Circolare Ministeriale – Ministero della Sanità – 22 aprile 1998, n. DPS X 40/98/1010

“Legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.”.”

Argomento
La Legge 40/1998, ridisciplina la questione degli ingressi in Italia degli stranieri appartenenti a Stati extracomunitari e le regole per l’accesso al lavoro degli stessi, ha affrontato l’aspetto della tutela sanitaria che lo Stato italiano deve garantire agli immigrati medesimi.
Assistenza sanitaria obbligatoria – L’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale sorge in presenza delle seguenti condizioni:
– stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che svolgono regolare attività di lavoro subordinato o autonomo o che siano iscritti nelle liste di collocamento;
– stranieri regolarmente soggiornanti per lavoro, per motivi familiari, asilo politico o umanitario.
La predetta assistenza con diritto alle prestazioni erogate dal Ssn, spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Polizza malattia e infortuni – Gli stranieri regolarmente soggiornanti che non rientrano nelle precedenti categorie devono assicurarsi contro il rischio malattia, infortunio e maternità, mediante stipula di apposita polizza assicurativa, o mediante iscrizione facoltativa al Ssn.
Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale hanno l’obbligo di pagare le prestazioni in base alle tariffe vigenti.
Stranieri non regolari – Nei confronti degli stranieri extracomunitari non in regola devono essere assicurate le seguenti prestazioni:
– cure ambulatoriali e ospedaliere per motivi di urgenza per malattia e infortunio;
– tutela sociale della gravidanza e maternità;
– tutela della salute per i minori;
– vaccinazioni preventive;
– interventi di profilassi internazionale.
Ingresso in Italia per cure mediche – Alcuni soggetti hanno il diritto di ingresso in Italia per il solo fine di eseguire cure mediche. Essi sono:
– stranieri che chiedono il visto di ingresso per poter curarsi in Italia;
– stranieri che vengono trasferiti in Italia per cure nell’ambito di interventi umanitari.

Novità
Gli stranieri obbligati ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale hanno diritto ad avere lo stesso trattamento dei cittadini italiani sia dal punto di vista dei contributi che delle prestazioni.
Pertanto:
– gli stranieri in questione iscritti nelle liste di collocamento sono iscritti al Ssn gratuitamente;
– non versano i contributi del Ssn, aboliti dal 1° gennaio 1998 con l’introduzione dell’Irap;
– una volta iscritto al Ssn lo straniero non dovrà più, come in passato, procedere al rinnovo annuale.
L’iscrizione deve essere effettuata nella Asl presente nel Comune di dimora.
Soggetti non obbligati all’iscrizione al Ssn – Gli stranieri regolarmente presenti in Italia, ma non obbligati all’iscrizione al Ssn sono ad esempio:
– i soggetti che vivono di rendita e non svolgono alcuna attività lavorativa;
– gli studenti;
– le persone alla pari;
– il personale accredito presso le rappresentanze diplomatiche.
Stranieri non regolari – L’assistenza sanitaria a favore dei cittadini stranieri non regolari comporta comunque il pagamento delle quote di partecipazione alla spesa, al pari dei cittadini italiani.

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