Circolare Ministeriale – Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – 4 settembre 1998, n. 36

“Oggetto: 1- Attribuzione della percentuale di invalidità nei confronti dei soggetti ultrasessantacinquenni.
2 – Valutazione della condizione di intrasportabilità del soggetto al fine della disposizione di visita domiciliare. 3 – Attuazione dell’art. 130, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”

Roma, 4 settembre 1998
Divisione I
Prot. n. 01182

1) L’art. 5, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, prevede che: “Ai soli fini dell’assistenza sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Il Ministero della Sanità – Dipartimento della Prevenzione – con nota n. DPV.4/H-FI del 27 luglio u.s., di cui si trasmette copia, ha fornito ai competenti Assessori regionali alcune direttive per l’applicazione della disposizione sopra citata.
Ciò premesso, allo scopo di uniformare l’attività dei Collegi medico-legali preposti al riconoscimento delle minorazioni civili, si invitano codeste Commissioni sanitarie a volersi attenere a quanto specificato dal suindicato Dicastero circa la valutazione ai soli fini assistenziali dello stato di invalidità civile dei soggetti ultrasessantacinquenni, indicando sul verbale di visita la percentuale riscontrata secondo le tre ipotesi rappresentate nella nota in questione.
Per quanto riguarda i soggetti ultrasessantacinquenni già sottoposti a visita diretta da parte di codeste Commissioni mediche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1998, occorrerà provvedere alla valutazione percentuale degli stati di invalidità precedentemente riscontrati, emettendo appositi verbali da notificare, come di consueto, agli interessati e alle competenti Aziende sanitarie locali.
Resta fermo che gli analoghi verbali emanati dai Collegi sanitari operanti presso le Aziende sanitarie locali dovranno essere trasmessi a codeste Commissioni mediche periferiche per il controllo di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 295 del 1990.

2) Da più parti è stata segnalata la necessità di un chiarimento circa la condizione di intrasportabilità per l’eventuale disposizione di visita domiciliare richiesta dagli interessati.
Dopo aver acquisito sul punto il parere della Commissione medica superiore e di invalidità civile, si rappresenta che il parametro dell’intrasportabilità del soggetto non deve essere inteso come puro fatto fisico legato alla capacità deambulatoria, ma deve essere riferito al complesso delle situazioni, specifiche nella certificazione medica prodotta dall’interessato, che rendono rischioso o pericoloso per sé o per gli altri lo spostamento dello stesso.

3) Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all’art. 130 prevede il trasferimento delle funzioni di concessione e di erogazione delle provvidenze economiche ai minorati civili, rispettivamente, alle Regioni e all’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Si precisa in merito che l’effettivo trasferimento alle Regioni della Funzione di concessione dei benefici di cui sopra avverrà solo dopo l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall’art. 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
A seguito di accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate e con l’Avvocatura Generale dello Stato si è convenuto, quindi, che, fino all’emanazione di tali provvedimenti legislativi, la funzione di concessione dei benefici economici in favore degli invalidi civili continuerà ad essere esercitata dalle Prefetture, le quali forniranno i necessari dati all’I.N.P.S. per l’erogazione dei benefici stessi.
Ne consegue, pertanto, che, nelle more dei provvedimenti in questione, codeste Commissioni mediche continueranno ad inviare alle competenti Prefetture i verbali da cui risultino i presupposti per la concessione delle provvidenze economiche.
Sarà cura della scrivente Direzione Generale comunicare alle Commissioni in indirizzo l’avvenuta adozione dei decreti in questione e fornire le conseguenti istruzioni per l’applicazione degli stessi.

Il Direttore Generale
(dott. Michelangelo Bergamini)

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