestazione almeno uno pari a zero);

– ISEE contestati ai sensi dell’articolo 11, comma 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, per far rilevare le inesattezze riscontrate nei dati acquisiti dagli archivi dell’INPS o dell’Agenzia delle entrate.

– ISEE calcolati con le previgenti regole ai quali però sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni di cui all’articolo 2 sexies (ISEE attestati dal 29 maggio 2016)

Il ricalcolo in esame avverrà in base alle informazioni indicate nella DSU oggetto di ricalcolo e riferite al momento dell’originaria di presentazione della DSU stessa.

Pertanto, ove successivamente alla data di presentazione della DSU originaria, siano intervenute rilevanti variazioni (nascita di un figlio, decesso di un componente, raggiungimento della maggiore età da parte di un componente del nucleo eccetera) ed il cittadino intenda far valere tali nuove situazioni, sarà onere dello stesso presentare una nuova DSU con le informazioni aggiornate, poiché il ricalcolo d’ufficio svolto secondo le informazioni acquisite con la DSU originaria non conterrebbe queste importanti variazioni riferite al nucleo familiare.

Le operazioni di ricalcolo d’ufficio avverranno in ordine cronologico sulla base della data di presentazione della DSU originaria e si concluderanno entro il 10 settembre p.v.. L’attestazione degli ISEE ricalcolati potrà essere verificata dagli utenti interessati attraverso i canali messi a disposizione dall’Istituto (Caf, accesso con PIN, presso sedi periferiche dell’Istituto).

Qualora i tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di ricalcolo può derivare una perdita di opportunità a causa dell’imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, sarà possibile presentare una nuova DSU per ottenere un ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni, senza attendere il ricalcolo d’ufficio.

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